Cosa prevede la “Riforma Lollobrigida”: dall’abrogazione del delitto di “Vendita di sostanze alimentari non genuine“ alla sua sostituzione con il delitto di “Frode alimentare”, al nuovo delitto di “Commercio di alimenti con segni mendaci”
Cosa prevede la “Riforma Lollobrigida”: dall’abrogazione del delitto di “Vendita di sostanze alimentari non genuine“ alla sua sostituzione con il delitto di “Frode alimentare”, al nuovo delitto di “Commercio di alimenti con segni mendaci”
Cosa prevede la circolare n. 110473 del 6 marzo, relativa all’obbligo di indicazione, nell’etichettatura dei prodotti agricoli Dop e Igp, del nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, come previsto dall’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143
La detenzione per la somministrazione di alimenti privi di tracciabilità e congelati con metodica non idonea integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), legge 283/1962
Il regolamento (UE) 2021/2117 non fornisce indicazioni sulle modalità da adottare nel caso il vino sia ingrediente di un prodotto composto. Nell’attesa che l’argomento trovi collocazione nella revisione del regolamento (UE) 1169/2011 attesa per il 2027, sarebbero opportune linee guida definite dall’industria o una comunicazione della Commissione che elimini ogni incertezza
La messa in vendita di formaggio contenente Salmonella Enteritidis integra il reato di cui all’articolo 590 del Codice penale per omesso controllo sulla sua salubrità, qualora il suo consumo abbia provocato lesioni personali.
L’aggiunta di solfiti alla salsiccia, prodotto poi messo in vendita in un supermercato, integra i due delitti concorrenti dell’articolo 516 e dell’articolo 440 del Codice penale, quest’ultimo eventualmente nella forma colposa di cui all’articolo 452 del Codice penale
Il decano della normativa alimentare è in balia delle abrogazioni del Legislatore italiano e delle disapplicazioni di quello UE
Italianità: quando l’origine fallace va sanzionata due volte
“Non italiana” per la Corte di Giustizia UE la “pasta alimentare” se il “grano” non ha origine in Italia. Duplice la violazione normativa: quella del regolamento (UE) 1168/2011 a tutela del consumatore medio e quella del Codice del Consumo a tutela della correttezza commerciale