Prodotti agricoli DOP e IGP: nuove modalità di etichettatura

Cosa prevede la circolare n. 110473 del 6 marzo, relativa all’obbligo di indicazione, nell’etichettatura dei prodotti agricoli Dop e Igp, del nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, come previsto dall’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143

Il tempo di studiare i 97 articoli (ed i quattro allegati) del regolamento (UE) 2024/1143 ed ecco che l’“irrequieto” Legislatore UE ci propina nuove disposizioni in materia con il regolamento  (UE) 2026/471. Quest’ultimo, infatti, viene a modificare l’articolo 37 del regolamento del 2024 in tema di obbligo di indicazione in etichetta del “nome del produttore o dell’operatore“ dei prodotti agricoli Dop e Igp.

Il nuovo testo del paragrafo 5 dell’articolo 37 pertanto ora così risulta:

Articolo 37
Simboli dell’Unione, indicazioni, abbreviazioni

[omissis]
5. Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.
Nel caso delle bevande spiritose designate da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica.
Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE)  1169/2011, l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore è volontaria.
I prodotti agricoli e le bevande spiritose commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.
[omissis)”-

Per la migliore comprensione di questa rinnovata normativa a questo punto è intervenuta, in soccorso degli operatori del settore Dop ed Igp, la circolare del 6 marzo 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; circolare che qui proviamo a riassumere.

Stesso campo visivo

Un primo chiarimento la circolare lo offre riguardo alla nozione di “stesso campo visivo”, espressamente richiamata in apertura del paragrafo 5 in esame.

Opportunamente la circolare si richiama alla normativa generale in materia di etichettatura degli alimenti ovvero al regolamento (UE) 1169/2011, il cui articolo 2 (le “definizioni”) precisa che il “campo visivo” è costituito da “tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale“ e quindi – ribadisce la circolare – “stesso campo visivo” è “l’area dell’etichetta/imballaggio che può essere vista dalla stessa angolazione senza la necessità di ruotare il prodotto”.

Pertanto, conclude la circolare, per ottemperare alla prescrizione del su ricordato articolo 37, è sufficiente che “Il nome del produttore o dell’operatore insieme all’indicazione geografica“ siano menzionati almeno una volta nello stesso “campo visivo“ e questo “anche soltanto nella cosiddetta retro-etichetta”.

Nozione di “produttore“

“Per ‘produttore’ si intende una persona fisica o giuridica appartenente alla categoria individuata dall’articolo 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 ed iscritta al sistema di controllo della pertinente Dop o Igp”: così la circolare.

Nel caso che a realizzare il prodotto siano stati più produttori, la circolare precisa che, dal momento che la norma (ovvero il paragrafo 5 in esame) prevede l’obbligo al singolare: “produttore”, sarà sufficiente indicare anche uno solo dei produttori oppure (e meglio ancora, a nostro giudizio) “quello responsabile della fase di produzione in cui il prodotto acquisisce il suo carattere e le sue caratteristiche finali essenziali”.

L’obbligo di etichettatura in questione è da reputarsi già assolto – continua la circolare – “Se il nome o la ragione sociale del produttore contenuto nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell’operatore designato dalla Dop o Igp“.

Si chiarisce inoltre che il requisito di etichettatura in esame è soddisfatto dall’indicazione del “nome commerciale/di marca” solo nel caso in cui il suddetto “nome commerciale è identico alla ragione sociale del produttore“.

Nozione di “operatore”

Apposito paragrafo la circolare dedica pure alla nozione di “operatore”, figura giuridica questa espressamente prevista dall’ articolo 37, paragrafo 5, in alternativa all’indicazione del “produttore”.

Al riguardo è doveroso in primo luogo ricordare che, ai sensi ed ai fini della normativa in esame, la nozione di “operatore” è già fissata in sede di articolo 2 del regolamento (UE)  1143/2024 in questi termini:

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
[omissis]
e) “operatore”, una persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare; [omissis]”.

In questi termini – va osservato – riesce difficile una netta distinzione tra questa figura (“operatore”) e quella del “produttore” ed infatti la circolare è in primo luogo alquanto ripetitiva laddove, come già per il “produttore”, asserisce che “per ‘operatore’ si intende la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto designato da DOP o IGP viene ottenuto oppure la persona fisica o giuridica responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto”.

Ed infatti la circolare prosegue chiarendo che:

  • la figura dell’“operatore” in realtà mira a semplificare quest’obbligo di indicazione nel caso di “più produttori” o comunque in caso di difficoltà ad una loro identificazione;
  • l’“operatore” inoltre può essere individuato anche in chi svolge “attività di trasformazione sostanziale del prodotto (post-produzione) non necessariamente incluse nel disciplinare di produzione“;
  • si identifica come “ trasformazione sostanziale” quell’“operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto designato da Dop o Igp“.

Ulteriori precisazioni

Il punto 5 della circolare chiarisce infine alcuni aspetti peculiari, ma di pratica applicazione, della nuova norma (paragrafo 5 dell’articolo 37 del regolamento (UE)  2024/1143) ovvero:

  • “Nel caso di prodotti invecchiati/stagionati, dove l’invecchiamento/stagionatura rappresenta l’ultima fase di produzione dell’IG […], lo stagionatore può essere considerato un “produttore”. Ciò vale anche nel caso in cui il periodo di stagionatura supera quello “minimo” specificato nel disciplinare di produzione […]”;
  • l’obbligo di indicazione in esame (articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE)  2024/1143 “si applica anche ai prodotti sfusi o non confezionati“. Tale obbligo può essere assolto nelle forme più opportune purché idonee a fornire la corretta informazione al consumatore: ad esempio, nel caso dei supermercati, basterà “un avviso in prossimità del prodotto o sul bordo dello scaffale”; infine, l’obbligo in questione (indicazione del “nome del produttore o dell’operatore“ ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 37) non comporta anche l’indicazione dello stabilimento di produzione.

Smaltimento delle etichette

Quanto alla tempistica dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 37 in esame, è da considerare quanto disposto nell’ultima parte del suddetto paragrafo 5, dove così si stabilisce:

“I prodotti agricoli e le bevande spiritose commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare ad essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti “.

Su questo punto la circolare in esame ritiene consentito l’utilizzo delle “etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 fino ad esaurimento delle scorte, e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a partire da tale data, quindi fino al 14 agosto 2026, esclusivamente per i prodotti agricoli designati Dop e Igp circolanti sul territorio nazionale“. Soluzione questa che, in verità, ci lascia perplessi in quanto il testo del paragrafo 5 sopra riportato:

  • consente la deroga solo per i prodotti etichettati prima del 14 agosto 2026 anche se poi commercializzati in data successiva;
  • per tale commercializzazione, dunque, non pone alcun limite temporale e neppure territoriale.

Pertanto, gli operatori interessati bene faranno, a nostro avviso, a predisporre un sistema di “tracciabilità” che dimostri agli organi di controllo l’esatta datazione dell’uso della “vecchia” etichetta sulle confezioni ancora presenti in azienda successivamente al giorno 14 agosto 2026.

E le sanzioni?

Concludiamo con una riflessione riguardante le sanzioni per l’“operatore” che trasgredisca quanto disposto al paragrafo 5 dell’articolo 37 qui esaminato. Profilo sanzionatorio di cui la circolare in esame non fa alcun cenno.

Orbene, le violazioni delle norme comunitarie disciplinanti i prodotti Dop ed Igp, come è noto, sono state fino ad oggi sanzionate dal decreto legislativo n. 297/2004, benché questo decreto faccia espresso riferimento alle disposizioni comunitarie esistenti al momento della sua emanazione ovvero al regolamento (CEE)  2081/1992.

Sennonché questo riferimento sanzionatorio del 2004, finora applicato per le infrazioni ai regolamenti comunitari succedutisi in materia di prodotti Dop ed Igp, non ci appare questa volta utilizzabile per le violazioni delle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’articolo 37, non essendovi, a parer nostro, una corrispondente disposizione in quel più antico regolamento del 1992 e neppure nello stesso decreto legislativo del 2004 su indicato.

Dobbiamo pertanto inevitabilmente far ricorso alla disciplina generale sull’etichettatura degli alimenti ovvero al regolamento (UE)  1169/2011 ed alla conseguente normativa italiana con le relative sanzioni ovvero al decreto legislativo 231/2017.

In particolare, deve ritenersi violato l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), di quel regolamento che prevede l’obbligo di riportare in etichetta il nome del “produttore“ ovvero del soggetto responsabile dell’immissione in commercio di un alimento ai sensi dell’ articolo 8 dello stesso regolamento.

L’omissione quindi dell’indicazione in questione (produttore/operatore) resta sanzionata – a nostro avviso – dal decreto legislativo  231/2017 ed in particolare ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, con la sanzione pecuniaria da un minimo di 3.000 ad un massimo di 24.000 euro; il tutto accompagnato dalla premessa “salvo che il fatto costituisca reato”.

Invece, nel caso in cui l’indicazione del “produttore/operatore“ vi sia, ma non venga collocata nello stesso “campo visivo dell’indicazione geografica” (come appunto prescritto dal paragrafo 5 in esame), si configura la violazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 1169/2011 ovvero sono violate le “modalità di posizionamento e presentazione“ di una indicazione obbligatoria.

Tale violazione è sanzionata però solo amministrativamente (infatti non è presente la clausola di riserva penale “Salvo che il fatto costituisca reato“) ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo  231/2017 con il pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 ad un massimo di 8.000 euro.

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