La recente legge n. 75 del 21 aprile 2026, intitolata “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani“, nota pure come “Riforma Lollobrigida”, tra le sue disposizioni più significative annovera in sede di articolo 1 l’abrogazione degli articoli 516 e 517-bis del Codice penale ovvero l’abrogazione di due norme che finora hanno tutelato la “genuinità” degli alimenti (articolo 516) con sanzioni aggravate (articolo 517-bis) in caso di alimenti a denominazione e/o a composizione protetta.
I due articoli abrogati sono stati in realtà sostituiti dagli articoli 517-sexies, 517-septies, 517-octies, dei quali qui procediamo all’esame.
Il nuovo delitto di “frode alimentare“
Nuova figura di delitto è quella disciplinata dall’articolo 517-sexies:
«Art. 517-sexies. – Frode alimentare
Fuori dei casi di cui all’articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità».
Dall’esame del testo appare evidente che ad essere abrogato è soltanto l’ articolo 516 del Codice penale e che le condotte descritte e sanzionate nel testo del nuovo articolo si riassumono nella “immissione sul mercato“ – nelle più svariate forme e modalità – di alimenti caratterizzati:
- o dalla “non genuinità” del prodotto alimentare, come tale dovendosi intendere la non corrispondenza alla condizione “naturale” della sostanza alimentare ovverossia alla sua condizione di genuinità “ legale ” allorquando la composizione dell’ alimento sia vincolata a parametri qualitativi stabiliti per legge (sia in senso positivo che negativo);
- o dalla sua “difformità” (rispetto al prodotto dichiarato o pattuito) “per origine, provenienza, qualità o quantità“ : ipotesi questa che in realtà potrebbe ricondurci alla fattispecie delittuosa della “frode in commercio” (articolo 515 del Codice penale), che a questo punto però (per il “principio di specialità”) dovrebbe reputarsi non più applicabile ai casi in cui oggetto materiale della “ frode” sia un prodotto alimentare.
Se non che riteniamo più corretto reputare che l’articolo 515 continui ancora ad applicarsi a tutela del singolo acquirente di un prodotto alimentare vittima dello specifico episodio di “frode alimentare”, laddove il nuovo delitto (articolo 517-sexies) tutela la “generalità dei consumatori“ ovvero tutela l’interesse generale alla correttezza del commercio alimentare prima ed indipendentemente dal singolo episodio di compravendita.
Infatti, il nuovo reato (articolo 517-sexies) si perfeziona già con la semplice detenzione dell’alimento con finalità commerciale e sua immissione sul mercato ovvero già con la semplice offerta al pubblico nelle svariate modalità descritte dal testo normativo in esame, anche nei casi in cui ancora non vi sia stata la consegna del prodotto ad uno specifico acquirente od una trattativa in tal senso.
Ove invece vi sia anche una consegna od un “ tentativo” di consegna ovvero una trattativa con uno specifico acquirente allora si dovrà contestare anche la violazione dell’ articolo 515 del Codice penale (od il suo “ tentativo”).
Invero resta comunque intatto il testo dell’ articolo 515 nei seguenti termini:
«Art. 515. – Frode nell’esercizio del commercio
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille».
Va peraltro osservato, nel confronto tra le due fattispecie delittuose, il diverso livello sanzionatorio tra i due reati in quanto il delitto di “frode in commercio” è punito dall’articolo 515 con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad € 2.065,00.
Sanzione questa che finora era aumentata ai sensi dell’ articolo 517-bis che però a questo punto, essendo stato abrogato, non è più applicabile alla fattispecie di cui all’ articolo 515 del Codice penale.
Invece il nuovo delitto ex articolo 515-sexies è punito «con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»: ovvero con minore severità rispetto al comune delitto di “frode nell’esercizio del commercio“ (articolo 515) essendo prevista la pena congiunta della multa e della reclusione, quest’ultima però nella misura massima solo di un anno e non di due anni come invece per la violazione dell’articolo 515.
Peraltro, anticipiamo, trattasi di pene aumentate nei casi previsti dal nuovo articolo 518-octies che più avanti riportiamo.
L’articolo 517-sexies si conclude infine con la previsione di una versione “speciale” della generale causa di non punibilità della cosiddetta “particolare tenuità del fatto” (articolo 131-bis del codice penale) in quanto fornisce anche i parametri (“le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato“) alla luce dei quali ravvisare o meno la presenza di questa causa di non punibilità.
Il delitto dei “segni mendaci” (art. 517-septies) e le aggravanti (art. 517-octies)
Passiamo quindi all’esame dell’articolo 517-septies, norma questa che in realtà, senza abrogarlo, si affianca al già esistente articolo 517 del Codice penale (“vendita di prodotti industriale con segni mendaci”), articolo quest’ultimo che continua ad operare ma solo rispetto a prodotti commerciali diversi da quelli agroalimentari.
Il nuovo articolo 517-septies infatti introduce una nuova ed autonoma previsione di reato per tutte le attività non solo commerciali, ma anche semplicemente pubblicitarie e promozionali in genere con le quali vengono utilizzati messaggi figurativi o letterali che possono risultare ingannevoli “sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti”:
«Art. 517-septies – Commercio di alimenti con segni mendaci
Chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000».
Come già nella versione originaria (e sopravvissuta per i prodotti commerciali diversi da quelli agroalimentari) dell’articolo 517, anche la previsione di reato del nuovo articolo 517-septies configura un delitto punito con reclusione e multa congiunte e suscettibili di aumento ai sensi dell’ articolo 517-octies in una serie di casi che qui riportiamo:
«Art. 517-octies – Pena accessoria e circostanze aggravanti
Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell’alimento oggetto dell’illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati».
Il quadro sanzionatorio si completa infine con la previsione di “ulteriori pene accessorie” con le disposizioni di cui all’ articolo 518.1:
«Art. 518.1. – Ulteriori pene accessorie – La condanna nel caso di cui all’articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l’associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l’applicazione della pena accessoria prevista dall’articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:
1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
2) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.
In caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 517-octies».
La norma, dunque, prevede sanzioni accessorie particolarmente afflittive e soprattutto mirate a neutralizzare le infiltrazioni di associazioni delinquenziali semplici od anche di tipo mafioso nella produzione e distribuzione al consumo di prodotti alimentari nelle forme illecite descritte negli articoli 517-sexies e 517-septies appena introdotti, nonché nei casi di violazione del preesistente articolo 517-quater (relativo ai delitti commessi ai danni delle produzioni di alimenti DOP e IGP).
Di particolare rilievo ed afflittività si evidenzia il richiamo alla pena accessoria della “ interdizione” dall’ attività produttiva o commerciale nel cui ambito è stato commesso uno dei due delitti in esame, interdizione che potrà avere una durata fino ai cinque anni.
Conclusioni
Siamo dunque al cospetto di una riforma profonda e complessa del tessuto normativo del vecchio Codice penale per un più severo ed efficace intervento sugli autori di reati nel campo agroalimentare e, va detto con franchezza, con non pochi punti “critici” però nel raccordo tra il vecchio ed il nuovo quadro criminoso da sanzionare.
È dunque facilmente prevedibile un iniziale periodo di faticoso rodaggio per tutti gli addetti al settore – sia giudiziario che legale in genere – per la più corretta messa a fuoco dei rapporti tra i vecchi ed i nuovi istituti giuridici.
Un rodaggio che, a nostro sommesso ma fermo convincimento, rende ormai indispensabile ed urgente la “specializzazione” degli addetti al settore ad iniziare dalla creazione di “sezioni specializzate” in tutti i Palazzi di Giustizia.
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Reati alimentari: le modifiche al Codice penale
Cosa prevede la “Riforma Lollobrigida”: dall’abrogazione del delitto di “Vendita di sostanze alimentari non genuine“ alla sua sostituzione con il delitto di “Frode alimentare”, al nuovo delitto di “Commercio di alimenti con segni mendaci”
La recente legge n. 75 del 21 aprile 2026, intitolata “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani“, nota pure come “Riforma Lollobrigida”, tra le sue disposizioni più significative annovera in sede di articolo 1 l’abrogazione degli articoli 516 e 517-bis del Codice penale ovvero l’abrogazione di due norme che finora hanno tutelato la “genuinità” degli alimenti (articolo 516) con sanzioni aggravate (articolo 517-bis) in caso di alimenti a denominazione e/o a composizione protetta.
I due articoli abrogati sono stati in realtà sostituiti dagli articoli 517-sexies, 517-septies, 517-octies, dei quali qui procediamo all’esame.
Il nuovo delitto di “frode alimentare“
Nuova figura di delitto è quella disciplinata dall’articolo 517-sexies:
«Art. 517-sexies. – Frode alimentare
Fuori dei casi di cui all’articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità».
Dall’esame del testo appare evidente che ad essere abrogato è soltanto l’ articolo 516 del Codice penale e che le condotte descritte e sanzionate nel testo del nuovo articolo si riassumono nella “immissione sul mercato“ – nelle più svariate forme e modalità – di alimenti caratterizzati:
Se non che riteniamo più corretto reputare che l’articolo 515 continui ancora ad applicarsi a tutela del singolo acquirente di un prodotto alimentare vittima dello specifico episodio di “frode alimentare”, laddove il nuovo delitto (articolo 517-sexies) tutela la “generalità dei consumatori“ ovvero tutela l’interesse generale alla correttezza del commercio alimentare prima ed indipendentemente dal singolo episodio di compravendita.
Infatti, il nuovo reato (articolo 517-sexies) si perfeziona già con la semplice detenzione dell’alimento con finalità commerciale e sua immissione sul mercato ovvero già con la semplice offerta al pubblico nelle svariate modalità descritte dal testo normativo in esame, anche nei casi in cui ancora non vi sia stata la consegna del prodotto ad uno specifico acquirente od una trattativa in tal senso.
Ove invece vi sia anche una consegna od un “ tentativo” di consegna ovvero una trattativa con uno specifico acquirente allora si dovrà contestare anche la violazione dell’ articolo 515 del Codice penale (od il suo “ tentativo”).
Invero resta comunque intatto il testo dell’ articolo 515 nei seguenti termini:
«Art. 515. – Frode nell’esercizio del commercio
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille».
Va peraltro osservato, nel confronto tra le due fattispecie delittuose, il diverso livello sanzionatorio tra i due reati in quanto il delitto di “frode in commercio” è punito dall’articolo 515 con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad € 2.065,00.
Sanzione questa che finora era aumentata ai sensi dell’ articolo 517-bis che però a questo punto, essendo stato abrogato, non è più applicabile alla fattispecie di cui all’ articolo 515 del Codice penale.
Invece il nuovo delitto ex articolo 515-sexies è punito «con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»: ovvero con minore severità rispetto al comune delitto di “frode nell’esercizio del commercio“ (articolo 515) essendo prevista la pena congiunta della multa e della reclusione, quest’ultima però nella misura massima solo di un anno e non di due anni come invece per la violazione dell’articolo 515.
Peraltro, anticipiamo, trattasi di pene aumentate nei casi previsti dal nuovo articolo 518-octies che più avanti riportiamo.
L’articolo 517-sexies si conclude infine con la previsione di una versione “speciale” della generale causa di non punibilità della cosiddetta “particolare tenuità del fatto” (articolo 131-bis del codice penale) in quanto fornisce anche i parametri (“le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato“) alla luce dei quali ravvisare o meno la presenza di questa causa di non punibilità.
Il delitto dei “segni mendaci” (art. 517-septies) e le aggravanti (art. 517-octies)
Passiamo quindi all’esame dell’articolo 517-septies, norma questa che in realtà, senza abrogarlo, si affianca al già esistente articolo 517 del Codice penale (“vendita di prodotti industriale con segni mendaci”), articolo quest’ultimo che continua ad operare ma solo rispetto a prodotti commerciali diversi da quelli agroalimentari.
Il nuovo articolo 517-septies infatti introduce una nuova ed autonoma previsione di reato per tutte le attività non solo commerciali, ma anche semplicemente pubblicitarie e promozionali in genere con le quali vengono utilizzati messaggi figurativi o letterali che possono risultare ingannevoli “sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti”:
«Art. 517-septies – Commercio di alimenti con segni mendaci
Chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000».
Come già nella versione originaria (e sopravvissuta per i prodotti commerciali diversi da quelli agroalimentari) dell’articolo 517, anche la previsione di reato del nuovo articolo 517-septies configura un delitto punito con reclusione e multa congiunte e suscettibili di aumento ai sensi dell’ articolo 517-octies in una serie di casi che qui riportiamo:
«Art. 517-octies – Pena accessoria e circostanze aggravanti
Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell’alimento oggetto dell’illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati».
Il quadro sanzionatorio si completa infine con la previsione di “ulteriori pene accessorie” con le disposizioni di cui all’ articolo 518.1:
«Art. 518.1. – Ulteriori pene accessorie – La condanna nel caso di cui all’articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l’associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l’applicazione della pena accessoria prevista dall’articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:
1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
2) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.
In caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 517-octies».
La norma, dunque, prevede sanzioni accessorie particolarmente afflittive e soprattutto mirate a neutralizzare le infiltrazioni di associazioni delinquenziali semplici od anche di tipo mafioso nella produzione e distribuzione al consumo di prodotti alimentari nelle forme illecite descritte negli articoli 517-sexies e 517-septies appena introdotti, nonché nei casi di violazione del preesistente articolo 517-quater (relativo ai delitti commessi ai danni delle produzioni di alimenti DOP e IGP).
Di particolare rilievo ed afflittività si evidenzia il richiamo alla pena accessoria della “ interdizione” dall’ attività produttiva o commerciale nel cui ambito è stato commesso uno dei due delitti in esame, interdizione che potrà avere una durata fino ai cinque anni.
Conclusioni
Siamo dunque al cospetto di una riforma profonda e complessa del tessuto normativo del vecchio Codice penale per un più severo ed efficace intervento sugli autori di reati nel campo agroalimentare e, va detto con franchezza, con non pochi punti “critici” però nel raccordo tra il vecchio ed il nuovo quadro criminoso da sanzionare.
È dunque facilmente prevedibile un iniziale periodo di faticoso rodaggio per tutti gli addetti al settore – sia giudiziario che legale in genere – per la più corretta messa a fuoco dei rapporti tra i vecchi ed i nuovi istituti giuridici.
Un rodaggio che, a nostro sommesso ma fermo convincimento, rende ormai indispensabile ed urgente la “specializzazione” degli addetti al settore ad iniziare dalla creazione di “sezioni specializzate” in tutti i Palazzi di Giustizia.
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