Regolamento delegato (UE) 2026/252 della Commissione del 2 febbraio 2026

recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la macellazione d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione europea serie L del 17 aprile 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In particolare, l’allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti che disciplinano l’uso per il consumo umano di carni di ungulati domestici che sono stati sottoposti a macellazione d’urgenza al di fuori del macello. L’allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che possono essere sottoposti a macellazione d’urgenza solo gli animali per il resto sani che hanno subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al loro benessere.
(2) Dall’esperienza che la Commissione ha acquisito è emerso che alcune autorità competenti degli Stati membri interpretano tali requisiti in modo più rigoroso rispetto ad altre, determinando un’attuazione non uniforme di detti requisiti nell’Unione. In particolare, i termini «animali per il resto sani» e «incidente» non sono definiti o descritti nelle norme dell’Unione, il che si traduce in una differenza problematica di interpretazione da parte degli Stati membri. Ad esempio, gli Stati membri che applicano un approccio rigoroso considerano «animali per il resto sani» quelli che non presentano un’infezione generale, escludendo le malattie metaboliche emergenti come l’ipocalcemia da macellazione d’urgenza, oppure interpretano il termine «incidente» in senso strettamente fisico (ad esempio una zampa rotta). Altri Stati membri applicano un’interpretazione più ampia, in base alla quale qualsiasi incidente che non comporta un rischio per la salute pubblica per quanto riguarda le carni consente la macellazione d’urgenza e il successivo uso delle carni per il consumo umano. È pertanto necessario modificare l’allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 per garantire un’applicazione armonizzata dell’uso delle carni ottenute dalla macellazione d’urgenza e destinate al consumo umano, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza alimentare.
(3) Inoltre l’allegato I, capo I, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio stabilisce le specifiche tecniche per l’idoneità al trasporto di animali e, in alcuni casi, vieta il trasporto al macello di ungulati domestici vivi. Nei casi in cui le norme relative alla macellazione d’urgenza di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non consentano l’uso delle carni, l’unico modo per evitare sofferenze durante il trasporto è l’eutanasia dell’animale, ad esempio mediante l’abbattimento effettuato senza rispettare i requisiti di cui all’allegato III, sezione I, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004. Ne consegue che tali carni siano classificate come non idonee al consumo umano, sebbene possano non comportare un rischio per la salute pubblica. Questa situazione determina inutili perdite economiche e sprechi, anche se la carne dell’animale potrebbe non comportare un rischio per la salute pubblica. Qualora tali carni siano per il resto idonee al consumo umano, è coerente con agli obiettivi del regolamento (CE) n. 853/2004 allineare le condizioni relative alla possibilità di utilizzare le carni di animali sottoposti a macellazione d’urgenza a quelle che vietano il trasporto di animali di cui all’allegato I, capo I, del regolamento (CE) n. 1/2005.
(4) Gli articoli 43 e 45 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione stabiliscono le misure da adottare in caso di non conformità a determinate prescrizioni in materia di animali vivi e di carni fresche. Il rispetto di tali prescrizioni garantisce che le carni siano idonee al consumo umano, anche nel caso degli animali macellati d’urgenza. L’ispezione ante mortem, quale definita all’articolo 17, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, che deve essere effettuata prima di qualsiasi macellazione, fornisce un’indicazione della probabilità che gli animali vivi e le carni fresche soddisfino dette prescrizioni.
(5) Se il trasporto degli animali al macello non è possibile per considerazioni relative al loro benessere e i risultati dell’ispezione ante mortem degli animali sono considerati soddisfacenti, le carni di tali animali che sono stati sottoposti a macellazione d’urgenza dovrebbero essere ammesse al consumo umano a determinate condizioni. L’allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nell’allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Un animale deve essere non idoneo al trasporto a un macello conformemente alle specifiche tecniche sull’idoneità al trasporto di cui all’allegato I, capo I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

  1. Il veterinario ufficiale deve eseguire un’ispezione ante mortem dell’animale, verificando in particolare la conformità alle prescrizioni in materia di:
    a) ammissibilità degli animali vivi alla macellazione ai fini del consumo umano conformemente all’articolo 43 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
    b) idoneità delle carni fresche al consumo umano conformemente all’articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, ove possibile da verificare mediante ispezione ante mortem».

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

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