Entrerà in vigore il 29 maggio la legge 75/2026 sulle “disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. La norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio, modifica il titolo VIII del libro secondo del codice penale creando un nuovo Capo II-bis dedicato ai “Delitti contro il patrimonio agroalimentare“, inserendo, tra le fattispecie di reato, la frode alimentare (articolo 517-sexies), il commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-septies) e un articolo sulle pene accessorie e aggravanti (articolo 517-octies) e abrogando gli articoli 516 e 517-bis del codice penale.
Chi risponde del reato di frode alimentare rischia la reclusione da due mesi a un anno e una multa da 1.000 a 4.000 euro. Viene precisato, tuttavia, che “la punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità”.
Chi risponde, invece, del reato di commercio con segni mendaci rischia la reclusione da tre a diciotto mesi e una multa fino a 20.000 euro.
In entrambi i casi, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può essere disposta la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.
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