Titolo I
SANZIONI PENALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari
- Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;
b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati;
c) all’articolo 517-quater è premessa la seguente partizione: «Capo II-bis – Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»;
d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente comma:
1) all’articolo 517-quater:
1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;
1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»;
1.3) il terzo comma è abrogato;
1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»;
2) dopo l’articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 517-sexies (Frode alimentare). – Fuori dei casi di cui all’articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.
Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). – Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se: 1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti; 2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza; 3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell’alimento oggetto dell’illecito; 4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati»;
3) all’articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;
e) al capo III:
1) all’articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l’associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo»;
2) dopo l’articolo 518 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). – La condanna nel caso di cui all’articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l’associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l’applicazione della pena accessoria prevista dall’articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere: 1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; 2) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.
In caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 517-octies.
Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente). – Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 474-bis, secondo e quarto comma»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti». - All’articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto comma,».
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice
- Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora nell’ambito dell’ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell’articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente»;
b) all’articolo 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l’autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell’eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa»;
c) all’articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,» è soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»;
d) all’articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile». - Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 86-ter è inserito il seguente:
«Art. 86-quater (Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati). – 1. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell’eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. - In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l’alimentazione degli stessi.
- La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell’articolo 316-bis del codice penale»;
b) all’articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».
Art. 3
Modifica all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146
- All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: «517-quater,» è inserita la seguente: «517-septies,».
Art. 4
Modifiche all’articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99
- All’articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;
b) alla rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies».
Art. 5
Modifiche all’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
- All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,»;
b) al comma 49-bis, il secondo periodo è soppresso.
Art. 6
Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP
- I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell’immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.
- Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un’elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l’autenticità del prodotto.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.
- Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190
Art. 7
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
- Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 6, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
b) all’articolo 3:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo dovuto»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo dovuto»;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all’adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l’utilizzo della denominazione di origine protetta e dell’indicazione geografica protetta»;
c) all’articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
2) al comma 2, le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;
d) all’articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «di euro ventiseimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro venticinquemila»;
2) al comma 2, le parole: «di euro diecimilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemila a euro diecimila»;
e) all’articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
2) al comma 2, lettera c), le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;
f) all’articolo 7, comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
g) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). – 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l’irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all’articolo 8 nonché dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)»;
h) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Criteri per la determinazione delle sanzioni). – 1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l’autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso»;
i) l’articolo 11 è abrogato.
Art. 8
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità
- L’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro. - Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l’autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità competente, prima di procedere all’irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all’operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell’attività».
Capo II
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
Art. 9
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell’alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza
- Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;
b) all’articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro»;
3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro»;
4) al comma 4:
4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»;
4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»;
c) all’articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 3:
2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»;
2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»;
d) all’articolo 13, comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;
e) all’articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l’autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».
Art. 10
Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari
- Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:
«Capo II-bis VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Art. 7-bis (Sanzioni amministrative per l’impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell’allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all’articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione “latte” o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell’allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l’origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. - Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Art. 11
Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52
- Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all’articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: «al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalle disposizioni vigenti».
Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
- Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24-octies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai beneficiari del contributo per l’intervento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l’investimento, per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l’obiettivo generale dell’investimento sia stato comunque raggiunto»;
b) all’articolo 24-undecies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l’importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l’importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell’importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto».
Capo II
Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e disposizioni in materia di controlli nel settore lattiero-caseario
Art. 13
Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
- All’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina»;
b) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”. Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l’interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all’autorità competente, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato»;
c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare»;
e) al comma 3, le parole: «ai commi 1, terzo periodo, e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, terzo periodo»;
f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Fatta salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell’ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell’interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;
g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa»;
h) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fatta salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell’anno 2026»;
i) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all’articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
l) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l’autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».
Art. 14
Piano straordinario di controllo nazionale
- Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.
- Nell’ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l’origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l’uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresì diretti a verificare l’adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall’articolo 13 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Capo IV
Procedure e organi
Art. 15
Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa
- Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo). – 1. In materia agroalimentare e della pesca, l’organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l’acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L’organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all’operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l’autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco. - Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all’indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all’autorità competente, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l’opposizione al sequestro di cui all’articolo 19 della presente legge.
- Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l’organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l’organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».
Art. 16
Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare
- Presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell’Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai rappresentanti della Direzione generale dell’igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno o da loro delegati.
- Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l’organizzazione dei lavori.
- La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:
a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell’efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;
b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;
c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali. - Ai componenti della Cabina di regia e dell’eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 17
Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale
- All’articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L’AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14 e all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.
1-quater. Nell’esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell’AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 357 del codice penale».
Art. 18
Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA
- Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3:
1) al primo periodo, la parola: «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l’autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni»;
b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Illeciti amministrativi). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l’autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all’articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. - L’Agenzia è l’autorità competente per l’accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l’irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
Art. 19
Modifiche all’articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
- All’articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell’organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo dovuto»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
3-ter. Per l’illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l’organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all’adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l’utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l’adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell’interdizione dell’utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l’effettuazione dell’attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l’attività di verifica da parte del personale dell’organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro».
Capo V
Riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
- Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Pesca senza licenza o autorizzazione). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all’articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un’autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Pesca in zone e tempi vietati). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca, nei seguenti casi:
a) pesca in aree marine protette;
b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;
c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l’attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso»;
c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. - Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore»;
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l’assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca, nei seguenti casi:
a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;
b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;
c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.
- Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l’identità o i contrassegni di individuazione dell’unità da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca»;
e) dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l’apparato motore dell’unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell’attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
- Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell’illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell’illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca.
Art. 13-ter (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata). – 1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:
a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell’elenco dell’Unione europea delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca;
b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a);
c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell’elenco dell’Unione europea delle navi INN. - Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l’assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l’assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-quater (Intralcio all’attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un’indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l’attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca.
Art. 13-quinquies (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all’articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-sexies (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all’acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-septies (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento). – 1. Fatte salve le specie ittiche soggette all’obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente. - In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all’obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.
- In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all’obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
- In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
- I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. - Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
- Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
- Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l’assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.
Art. 13-octies (Violazioni nell’esercizio della pesca non professionale). – 1. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro. - Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall’articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.
- È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso. - Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro. - Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell’articolo 13-septies, comma 7.
- Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
Art. 13-novies (Sanzioni amministrative accessorie). – 1. All’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l’irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-sexies, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l’obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l’obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all’articolo 13, comma 1. - Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell’impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l’ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l’ordinanza di ingiunzione.
- Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante l’impiego di un’imbarcazione non espressamente autorizzata all’esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell’iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l’ordinanza di ingiunzione.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l’applicazione della misura della sospensione dell’iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.
Art. 13-decies (Disposizioni procedurali). – 1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo. - In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell’unità da pesca.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
- L’armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell’unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell’esercizio dell’attività di pesca marittima.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione»;
f) all’articolo 14:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le contravvenzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi»;
2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;
g) all’articolo 19, comma 2:
1) le parole: «, di cui all’articolo 14, comma 2,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;
h) all’articolo 22, comma 7, dopo le parole: «norme sulla disciplina della pesca» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l’igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario»;
i) all’allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati. Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Clausola di invarianza finanziaria
- Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell’articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Prodotti agricoli DOP e IGP: nuove modalità di etichettatura