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Definizione di criteri scientifici per gli interferenti endocrini

Fonte: Efsa
Data: 07/05/2013


In seguito a una richiesta avanzata nel 2012 dalla Commissione europea, il Comitato scientifico di Efsa ha elaborato un parere che chiarisce i criteri scientifici per identificare un interferente endocrino. L’autorità di Parma sottoscrive la definizione d’interferente endocrino formulata dall’Organizzazione mondiale della sanità ed evidenzia che non tutte le sostanze attive sul sistema endocrino sono interferenti endocrini. Ciò dipende dall’eventuale esistenza di una ragionevole prova che la sostanza possa causare un effetto avverso in conseguenza della sua interazione o interferenza con il sistema endocrino.
Gli esperti di Efsa hanno concluso che i test concordati a livello internazionale sono in grado di identificare l’interferenza delle sostanze chimiche su quattro importanti vie endocrine in mammiferi e pesci dotati di nota sensibilità all’interferenza endocrina.
Il parere di Efsa esprime una serie di raccomandazioni per le attività future, compresi test e strategie metodologiche.
L’Autorità conclude che un approccio di valutazione del rischio che prenda in considerazione i potenziali effetti avversi delle sostanze attive sul sistema endocrino unitamente alla probabilità di esposizione utilizza al meglio le informazioni a disposizione per regolamentare l’impiego di esse.
Inoltre il parere di Efsa tratta brevemente diverse questioni non esclusivamente attinenti all’interferenza endocrina; tra queste le “finestre di suscettibilità” (periodi critici dello sviluppo, come concepimento, gravidanza, prima infanzia, infanzia e pubertà, quando l’organismo può essere più sensibile agli agenti chimici, con un possibile aumento della probabilità di effetti nocivi a breve termine o nelle fasi successive della vita); e altri argomenti legati alla tossicologia chimica tuttora oggetto di dibattito scientifico, come effetti a basse dosi, curve dose-risposta non monotone ed esposizioni a sostanze chimiche multiple.
L’Autorità raccomanda, come attività conseguente al presente parere, di effettuare del lavoro supplementare per chiarire in un contesto più ampio quale impatto potrebbero avere questi vari aspetti sugli attuali approcci di valutazione del rischio e sulle strategie metodologiche, per qualsiasi sostanza chimica.