Il regolamento (UE) 2021/2117 non fornisce indicazioni sulle modalità da adottare nel caso il vino sia ingrediente di un prodotto composto. Nell’attesa che l’argomento trovi collocazione nella revisione del regolamento (UE) 1169/2011 attesa per il 2027, sarebbero opportune linee guida definite dall’industria o una comunicazione della Commissione che elimini ogni incertezza

In base al regolamento (UE) 2021/2117, dall’8 dicembre 2023 i vini prodotti nell’Unione europea devono presentare in etichetta l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale; l’obbligo si applica ai vini prodotti dalla vendemmia 2024, escludendo quelle più “vintage”. La norma consente che le informazioni siano fornite fisicamente (stampate in etichetta) o digitalmente tramite QR code; quest’ultimo metodo è quello scelto dalla totalità degli operatori, vuoi per pulizia estetica dell’etichetta, vuoi per non dare così immediata evidenza alla presenza di additivi che la maggior parte dei consumatori di vino ignora.

Riportiamo, di seguito, gli elenchi degli ingredienti di quattro vini italiani (due Doc, un Docg e un Igp) scelti causalmente, così come accessibili soltanto via scansione del QR code:

  • uve, saccarosio, conservanti: solfiti; agenti stabilizzanti: gomma arabica, poliaspartato di potassio
  • uve, mosto di uve concentrato, regolatore di acidità: acido tartarico; agenti stabilizzanti: acido citrico, carbossimetilcellulosa; conservanti: solfiti
  • uve, mosto concentrato rettificato, conservanti e antiossidanti: acido l-ascorbico, solfiti; regolatori dell’acidità: acido tartarico e/o acido lattico; agenti stabilizzanti: mannoproteine di lieviti
  • uve, mosto di uve concentrato, alcool, regolatore di acidità: acido tartarico; conservanti e antiossidanti: acido citrico, sorbato di potassio, solfiti, dimetilcarbonato.

La percentuale dell’effettiva scansione del QR code da parte dei consumatori non è ben documentata, ma nonostante circa un quarto (27%) degli intervistati tra novembre 2022 e marzo 2023 in 14 Paesi europei avesse dichiarato che avrebbe scansionato un QR code disponibile sull’etichetta, da un esperimento pilota dell’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità svolto in un supermercato a Barcellona (Spagna) risulta che tra gli acquirenti di alcolici il tasso di utilizzo è stato del 2,6 per 1000 (0.26%).

I risultati di questo studio pilota, se considerati insieme ai dati dell’indagine sulle preferenze relative ai QR code, indicano un’elevata probabilità che le risposte al sondaggio sovrastimino la probabilità che le persone utilizzino effettivamente tali mezzi di fornitura di informazioni; in breve, nella vita reale i QR code non sarebbero molto utilizzati. Questi risultati sono in linea con la conclusione della revisione menzionata nella sezione 3.3.1 (Informazioni sull’etichetta vs. mezzo digitale), che mostra che l’uso effettivo dei QR code per ottenere informazioni sui prodotti alimentari è basso”

Sembrerebbe, quindi, che almeno per ora, la maggior trasparenza sugli ingredienti dei prodotti del settore vitivinicolo introdotta dal regolamento UE 2021/2117 sia del tutto virtuale.

Ma l’argomento su cui si intende porre l’attenzione è un altro. La normativa non fornisce indicazioni sulle modalità da adottare nel caso il vino sia a sua volta ingrediente di un prodotto composto. Il caso non è affatto raro: basti pensare a prodotti da forno come i taralli, alle bagne utilizzate nella pasticceria fine, ad alcuni prodotti della salumeria, ai gelati, a confetture speciali e analoghi, a ragù e condimenti in cui il vino è prevalentemente utilizzato con funzione aromatizzante, anche se generalmente in debole dose.

Prima del regolamento (UE) 2021/2117, l’indicazione degli ingredienti del vino non era richiesta; il regolamento (UE) 1169/2011 si limitava a escludere dalla deroga gli allergeni, richiedendo, in mancanza di un elenco degli ingredienti, l’indicazione “contiene”, seguita dalla denominazione della sostanza allergizzante (generalmente solfiti, ma potrebbe trattarsi anche di caseinati o ovalbumina utilizzati come stabilizzanti o chiarificanti). Qualsiasi tipo di vino utilizzato in un prodotto composto prima del regolamento (UE) 1169/2011 veniva quindi qualificato nell’elenco ingredienti semplicemente come “vino”, mentre dopo il regolamento come “vino (contiene solfiti)”, fatta salva la facoltà di dettagliare maggiormente la tipologia del vino previa autorizzazione del consorzio di tutela.

Considerato che il regolamento (UE) 2021/2117 non introduce alcuna esenzione, anche per il vino utilizzato come ingrediente di un prodotto composto rimane l’obbligo di dettaglio degli ingredienti. Sulla base del principio del carry over, possono certamente essere omessi gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che, pur residuando nel prodotto finito, non svolgano in esso effetti tecnologici (certamente i coadiuvanti di chiarifica e la maggior parte degli stabilizzanti, mentre va vista caso per caso la situazione dei regolatori dell’acidità, dei conservanti e degli antiossidanti: per quanto nel vino siano utilizzati quantum satis, un effetto tecnologico sul prodotto finito non può essere escluso in linea di principio). Sulla base di una verifica di un’ampia selezione di prodotti sul mercato non esaustiva, ma diligente, la totalità degli operatori che utilizzano vino come ingrediente di un prodotto composto adottano, invece, la modalità richiesta in base al regolamento (UE) 1169/2011 (ossia “…, vino, …”, se del caso evidenziando la presenza di solfiti): nessuno fornisce il dettaglio dei costituenti del vino ora richiesto dal regolamento (UE) 2021/2117, né testualmente né con QR code. Si può ragionevolmente escludere che si tratti solo di vino derivante da vendemmie precedenti a quella 2024 e quindi esonerato dall’obbligo.

Sembra poco consistente il riferimento al regolamento (UE) 1169/2011, allegato VII, che non richiede l’elenco degli ingredienti quando la composizione dell’ingrediente composto sia definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione, applicabile qualora l’ingrediente composto intervenga per meno del 2% nel prodotto finito. In primis, non risolve i casi in cui il vino rappresenti più del 2% del totale degli ingredienti; inoltre, l’esenzione non si estende agli additivi e ai coadiuvanti in grado di svolgere funzione tecnologica nel prodotto finito. Infine, è dubbio che si possa ritenere la composizione del vino esattamente definita nel quadro di disposizioni UE.

Il regolamento (UE) 2019/934 autorizza 19 pratiche enologiche e ben 72 composti enologici; per i vini spumanti autorizza sciroppo di dosaggio composto (in purezza o in miscela) da saccarosio, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, vino, eventualmente addizionati di distillato di vino. È evidente che l’ampio elenco di pratiche e composti autorizzati fornita dal regolamento (UE) 2019/934 non è allineata con la necessità di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano, fondamento del regolamento (UE) 1169/2011: il dettaglio dell’ingredientistica di quattro vini selezionati casualmente presentato in apertura conferma l’estrema variabilità nella composizione dei prodotti presenti sul mercato. In ogni caso, anche sospendendo il giudizio sull’applicabilità della deroga di cui al punto 2 dell’allegato VII parte E, rimane il caso del superamento della soglia del 2%. In questo caso manca qualsiasi disposizione che consenta di ritenere che l’elenco dei costituenti del vino utilizzato come ingrediente di un prodotto composto possa essere dichiarato su base volontaria.

Il vino non rientra tra gli ingredienti espressamente elencati nell’articolo 19 (“Omissione dell’elenco degli ingredienti”) né nell’articolo 20 (“Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti”) del regolamento (UE) 1169/2011. Non rientra nemmeno tra le categorie per le quali l’allegato VII, parte B, autorizza l’omissione del dettaglio dei costituenti (è limitata alle miscele di spezie, piante aromatiche e loro parti che non superino il 2% del prodotto finito).

La prassi abituale, diffusa e consolidata appare contra legem: anche omettendo l’elencazione di additivi e coadiuvanti privi di effetto tecnologico sul prodotto finito, sembra necessario indicare quantomeno “vino (uve, mosto concentrato, conservanti: SOLFITI)” e, nel caso dei liquorosi, “vino (uve, mosto di uve concentrato, alcool, conservanti SOLFITI”).

Se da un lato va considerato che a fronte dell’utilizzo di piccole quantità potrebbe sembrare oggettivamente sproporzionato dover impegnare due o tre righe dell’elenco ingredienti (moltiplicate per le diverse versioni linguistiche), dall’altro va preso atto che i regolamenti (UE) 1169/2011 e 2021/2117, innovando la normativa previgente, impongono senza deroghe il dettaglio dei costituenti dei prodotti vinicoli ingredienti di prodotti composti.

Non esistendo un quadro sanzionatorio specifico, il riferimento va all’articolo 74, comma 1, della legge 238/2016, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro e le complessità conseguenti (sequestri amministrativi, obblighi di ritiro, necessità di avviare al macero le etichette già stampate).

Nell’attesa che l’argomento trovi collocazione nella revisione del regolamento (UE) 1169/2011 attesa per il 2027, non sarebbero inopportune linee guida chiaramente definite dall’industria o, meglio ancora, una comunicazione della Commissione che elimini ogni incertezza per operatori e organi di vigilanza.

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