Innanzitutto, è opportuno ricordare che, ai fini delle informazioni sugli alimenti ai consumatori, l’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce che gli ingredienti di un alimento vengano designati “con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all’articolo 17 e all’allegato VI”.
Di conseguenza, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 1, i nomi riportati nell’elenco degli ingredienti dovranno corrispondere alla loro denominazione legale, ove prevista, oppure alla denominazione usuale o, in estremo subordine, ad una denominazione descrittiva.
Tanto premesso, per quanto riguarda gli sciroppi di glucosio oggetto del quesito, il Legislatore unionale ha definito specifiche denominazioni legali attraverso la direttiva 2001/111/CE – parte del c.d. “Pacchetto Breakfast” – recepita in Italia dal decreto legislativo 51/2004.
Secondo l’allegato I, punto 7 della normativa nazionale, in particolare, la denominazione “sciroppo di glucosio” identifica la “soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido/fecola e/o da inulina e che risponde alle caratteristiche seguenti:
- sostanza secca non meno del 70 % in peso
- equivalente destrosio non meno del 20 % in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio
- ceneri solfatate non più dell’1% in peso sulla sostanza secca”.
Tuttavia, stando all’articolo 2, comma 2, lettera g) del medesimo decreto legislativo, se lo sciroppo di glucosio contiene fruttosio in quantità superiore al 5 % in rapporto alla sostanza secca, la denominazione da utilizzare dovrà essere “sciroppo di glucosio-fruttosio” o “sciroppo di fruttosio-glucosio”, a seconda dello zucchero prevalente.
Dalla disciplina di riferimento si può, quindi, desumere che lo “sciroppo di glucosio”, lo “sciroppo di glucosio-fruttosio” e lo “sciroppo di fruttosio-glucosio” sono prodotti sostanzialmente corrispondenti, sia per processo produttivo che per composizione, distinguendosi tra loro solo in ragione della percentuale di fruttosio presente al loro interno.
Pertanto, a parere dello scrivente, laddove la ricetta di un alimento preveda l’utilizzo di sciroppo di glucosio e di sciroppo di glucosio-fruttosio, miscelati fra loro loro prima di essere aggiunti nella preparazione, sarebbe ragionevole ammettere la possibilità di identificare i due zuccheri, nell’elenco degli ingredienti, sotto l’unica denominazione di “sciroppo di glucosio-fruttosio”. Una tale denominazione, infatti, risulterebbe coerente con la disciplina del decreto legislativo 51/2004 – come in precedenza richiamata – e non presenterebbe, in linea di principio, profili di ingannevolezza per i consumatori.
È doveroso chiarire, ad ogni modo, che la suddetta interpretazione – per quanto argomentata e giustificabile – non trova ad oggi espliciti riscontri nel quadro normativo. Di conseguenza, rimane comunque consigliabile a titolo cautelativo, per prevenire ogni eventuale contestazione, identificare i due ingredienti separatamente nell’etichetta, con le rispettive denominazioni di “sciroppo di glucosio” e “sciroppo di glucosio-fruttosio”.
Reati alimentari: le modifiche al Codice penale