Del marchio nazionale “Biologico italiano” introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico) ci eravamo già occupati sul numero di luglio/agosto 2024 della rivista “Alimenti&Bevande”, ricordando il lapidario parere espresso nel 2009 dall’Istituto nazionale di economia agraria (Inea, ora incorporato nel Crea, Consiglio per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia agraria): “Non appare praticabile la via di un intervento pubblico per un marchio nazionale il cui scopo sia la promozione e l’attribuzione di un vantaggio competitivo alle imprese nazionali; un marchio basato esclusivamente sull’origine nazionale delle imprese è ammissibile (e dopo accurata calibrazione della sua regolamentazione) dalla normativa comunitaria esclusivamente se alla sua gestione e promozione provvedono direttamente le imprese, con l’esclusione di ogni contributo economico pubblico”.
Il riferimento era all’articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea (Tce), ora ricompreso nell’articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (Tfue), che vieta restrizioni quantitative all’importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
Davamo anche conto di pareri circostanziati della Commissione e di sue risposte a interrogazioni che ribadivano come iniziative nazionali dirette a rafforzare le preferenze dei consumatori a favore dei prodotti di uno Stato membro fossero da ritenersi incompatibili con i principi sulla concorrenza dettati dal Trattato perché idonee a ostacolare l’ingresso nel mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri.
Cosa dice la giurisprudenza

Possiamo qui aggiungere giurisprudenza:
- sentenza della Corte di Giustizia europea del 12 ottobre 1978 sulla causa 13/78 (Joh. Eggers sohn et co. contro Città di Brema. Denominazioni di qualità per acquaviti) – È incompatibile col mercato comune la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo che per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri;
- sentenza della Corte di Giustizia europea del 24 novembre 1982 sulla causa 249/81 (Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. Misure d’effetto equivalente. Incoraggiamento di prodotti nazionali) – Il programma “Buy Irish” (acquista irlandese) lanciato dal governo dell’Eire, per incoraggiare distributori e consumatori ad acquistare prodotti nazionali con il marchio “Guaranteed Irish” era discriminatorio, mirando a sostituire con prodotti nazionali i prodotti d’altra provenienza, così incidendo potenzialmente sull’andamento dell’interscambio comunitario e frustrando gli scopi della comunità;
- sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 dicembre 1983 sulla causa C-222/82 (Apple and Pear Development Council contro K. J. Lewis ltd e altri. Provvedimenti nazionali per la promozione della produzione e della vendita di mele e pere di origine locale) – È incompatibile con il trattato la pubblicità mirante a consigliare l’acquisto di prodotti locali unicamente a motivo della loro origine nazionale;
- sentenza della Corte di Giustizia europea del 5 novembre 2002 sulla causa C-325/00 (Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania – Libera circolazione delle merci – Misure di effetto equivalente – Marchio di qualità e d’origine) – Il “Markenqualität aus deutschen Landen” (marchio di qualità della campagna tedesca) che sottolineava la provenienza tedesca dei prodotti poneva, quantomeno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, potendo indurre i consumatori ad acquistare i prodotti con il marchio, escludendo quelli importati;
- sentenza della Corte di Giustizia europea del 17 giugno 2004 nella causa C-255/03 – Lo Stato belga, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che concede la “Label de qualité wallone” a prodotti fabbricati o trasformati in Vallonia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE.
Secondo gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), inoltre, le attività promozionali non devono fare riferimento a una particolare origine e la Commissione non dichiarerà compatibili gli aiuti di Stato a favore della promozione che rischino di pregiudicare le vendite di prodotti di altri Stati membri.
Quando il marchio è consentito
In sostanza, il vigente quadro normativo unionale non osta a marchi che certifichino la produzione in un determinato territorio, ma a condizione che sia richiesto e garantito il rispetto di standard di qualità stabiliti in specifici capitolati e che sia operativo un sistema di controlli di parte terza che accerti la conformità.
Un tipico esempio è il marchio di qualità Alto Adige/Qualitätszeichen Südtirol (https://www.qualita-altoadige.com), istituito dalla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12 (Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”), accessibile a tutti gli operatori della Provincia autonoma, purché rispettino i disciplinari stabiliti per i diversi prodotti.
Per tornare all’ambito biologico, l’Austria ha recentemente notificato alla Commissione nell’ambito della procedura Tris un disegno di legge (https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/28229) che introduce un marchio nazionale, gestito da Agrarmarkt Austria (AMA), ma proponendolo come sistema aggiuntivo volontario di garanzia della qualità e stabilendo requisiti per macelli, sezionatori, stabilimenti di condizionamento e trasformazione, centri di imballaggio e stoccaggio e per tutti gli anelli delle diverse filiere. Le norme di produzione vanno oltre i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2018/848 in materia di produzione biologica: tutte le aziende agricole che producono materie prime destinate a recare il marchio AMA devono rispettare misure ecologiche, come lo stabilimento di zone di biodiversità su seminativi e pascoli, e adottare pratiche stringenti su gestione della fertilità, irrigazione, gestione delle mandrie e del trasporto dei capi, anticipazione degli obblighi sulla sostenibilità degli imballaggi previsti dalla direttiva Ppwr, un sistema completo per la garanzia di buone pratiche igieniche sin dalla campagna, mentre per la trasformazione sono previsti una sensibile riduzione degli additivi ammessi, niente olio di palma, periodi minimi di frollatura della carne e altro ancora.
Una diversificazione tra “biologico UE” e questa sorta di “biologico super” può forse aver senso in un mercato non più di nicchia com’è quello austriaco (nel 2024 era a conduzione biologica il 27.2% delle superficie agricole, con una quota dell’11.4% del mercato alimentare complessivo, che passava al 22.3% per l’ortofrutta e con un consumo pro capite di 292 euro, contro gli 88 euro dell’Italia[i]); che abbia senso per l’Italia, dove da anni la quota di mercato si aggira sul 4% può essere materia di dibattito.
Dubbi sul rispetto del Trattato UE
In ogni caso, abbia senso o meno, resta la perplessità sulla coerenza con il diritto comunitario del decreto ministeriale sulle condizioni e modalità di attribuzione del marchio biologico italiano, che fin dalla nota di accompagnamento alla notifica dichiara con candore: “Lo schema di decreto […] nasce dall’esigenza di promuovere e valorizzare i prodotti biologici nazionali attraverso un segno grafico identificativo specifico e riconoscibile, che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia”.

Interpellata, la direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale (DG Agri) ha giustificato il suo mancato intervento nella procedura Tris sostenendo che sarebbe l’articolo 33, comma 5, del regolamento (UE) 2018/848 a consentire marchi nazionali.
Ma se è vero che il testo prevede che “nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento possono essere utilizzati loghi nazionali e loghi privati”, al contempo il testo stesso si riferisce con evidenza agli aspetti non ancora trattati dal regolamento, come le norme di produzione per specie animali specifiche (articolo 20), che possono essere normate a livello nazionale, ma pur sempre a condizione di non limitare o ostacolare l’immissione sul mercato di prodotti realizzati in altri Paesi.
Il testo fondamentale che definisce i valori, gli obiettivi e le regole di base dell’Unione è il Trattato ed è chiaro che nessun regolamento può derogare ai principi fondamentali in esso stabiliti, a meno che esso stesso non lo preveda espressamente o gli Stati membri non abbiano negoziato una clausola di deroga opt-out.
[i] Willer, Helga, Bernhard Schlatter and Jan Trávníček (Eds.) (2026): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2026.
Vedi anche:
- https://www.alimentibevande.it/normativa/decreto-26-maggio-2026-ministero-dellagricoltura-della-sovranita-alimentare-e-delle-foreste/ (Decreto ministeriale 26 maggio 2026 – Condizioni e modalità di attribuzione del Marchio biologico italiano)
- https://www.alimentibevande.it/sicurezza-alimentare/marchio-biologico-italiano-il-decreto-e-in-gazzetta/