Nuova attività e aggiornamento della Scia

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 1/2025

Un ristorante, in possesso di registrazione per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, vuole preparare anche delle conserve vegetali (ad esempio, passata di pomodoro e prodotti sott’olio) da utilizzare esclusivamente per la ristorazione interna. È sufficiente aggiornare il Manuale di Autocontrollo o è necessaria la Scia per la preparazione, la trasformazione e il confezionamento di conserve vegetali? Si precisa che l’attività viene effettuata in momenti diversi dalla ristorazione.

Risposta di: Filippo Castoldi, Medico Veterinario

L’obbligo di notificare all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento e di fare in modo che l’autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, incluso, tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività, è stabilito dall’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04. Tali informazioni sono finalizzate alla predisposizione e al mantenimento, da parte dell’autorità competente, dell’elenco degli operatori soggetti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, sulla cui base la stessa autorità può programmare ed eseguire i controlli ufficiali volti ad accertare il rispetto, da parte degli operatori, delle norme che definiscono il campo di applicazione del medesimo regolamento (articolo 10.2 del regolamento (UE) 2017/625).
L’articolo 15 del medesimo del regolamento (l’unico di tutto il regolamento che tratta degli obblighi degli operatori) definisce il set minimo di informazioni che ogni operatore deve fornire all’autorità competente:

• il nome e la forma giuridica dell’impresa sotto il proprio controllo, le specifiche attività svolte, comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il proprio controllo;
• la conoscenza delle attività, ovvero dei processi condotti presso lo stabilimento, è a sua volta fondamentale al fine di permettere all’autorità competente di programmare e svolgere i controlli “in base al rischio” (articolo 9.1 del regolamento (UE) 2017/625);
• l’aggiunta di una nuova attività1 a quelle già condotte e notificate all’autorità competente, oltre a comportare necessariamente l’aggiornamento del Piano di Autocontrollo, dovrà quindi essere notificata all’autorità competente secondo le modalità da questa stabilite.

Nel caso prospettato, la produzione di conserve vegetali, quindi di alimenti sottoposti a un trattamento in grado di prolungarne significativamente la durabilità, non si ritiene che possa essere assimilata ai processi di preparazione e trasformazione degli alimenti ordinariamente connessi a una attività di ristorazione, per cui l’operatore, qualora non abbia già provveduto a comunicare tale attività al momento della presentazione della prima Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), dovrebbe provvedere a notificarla all’autorità competente, mediante un aggiornamento della Scia.

NOTE:

1In questo contesto per “nuova attività” si deve intendere qualsiasi attività che dovrebbe portare l’operatore interessato ad aggiornare il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza alimentare, partendo dall’effettuazione di una nuova analisi dei pericoli connessi ai processi che lo stabilimento intende attivare, alle materie prime da impiegare e ai prodotti finiti che si otterranno.

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