Il quesito posto affronta diversi aspetti, in parte riferibili alla normativa comunitaria e in parte a quella nazionale, per non parlare del tema dell’organizzazione dei controlli negli Stati membri, in generale, e in Italia in particolare. I principali riferimenti normativi comunitari sono il regolamento (UE) 1169/2011 e il regolamento (UE) 2017/625. Quest’ultimo, all’articolo 4, nel rispetto del principio di sussidiarietà, demanda agli Stati membri l’individuazione, per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa richiamata all’articolo 1.2 (“Oggetto e ambito di applicazione”), delle autorità competenti all’organizzazione ed effettuazione dei controlli ufficiali.
Non stupisce, quindi, che le scelte attuate dai 27 Stati dell’Unione, quanto all’individuazione dell’autorità competente centrale in materia di sicurezza alimentare e ai modelli organizzativi adottati, siano anche molto diversi. In Italia, il decreto legislativo 27/2021 ha individuato il Ministero della Salute quale autorità centrale competente in materia di organizzazione ed effettuazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare unitamente, per tenere conto dell’articolazione dello Stato prevista dal Titolo V della Costituzione, alle Regioni e alle Provincie autonome, le quali operano per il tramite dei propri servizi territoriali variamente indicati (ad esempio, Asl, Ausl e Ats). La previsione dell’articolo 2 del decreto legislativo 27/2021 ha ripreso, per quanto riguarda la designazione dell’autorità competente in materia di sicurezza alimentare, quanto già previsto in materia dal decreto legislativo 193/07, emanato per dare applicazione alla direttiva 2004/41/CE alla luce dei regolamenti del cosiddetto “Pacchetto Igiene” e, in particolare, del regolamento (CE) 882/04.
Rispetto a quest’ultimo, il decreto legislativo 27/2021 ha individuato, coerentemente con il disposto del regolamento (UE) 2017/625, il cui ambito di applicazione è molto più esteso di quello del regolamento (CE) 882/04, anche altre autorità competenti, quali il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) e il Ministero della Difesa, dettagliando il pertinente ambito di competenza con riguardo ai controlli ufficiali da condurre sulle filiere agroalimentari. In sintesi, il decreto legislativo 27/2021 non tratta solo dei controlli ufficiali in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di competenza del Ministero della Salute, ma anche verifiche sull’integrità degli alimenti e dei controlli volti a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, sull’uso e sull’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. A obiettivi e ambiti diversi corrisponde la designazione di una diversa autorità competente responsabile della programmazione ed effettuazione dei controlli ufficiali.
Quanto ai controlli in tema di informazioni ai consumatori (ad esempio, natura, contenuto, completezza e modalità di comunicazione), gli ambiti di controllo sono indirizzati, tra l’altro, alla verifica delle modalità impiegate per informare il consumatore in merito alla natura, alle caratteristiche, alle proprietà degli alimenti da lui acquistati e consumati, con obiettivi diversi: la tutela della salute – basti pensare all’importanza di una corretta comunicazione in merito alla presenza nell’alimento di componenti in grado di provocare allergie o intolleranze o quella delle indicazioni nutrizionali -, la tutela degli interessi dei consumatori, anche con riferimento alle indicazioni in merito ai prodotti biologici e a quelli a denominazione protetta o garantita (prodotti Dop, Igt e Stg) e la correttezza delle transazioni commerciali, che rientra tra gli obiettivi del regolamento (CE) 178/021, il che spiega come autorità diverse possano essere chiamate a svolgere i pertinenti controlli su un aspetto che, per sua natura, ha ricadute in ambiti differenti.
Bisogna comunque ricordare che il personale afferente alle diverse autorità sanitarie, a prescindere dalle competenze specifiche in materia di controlli ufficiali, così come definite dal decreto legislativo 27/2021, che, nel corso della propria attività ufficiale, dovesse rilevare delle infrazioni in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è tenuto, in qualità di agente accertatore, ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/81, a redigere un rapporto di controllo ufficiale, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/625, nel quale verrà descritta la non conformità rilevata o sospettata. La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all’eventuale persona obbligata in solido, mentre il rapporto verrà inoltrato all’ufficio dell’Icqrf che, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 231/20172, è l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni stabilite dal medesimo provvedimento, a prescindere dal tipo di violazione accertata e sempre fatta salva la clausola di riserva penale (“salvo che il fatto costituisca reato”).
Quanto alle misure da adottare ai sensi dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, il comma 1, lettera b) stabilisce che, una volta accertata la violazione, l’autorità competente deve, per prima cosa, adottare «le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi». La responsabilità primaria in merito alla correzione della non conformità, quindi, è in carico all’operatore economico, mentre le misure di cui al successivo comma 2, a parere di chi scrive e sempre che non intervengano più autorevoli pareri contrari, possono venire adottate, a fronte dell’inadeguatezza della risposta dell’operatore, da parte dell’autorità che ha accertato la violazione. Tale approccio sarà sicuramente seguito nel caso in cui l’autorità sanitaria rilevasse una violazione di una norma con ricadute in termini di sicurezza degli alimenti, per esempio nel caso di prodotti alimentari presenti sul mercato oltre la data di scadenza imposta dal produttore o di mancata evidenziazione in etichetta di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.
NOTE:
1 La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana e della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente (articolo 5.1).
2 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”.