La disciplina sugli additivi alimentari è definita dal regolamento (CE) 1333/2008 e si impernia, essenzialmente, su due regole generali, stabilite dal suo articolo 4:
• soltanto gli additivi espressamente elencati nell’allegato II del regolamento possono essere immessi sul mercato in quanto tali o utilizzati negli alimenti, nel rispetto delle condizioni d’impiego ivi specificate;
• soltanto gli additivi espressamente elencati nell’allegato III possono essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromatizzanti alimentari, alle condizioni d’impiego ivi specificate.
Per quanto interessa, specificamente, l’impiego degli additivi negli alimenti, occorre quindi fare riferimento all’allegato II e, in particolare, alla tabella riportata nella sua parte E. Vengono qui elencati, infatti, per ciascuna “categoria alimentare”, gli additivi ammessi (con rispettivi “numero E” e denominazione), la quantità massima e le eventuali restrizioni ed eccezioni.
Si precisa inoltre che, all’interno della suddetta tabella, le sostanze consentite possono essere indicate sia individualmente, come singolo additivo, sia collettivamente, attraverso il richiamo ad uno dei “gruppi” di additivi definiti nella parte C dell’allegato II.
Quanto sopra si riscontra anche con riferimento alla categoria alimentare 06.5 “Noodles”, per la quale – alla data odierna – vengono autorizzate le seguenti sostanze:
• gli additivi del “Gruppo I”;
• gli additivi del “Gruppo II” (coloranti);
• l’additivo E 160b(i) Bissina di annatto;
• l’additivo E 160b(ii) Norbissina di annatto;
• gli additivi del gruppo “E 338-452 Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati”;
• l’additivo E 450 (ix) Di-idrogenodifosfato di magnesio.
Da tale elenco si può quindi ricavare che l’additivo E 501 (carbonati di potassio), essendo espressamente ricompreso tra le sostanze del “Gruppo I” ai sensi dell’allegato II, parte C, punto 1), può essere utilizzato negli alimenti della categoria “Noodles”.