L’articolo 6.2 del regolamento (CE) 852/04 stabilisce che ogni operatore economico del settore alimentare notifichi «all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento».
Lo scopo della disposizione è quello di portare a conoscenza delle opportune autorità competenti ogni stabilimento, ovvero «ogni unità di un’impresa del settore alimentare» (regolamento (CE) 852/04, articolo 2.1, lettera c)), presente nel territorio di competenza al fine di permettere l’esecuzione dei pertinenti controlli ufficiali.
In Italia, è previsto che la comunicazione all’autorità competente mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inoltrare tramite gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP), presenti in ogni Comune.
I contenuti minimi delle informazioni sono stabiliti, a livello comunitario, dall’articolo 15.5 del regolamento 2017/625: «Gli operatori forniscono alle autorità competenti almeno i seguenti dettagli aggiornati: a) nome e forma giuridica; e b) le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo».
È quindi evidente che il cambio di titolarità dell’esercizio di commercio al dettaglio deve essere portato a conoscenza dell’autorità competente tramite le modalità stabilite a livello nazionale e che fintanto che il cambio di titolarità non venga portata a conoscenza dell’Autorità sanitaria, ogni provvedimento assunto da quest’ultima sarà a carico del titolare risultante nei pertinenti elenchi e/o registri tenuti dall’ASL ai sensi dell’articolo 10.2 del regolamento (UE) 2017/625.
Resta da capire, a questo punto, perché tale aggiornamento non sia pervenuto all’autorità competente (ASL), ovvero se tale notifica non sia stata effettuata o se è mancata la trasmissione dal SUAP all’ASL.
Quanto alle misure adottabili dall’autorità competente a seguito del mancato aggiornamento della SCIA, a parere dello scrivente, non dovrebbe essere applicabile la sanzione amministrativa di cui all’articolo 6.3 del decreto legislativo 193/07, prevista nel caso di mancata notifica di un’attività o stabilimento, in quanto sia l’una sia l’altro sono noti all’autorità competente (e formalmente il padre è ancora il gestore dell’esercizio). Resta inteso che la voltura dell’attività diverrà effettiva, ai fini di quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di igiene degli alimenti, dalla data di effettiva presentazione dell’aggiornamento della SCIA al SUAP.
Infine, gli eventuali adeguamenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) 852/04, se riferiti a carenze di tipo igienico-sanitario, dovranno invece essere adottati entro il termine stabilito dall’autorità competente al fine di permettere il proseguimento dell’attività.