Il regolamento (UE) 1169/2011 sulle informazioni al consumatore, all’articolo 8, comma 4, dispone quanto segue: «Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso».
In considerazione di quanto sopra, il distributore che decida di avvalersi delle prerogative espressamente riconosciute nelle citate note del Ministero della Salute – per estendere la shelf-life di alcuni prodotti alimentari, senza venire meno al dovere di offrire cibi sicuri – deve provvedere alla rietichettatura degli stessi, inserendo il proprio nome (o ragione sociale) e indirizzo, quale operatore responsabile di tutte le informazioni fornite.