Controlli ufficiali, gli emendamenti al disegno di legge di conversione del D.L. 42/2021

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Le Commissioni Giustizia e Affari Sociali hanno da poco approvato degli emendamenti al Disegno di legge di conversione in legge del D.L. 22 marzo 2021, n. 42 che ripristinano il coordinamento tra il codice di procedura penale ed il decreto legislativo 27/2021. Quali le ripercussioni riguardanti le analisi dei campioni di alimenti e le garanzie per l’OSA in sede di controperizia, controversia? Quali modifiche vengono apportate all’istituto della diffida?

Risposta di: Antonio Menditto, Paolo Stacchini, Dario De Medici, Umberto Agrimi – Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria, Istituto Superiore di Sanità

La legge 30 aprile 1962, n. 283 (di seguito L. 283/1962) – compreso l’articolo 1 che aveva introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’analisi di revisione – è stata abrogata dall’art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (di seguito D. Lgs 27/2021), così come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 (di seguito DL 42/2021). Nello specifico il DL 42/2021 ha “fatte salve” le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della L. 283/1962 che quindi continuano ad essere vigenti al pari delle disposizioni, di cui al DPR 327/1980, di esecuzione degli articoli sopracitati della L. 283/1962. Lo stesso D. Lgs. 27/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 35 del Regolamento (UE) 2017/625, ha disciplinato con gli articoli 7 (Controperizia) ed 8 (Controversia), l’istituto della controperizia/controversia.

Nel dettaglio, con riferimento all’articolo 7 (Controperizia) del D. Lgs. 27/2021:

• il comma 1 stabilisce che “se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile”, le Autorità competenti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” assicurano che, nel prelevare il campione, ne sia prelevata una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all’operatore per consentire allo stesso l’esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l’espletamento dell’eventuale fase relativa alla controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia dell’operatore o di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene effettuato secondo quanto riportato nell’allegato 1. Per ciascun campione prelevato è compilato a cura dell’autorità competente un verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate nell’allegato 1″;
– con riferimento a quanto sopra si rappresenta che, sebbene il D. Lgs. 27/2021 preveda il prelievo di sole tre aliquote, a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DL 42/2021, la Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni e delle Province autonome ha rappresentato ai Ministeri competenti (Salute, Giustizia e MiPAAF) la necessità e l’urgenza di concordare il modus operandi, alla luce del divenire normativo, per garantire la continuità delle attività di controllo ufficiale; inoltre il Coordinamento interregionale, Area Prevenzione e Sanità pubblica, ha, a sua volta, proposto al Ministero della Salute le modalità di campionamento da seguire nei controlli ufficiali, con particolare riferimento alle attività di “campionamento, analisi, diagnosi e prove” di cui al reg. UE 2017/625, articolo 14, paragrafo 1, lettera h; a seguire le Autorità compenti regionali in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria hanno diramato indicazioni in merito alla necessità di prelevare per ciascun campione ufficiale le aliquote previste dal DPR 327/80, inclusa quella a disposizione dell’Autorità giudiziaria e quella a disposizione del produttore, qualora diverso dal detentore; le indicazioni di cui sopra hanno, tra l’altro, l’obiettivo di garantire, in tutte le sedi possibili, l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’operatore della filiera agroalimentare in caso di esito analitico sfavorevole;
• il comma 2 prevede che “qualora l’esito dell’analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, l’Autorità competente procede al prelievo del campione in un’unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell’analisi o della prova. Ai campioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989”;
– da quanto sopra, emerge che il campione da sottoporre ad analisi può essere prelevato in aliquota unica allorché l’autorità competente: non possa assicurare la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle matrici, la deperibilità dei campioni o delle matrici (come nel caso, peraltro non unico, delle analisi microbiologiche volte a verificare i criteri di sicurezza alimentare); specifichi, nel verbale di campionamento, i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell’analisi/prova/diagnosi;
– si rappresenta inoltre che il Testo delle Commissioni (Commissioni riunite: II Giustizia e XII Affari sociali) del Disegno di Legge di “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” contiene un emendamento approvato che sopprime l’ultimo periodo del sopracitato comma, ripristinando la possibilità di partecipazione dell’operatore della filiera agroalimentare, o di un suo rappresentante, all’esecuzione della attività di prova/analisi/diagnosi nel caso in cui sia stata prelevata una aliquota unica; nello specifico, con riferimento alla sede penale, la garanzia di difesa comporta l’applicazione, da parte delle Autorità competenti, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D.lgs. 271/1989, articolo 223, paragrafo 1): “Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell’organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L’interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall’articolo 230 del codice”;
– in base alle indicazioni fornite dalle Autorità competenti regionali, per i campioni prelevati in aliquota unica nel corso di attività di monitoraggio (verifica dei criteri di igiene di processo ovvero in assenza di limiti di legge) non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 271/1989, articolo 233, comma 1; ciò in quanto non si configura a priori, sebbene non si possa escludere, l’applicabilità dell’articolo 5 della L. 283/62.
• i commi 3 e 4 prevedono rispettivamente che: a) Il laboratorio ufficiale comunichi tempestivamente all’Autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi e b) l’Autorità competente effettui la valutazione del risultato e comunichi il più tempestivamente possibile alle parti interessate l’esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi;
– si coglie l’occasione per rappresentare la netta distinzione tra il ruolo del laboratorio (fornire il risultato) e il ruolo dell’Autorità compente (valutare il risultato, esprimersi in merito all’esito della valutazione e quindi comunicare l’esito della valutazione alle parti interessate).
• il comma 5, prevede che gli operatori della filiera agroalimentare i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento ed analisi/prova/diagnosi con esito sfavorevole “hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell’esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. L’esame documentale viene richiesto all’Autorità competente che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole. Rientra nella controperizia l’esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall’operatore sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento”;
– in merito a quanto sopra si segnala che, ciò che innesca la controperizia, è il ricevimento, da parte dell’operatore della filiera agroalimentare, della comunicazione di un esito sfavorevole; inoltre è opportuno sottolineare che le attività analitiche espletate in nome e per conto dell’operatore della filiera agroalimentare costituiscono parte integrante della controperizia e quindi concorrono a motivare la eventuale richiesta di attivazione della procedura di controversia;
• in base al comma 6, le disposizioni di cui ai commi precedenti, non pregiudicano l’obbligo delle Autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di origine animale, anche i rischi per l’ambiente;
– nel merito si sottolinea che: a) l’intervento delle Autorità competenti si circostanzia, in linea generale, nella adozione di provvedimenti amministrativi (atto finale di un procedimento amministrativo) e/o nella applicazione della normativa in materia di depenalizzazione e/o nella attuazione, per quanto di competenza, della legge penale; b) gli esiti della controperizia potrebbero costituire un elemento utile ai fini di un eventuale riesame delle attività e dei provvedimenti amministrativi adottati dall’Autorità competente;
• il comma 7 stabilisce che le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alle altre attività ufficiali di cui all’ articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/625;
– si coglie l’occasione per rappresentare che le attività di controllo, profilassi ed eradicazione delle malattie animali rientrano nel novero delle altre attività ufficiali;
Con riferimento all’articolo 8 (Controversia) del D. Lgs. 27/2021:
• il comma 1 prevede che l’operatore della filiera agroalimentare ” […] a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5 non condivida le valutazioni dell’autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto superiore di sanità (ISS). […];
– in merito a quanto sopra si ritiene importante ribadire che l’attivazione della procedura di controperizia è condicio sine qua non per l’attivazione della successiva procedura di controversia.
• Il comma 2 prevede che “Con apposita istanza e a proprie spese l’operatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell’esito della valutazione della documentazione da parte dell’ISS, può chiedere allo stesso ISS, utilizzando l’eventuale apposita aliquota del campione di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, un’altra analisi, prova o diagnosi. All’atto della richiesta dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell’ISS secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. L’ISS procede alla ripetizione dell’analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi. […]”;
– in merito a quanto sopra si rappresenta che, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni effettuate dall’ISS, le tariffe da applicare sono state individuate con l’articolo 11 del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ; in particolare l’allegato 3, sezione 3 prevede una tariffa di 500 Euro per l’esame documentale (dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale) e una tariffa di 500 Euro per la ripetizione di analisi/prova/diagnosi in sede di controversia;
• in base al comma 3, l’ISS procede alla ripetizione dell’analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi;
• In base al comma 4, l’ISS, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, notifica all’operatore gli esiti della ripetizione dell’analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia con le modalità stabilite agli articoli 137 e seguenti del c.p.c. Gli esiti vengono comunicati anche all’Autorità competente che ha disposto il campionamento per l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi, prova o diagnosi;
– si sottolinea come gli esiti della “fase analitica della procedura di controversia” siano un elemento di ingresso per l’adozione di eventuali altre azioni esecutive/attività amministrative da parte dell’Autorità competente;
– in base alle indicazioni fornite da alcune autorità competenti regionali, qualora un operatore della filiera agroalimentare abbia attivato la procedura di controperizia/controversia e richiesto la ripetizione di analisi in sede di controversia, l’Autorità competente deve attendere il responso dell’ISS “prima di dare seguito all’applicazione dell’articolo 5 della Legge 283/1962”.
• in base al comma 5, nei settori di controllo ufficiale di competenza del Ministero della Salute e delle altre autorità competenti (regionali e locali) in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, le procedure di controversia contenute nel presente articolo sostituiscono: a) quelle stabilite dall’ articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la revisione d’analisi; b) quelle stabilite dall’ articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Con riferimento a quanto sopra si rappresenta che il Testo delle Commissioni (Commissioni riunite: II Giustizia e XII Affari sociali) del Disegno di Legge di “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” contiene un emendamento approvato che abroga la lettera b) del sopracitato comma 5 dell’articolo 8, garantendo la partecipazione dell’operatore della filiera agroalimentare o di un suo rappresentante alla esecuzione delle attività di prova/analisi/diagnosi in sede di procedura di controversia.

In merito all’istituto della “diffida” si rappresenta che il Testo delle Commissioni (Commissioni riunite: II Giustizia e XII Affari sociali) del Disegno di Legge di “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” contiene un emendamento approvato che prevede quanto segue:
“All’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «della sola sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione ».

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