Gli additivi ammessi nel settore della pesca

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2021

La pescheria di un supermercato che vende pesce sfuso ha l’obbligo di riportare sul cartello espositivo la presenza eventuale di additivi, anche se non appartenenti alla categoria degli allergeni? Se sì, qual è la normativa di riferimento?

Risposta di: Giuseppe De Giovanni, Esperto di Etichettatura degli Alimenti

Gli additivi devono essere sempre indicati nell’etichettatura, salvo i casi di espressa esenzione o omissione, riportati agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (UE) 1169/2011.
La normativa di riferimento è comunitaria, mentre il controllo è demandato alle autorità nazionali competenti. Essa è costituita dai seguenti regolamenti:

· regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008: contiene le misure specifiche di applicazione (principi, norme commerciali, norme tecniche);
· regolamento (UE) 1129/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) 1333/2008 con la determinazione dell’elenco comunitario degli additivi; questo regolamento ha subito parecchie modifiche e integrazioni;
· regolamento (UE) 1169/2011, che stabilisce le modalità di etichettatura. In altri termini, gli additivi devono figurare nell’etichettatura con l’indicazione della funzione, seguita dal numero E o dal nome specifico;
· articolo 19 del decreto legislativo 231/2017 relativo all’applicazione delle sanzioni relative ai prodotti venduti sfusi.

In conclusione, gli additivi ammessi nel settore della pesca sono riportati nel regolamento (UE) 1129/2011 e successive modifiche e la loro presenza deve figurare sul cartello espositivo con le modalità indicate dal regolamento (UE) 1169/2011.

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