La situazione prospettata dal lettore è interessante sotto diversi punti di vista.
Da come viene descritta, la detenzione degli animali in attesa di macellazione non si configura come attività di allevamento, per cui non appare corretto parlare di impianto di acquacoltura. L’impianto è piuttosto configurabile come una stalla di sosta annessa a un impianto di macellazione. Nel caso specifico, in attesa della macellazione, è possibile che gli animali non vengano alimentati, come specificato nel quesito, aspetto che contribuisce a far sì che lo “stabilimento” non venga equiparato ad un allevamento.
Sebbene non sia specificato, gli animali sembrerebbero destinati alla macellazione (come suggerito dal fatto che non vengano alimentati) presso lo stesso stabilimento per poi essere commercializzati.
Il lettore parla di registrazione dello stabilimento, il che fa pensare che l’attività venga condotta presso un laboratorio annesso a un esercizio del commercio al dettaglio. In questo caso, la notifica ai fini della registrazione viene inoltrata all’autorità sanitaria territorialmente competente tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, che provvede a trasmetterla all’ASL.
All’atto della sua presentazione, non bisognerà indirizzare la notifica a un Servizio in particolare: sarà l’autorità competente a livello locale a trasmettere la documentazione al Servizio competente (il Servizio maggiormente coinvolto sarà quello di Igiene degli Alimenti di Origine animale (Servizio di Area B). Il Servizio di Sanità animale (Servizio di Area A) e quello di Igiene degli Allevamenti (Servizio di Area C) potranno comunque operare controlli ufficiali sullo stabilimento qualora ne ricorrano le condizioni o a supporto dell’attività dei colleghi del Servizio di Area B).
Quanto al destino e all’ambito di commercializzazione, il prodotto, se preparato presso un esercizio di commercio al dettaglio, sarà destinato alla vendita al consumatore finale o, nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) 853/04, ad altri esercizi operanti a livello della vendita al dettaglio in ambito locale.
Qualora si desiderasse desiderasse estendere la propria rete di commercializzazione al di là dell’ambito locale senza sottostare agli altri vincoli posti dal regolamento quanto a natura e quantità delle merci commercializzabili, è necessario ottenere il riconoscimento dello stabilimento per l’attività di macellazione di prodotti dell’acquacoltura e per la loro lavorazione ai sensi della Sezione VIII dell’allegato III del regolamento (CE) 853/04. Il riconoscimento verrà richiesto all’ASL, sempre tramite il SUAP, senza specificare il servizio al quale è indirizzata l’istanza. Sia al fine del riconoscimento, sia successivamente, i controlli sullo stabilimento verranno condotti dai veterinari ufficiali afferenti al Servizio di Area B, il che non toglie, come detto sopra, che anche veterinari afferenti alle altre aree non possano condurre alcuni controlli ufficiali (per esempio in materia di residui di farmaci, di benessere, di malattie del bestiame).