Ristrutturazioni, consentita la vendita nei reparti non interessati

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2021

In uno stabilimento di vendita di prodotti alimentari con superfice compresa tra 801 e 1500 m2, il titolare decide di effettuare delle ristrutturazioni “a settori”, con l’accortezza di delimitare bene il cantiere edile e non creare inconvenienti igienico-sanitari. Quali adempimenti deve assolvere per continuare a commercializzare prodotti alimentari nei settori non interessati dai lavori?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Lo svolgimento di interventi edilizi all’interno degli stabilimenti di vendita di prodotti alimentari non è oggetto di specifiche previsioni normative, né sotto il profilo dell’igiene alimentare, né con riguardo alla disciplina del commercio.
Pertanto, non rinvenendosi alcuna norma che imponga l’interruzione della vendita alimentare durante lo svolgimento dei lavori edili, deve ritenersi possibile – ad avviso dello scrivente – mantenere operativo lo stabilimento nei reparti non interessati dal cantiere.
L’area oggetto dell’intervento edilizio, ovviamente, dovrà essere isolata in modo adeguato rispetto al resto dello stabilimento, al fine di prevenire ogni contaminazione di superfici, attrezzature e prodotti alimentari, così come stabilito in via generale dai requisiti di igiene di cui all’allegato II del regolamento (CE) 852/2004.
Andranno, peraltro, adottate specifiche cautele per proteggere quei reparti nei quali sono conservati e manipolati alimenti privi di imballaggio, trattandosi di prodotti maggiormente esposti alle potenziali contaminazioni.
È da ritenere, inoltre, doveroso l’aggiornamento del proprio Piano di Autocontrollo aziendale, quanto meno per analizzare i nuovi pericoli correlati alla presenza del cantiere e per integrare, conseguentemente, le misure di controllo.
Secondo lo scrivente, in ogni caso, è opportuno che l’operatore comunichi preventivamente lo svolgimento dei lavori edilizi all’ASL territorialmente competente. Il che, da un lato, permetterà l’adozione di misure di gestione dei pericoli condivise con l’autorità di controllo e, d’altro lato, consentirà di rendere nota la temporanea riduzione della superficie dell’esercizio commerciale.

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