Cassazione penale, ordinanza n. 37611 del 14 settembre 2023 (udienza del 7 luglio 2023 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b), della legge 283/1962)
Il temporaneo malfunzionamento di un frigorifero, in cui siano conservati alimenti surgelati/congelati, non manda esente da colpa chi li detenga a fini di commercio per il semplice fatto di non essersene accorti e non avere posto in atto tempestivamente le misure idonee a impedire l’interruzione della catena del freddo.
La Cassazione non entra nel merito della vicenda, poiché dichiara inammissibile il ricorso. Ciò nonostante citiamo il provvedimento poiché il caso sarebbe certamente stato deciso in conformità alla pronuncia del giudice di primo grado, avendo questa applicato principi consolidati. Il caso è questo: l’imputata deteneva per la somministrazione al pubblico 24 kg di alimenti vari in cattivo stato di conservazione in quanto insudiciati e ricoperti da uno strato di brina e accumulo di ghiaccio con evidenti chiazze di bruciatura da freddo. La difesa ha impugnato, facendo presente che il cattivo stato di conservazione degli elementi congelati era da ricondurre a un temporaneo malfunzionamento del frigo congelatore di cui ella non si era ancora resa conto e che era stato tempestivamente rilevato dagli operatori.
Orbene, il caso in oggetto permette di richiamare la giurisprudenza univoca su due principi fondamentali in materia. Innanzitutto, il congelamento abusivo – ossia attuato con un normale frigo a pozzetto, attrezzatura non idonea a rispettare le norme igieniche stabilite per i prodotti freschi che vengano surgelati o congelati, a cominciare dalla rapidità con cui viene attuato l’abbattimento di temperatura e, quindi, la trasformazione dell’originario stato fisico dell’alimento -, integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
Più interessante è, però, il secondo aspetto, cioè il malfunzionamento del frigo, che secondo la difesa sarebbe stato un fatto accidentale non imputabile.
In realtà, tale impostazione non è corretta, almeno in linea di principio.
Va premesso che, come è noto, il reato di cui all’articolo 5 della legge 283/1962 è imputabile al soggetto a cui è rivolta la contestazione sia a titolo doloso (condotta volontaria e consapevole), sia quando sia frutto di negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge. Rispetto al caso che ne occupa, pertanto, un conto potrebbe essere un’improvvisa interruzione di energia elettrica, magari di brevissima durata, a cui si sia posto immediato rimedio, altro che l’interruzione sia prevista (per esempio, a seguito di preavviso da parte dell’ente erogatore dell’energia elettrica) o prevedibile e non si siano adottate misure di contrasto per impedire l’interruzione della catena del freddo. Almeno in tale secondo caso, infatti, è imputabile al responsabile della detenzione degli alimenti un difetto di organizzazione, per esempio per il fatto di non essersi dotato di generatori autonomi, che possano temporaneamente supplire alla mancata erogazione di energia elettrica.
Evidentemente, non era questa la situazione portata a giudizio. Se ne può, pertanto, estrarre la massima riportata più sopra. Naturalmente, ancora meno giustificabile è che il malfunzionamento del frigo dipenda da cause intrinseche, come il fatto che l’apparecchio non sia in grado di mantenere la temperatura entro il range stabilito dalla normativa di settore. E ancor meno giustificabile è il fatto di non essersi accorti del suo funzionamento inidoneo allo scopo.
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Cattivo stato di conservazione, il temporaneo malfunzionamento di un frigorifero non rende esenti da colpa
Cassazione penale, ordinanza n. 37611 del 14 settembre 2023 (udienza del 7 luglio 2023 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b), della legge 283/1962)
Il temporaneo malfunzionamento di un frigorifero, in cui siano conservati alimenti surgelati/congelati, non manda esente da colpa chi li detenga a fini di commercio per il semplice fatto di non essersene accorti e non avere posto in atto tempestivamente le misure idonee a impedire l’interruzione della catena del freddo.
La Cassazione non entra nel merito della vicenda, poiché dichiara inammissibile il ricorso. Ciò nonostante citiamo il provvedimento poiché il caso sarebbe certamente stato deciso in conformità alla pronuncia del giudice di primo grado, avendo questa applicato principi consolidati. Il caso è questo: l’imputata deteneva per la somministrazione al pubblico 24 kg di alimenti vari in cattivo stato di conservazione in quanto insudiciati e ricoperti da uno strato di brina e accumulo di ghiaccio con evidenti chiazze di bruciatura da freddo. La difesa ha impugnato, facendo presente che il cattivo stato di conservazione degli elementi congelati era da ricondurre a un temporaneo malfunzionamento del frigo congelatore di cui ella non si era ancora resa conto e che era stato tempestivamente rilevato dagli operatori.
Orbene, il caso in oggetto permette di richiamare la giurisprudenza univoca su due principi fondamentali in materia. Innanzitutto, il congelamento abusivo – ossia attuato con un normale frigo a pozzetto, attrezzatura non idonea a rispettare le norme igieniche stabilite per i prodotti freschi che vengano surgelati o congelati, a cominciare dalla rapidità con cui viene attuato l’abbattimento di temperatura e, quindi, la trasformazione dell’originario stato fisico dell’alimento -, integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
Più interessante è, però, il secondo aspetto, cioè il malfunzionamento del frigo, che secondo la difesa sarebbe stato un fatto accidentale non imputabile.
In realtà, tale impostazione non è corretta, almeno in linea di principio.
Va premesso che, come è noto, il reato di cui all’articolo 5 della legge 283/1962 è imputabile al soggetto a cui è rivolta la contestazione sia a titolo doloso (condotta volontaria e consapevole), sia quando sia frutto di negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge. Rispetto al caso che ne occupa, pertanto, un conto potrebbe essere un’improvvisa interruzione di energia elettrica, magari di brevissima durata, a cui si sia posto immediato rimedio, altro che l’interruzione sia prevista (per esempio, a seguito di preavviso da parte dell’ente erogatore dell’energia elettrica) o prevedibile e non si siano adottate misure di contrasto per impedire l’interruzione della catena del freddo. Almeno in tale secondo caso, infatti, è imputabile al responsabile della detenzione degli alimenti un difetto di organizzazione, per esempio per il fatto di non essersi dotato di generatori autonomi, che possano temporaneamente supplire alla mancata erogazione di energia elettrica.
Evidentemente, non era questa la situazione portata a giudizio. Se ne può, pertanto, estrarre la massima riportata più sopra. Naturalmente, ancora meno giustificabile è che il malfunzionamento del frigo dipenda da cause intrinseche, come il fatto che l’apparecchio non sia in grado di mantenere la temperatura entro il range stabilito dalla normativa di settore. E ancor meno giustificabile è il fatto di non essersi accorti del suo funzionamento inidoneo allo scopo.
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