Sono legittime le prescrizioni cautelative imposte dall’autorità sanitaria all’impresa che detenga prosciutti contaminati da antiparassitari, in quanto il principio di precauzione comporta che, ogni qualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.
Per essere efficace, la tutela della salute dei consumatori e, più in generale, della collettività, come pure dell’ambiente, richiede un intervento autoritativo – che prescinde da eventuali ulteriori profili sanzionatori – anche quando non sia certa, ma neppure possa essere scientificamente esclusa, la nocività di determinate sostanze. Ciò può comportare un inevitabile, necessario, sacrificio di interessi economici privati a favore del bene pubblico. E sarà sufficiente in proposito ricordare il valore preminente che la nostra Costituzione attribuisce alla salute come bene individuale e collettivo, mentre l’attività d’impresa non può mai svolgersi in contrasto, tra l’altro, con l’utilità sociale.
Queste, peraltro ovvie, osservazioni sono suscitate dalla decisione del massimo consesso della giustizia amministrativa, che ha preso in esame il caso di un’azienda di produzione di prosciutti, al momento in fase di stagionatura, che erano risultati, a seguito degli accertamenti del Nas, in parte contaminati da insetticidi, probabilmente a causa dello spargimento di tali sostanze nel magazzino con la finalità di contrastare l’infiltrazione all’interno delle cosce di larve di insetti.
A lato del procedimento penale che ne era derivato (poi concluso con il patteggiamento della pena) si era esplicato l’autonomo intervento dell’autorità sanitaria, che – dopo lo sblocco della merce originariamente sequestrata – aveva imposto plurime misure cautelative di cui le più “impattanti” erano quella di gestire come alimenti non adatti al consumo umano tutti i prosciutti appartenenti a lotti risultati positivi agli antiparassitari nelle parti edibili e quella di eliminare la cotenna e il grasso di rivestimento per tutti i lotti di prosciutto nei quali era stata riscontrata la presenza di antiparassitari nelle parti superficiali.
L’impresa agì in giudizio davanti al Tar, contestando la legittimità del provvedimento prescrittivo e chiedendo la condanna dell’Amministrazione a somme di rilevante entità a titolo di risarcimento dei danni subiti per suo effetto. Il Tar respinse il ricorso e altrettanto ha fatto il Consiglio di Stato a seguito dell’impugnazione della sentenza del primo giudice.
La principale argomentazione a sostegno della pretesa illegittimità delle prescrizioni era fondata su un passaggio sibillino del parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità con l’affermazione che “i bassi livelli di concentrazione riscontrati nella parte edibile dei campioni risultati positivi non fanno emergere chiare indicazioni di criticità sanitarie correlabili al consumo di tali prodotti”. Da ciò l’impresa pretendeva di dedurre che la presenza di infestanti non avesse compromesso l’idoneità al consumo dei prosciutti, presupposto delle prescrizioni impartite.
Tutta la successiva articolazione del ragionamento dei magistrati di appello per respingere il ricorso fa leva sul principio di precauzione di cui al regolamento (CE) 178/2002, inteso come chiave di indirizzo e di legittimità nell’esercizio dei pubblici poteri a tutela della salute pubblica. Infatti, “la destinazione al consumo alimentare impone una soglia di cautela particolarmente elevata, che non tollera approssimazioni; ma neppure è noto se ed in che misura possa essere circoscritta l’area degli agenti e dei possibili fattori di rischio promananti dall’uso improprio su alimenti di pesticidi; mentre è acclarato che per alcune di queste sostanze l’eventuale tossicità non è stata ancora verificata”. Pertanto, nel bilanciamento tra gli opposti interessi pubblici e privati deve essere privilegiato quello pubblico sanitario, anche a costo di scelte cautelative imposte dal dubbio residuale sui margini di rischio, che dovrà essere sopportato dal privato; tanto più, si aggiunge, che nel caso di specie la situazione era stata creata proprio da quest’ultimo con lo spargimento dei pesticidi e che comunque solo una parte minoritaria dei prosciutti stoccati aveva formato oggetto di prescrizioni limitative.
Ultima importante considerazione del Collegio è che la valutazione dell’operato della Pubblica amministrazione andava effettuato ex ante, cioè rapportata agli accertamenti esistenti alla data di adozione dell’atto, mentre erano ritenute inconferenti le risultanze analitiche successive al provvedimento perché provenienti dal privato ricorrente, relative a prodotti nella completa disponibilità della ditta (quindi potenzialmente manipolabili) e senza tenere conto del tempo trascorso dai fatti (quindi dagli esiti non affidabili).
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Prosciutti contaminati da antiparassitari, legittime le prescrizioni cautelative dell’autorità sanitaria
Consiglio di Stato, sentenza n. 9265 del 26 ottobre 2023 (riferimenti normativi: articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002)
Sono legittime le prescrizioni cautelative imposte dall’autorità sanitaria all’impresa che detenga prosciutti contaminati da antiparassitari, in quanto il principio di precauzione comporta che, ogni qualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.
Per essere efficace, la tutela della salute dei consumatori e, più in generale, della collettività, come pure dell’ambiente, richiede un intervento autoritativo – che prescinde da eventuali ulteriori profili sanzionatori – anche quando non sia certa, ma neppure possa essere scientificamente esclusa, la nocività di determinate sostanze. Ciò può comportare un inevitabile, necessario, sacrificio di interessi economici privati a favore del bene pubblico. E sarà sufficiente in proposito ricordare il valore preminente che la nostra Costituzione attribuisce alla salute come bene individuale e collettivo, mentre l’attività d’impresa non può mai svolgersi in contrasto, tra l’altro, con l’utilità sociale.
Queste, peraltro ovvie, osservazioni sono suscitate dalla decisione del massimo consesso della giustizia amministrativa, che ha preso in esame il caso di un’azienda di produzione di prosciutti, al momento in fase di stagionatura, che erano risultati, a seguito degli accertamenti del Nas, in parte contaminati da insetticidi, probabilmente a causa dello spargimento di tali sostanze nel magazzino con la finalità di contrastare l’infiltrazione all’interno delle cosce di larve di insetti.
A lato del procedimento penale che ne era derivato (poi concluso con il patteggiamento della pena) si era esplicato l’autonomo intervento dell’autorità sanitaria, che – dopo lo sblocco della merce originariamente sequestrata – aveva imposto plurime misure cautelative di cui le più “impattanti” erano quella di gestire come alimenti non adatti al consumo umano tutti i prosciutti appartenenti a lotti risultati positivi agli antiparassitari nelle parti edibili e quella di eliminare la cotenna e il grasso di rivestimento per tutti i lotti di prosciutto nei quali era stata riscontrata la presenza di antiparassitari nelle parti superficiali.
L’impresa agì in giudizio davanti al Tar, contestando la legittimità del provvedimento prescrittivo e chiedendo la condanna dell’Amministrazione a somme di rilevante entità a titolo di risarcimento dei danni subiti per suo effetto. Il Tar respinse il ricorso e altrettanto ha fatto il Consiglio di Stato a seguito dell’impugnazione della sentenza del primo giudice.
La principale argomentazione a sostegno della pretesa illegittimità delle prescrizioni era fondata su un passaggio sibillino del parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità con l’affermazione che “i bassi livelli di concentrazione riscontrati nella parte edibile dei campioni risultati positivi non fanno emergere chiare indicazioni di criticità sanitarie correlabili al consumo di tali prodotti”. Da ciò l’impresa pretendeva di dedurre che la presenza di infestanti non avesse compromesso l’idoneità al consumo dei prosciutti, presupposto delle prescrizioni impartite.
Tutta la successiva articolazione del ragionamento dei magistrati di appello per respingere il ricorso fa leva sul principio di precauzione di cui al regolamento (CE) 178/2002, inteso come chiave di indirizzo e di legittimità nell’esercizio dei pubblici poteri a tutela della salute pubblica. Infatti, “la destinazione al consumo alimentare impone una soglia di cautela particolarmente elevata, che non tollera approssimazioni; ma neppure è noto se ed in che misura possa essere circoscritta l’area degli agenti e dei possibili fattori di rischio promananti dall’uso improprio su alimenti di pesticidi; mentre è acclarato che per alcune di queste sostanze l’eventuale tossicità non è stata ancora verificata”. Pertanto, nel bilanciamento tra gli opposti interessi pubblici e privati deve essere privilegiato quello pubblico sanitario, anche a costo di scelte cautelative imposte dal dubbio residuale sui margini di rischio, che dovrà essere sopportato dal privato; tanto più, si aggiunge, che nel caso di specie la situazione era stata creata proprio da quest’ultimo con lo spargimento dei pesticidi e che comunque solo una parte minoritaria dei prosciutti stoccati aveva formato oggetto di prescrizioni limitative.
Ultima importante considerazione del Collegio è che la valutazione dell’operato della Pubblica amministrazione andava effettuato ex ante, cioè rapportata agli accertamenti esistenti alla data di adozione dell’atto, mentre erano ritenute inconferenti le risultanze analitiche successive al provvedimento perché provenienti dal privato ricorrente, relative a prodotti nella completa disponibilità della ditta (quindi potenzialmente manipolabili) e senza tenere conto del tempo trascorso dai fatti (quindi dagli esiti non affidabili).
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