Tentata frode in commercio

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Cassazione penale, sentenza n. 35743 del 22 giugno 2001 (riferimenti normativi: artt. 56, 515, c.p.)

Non è configurabile il reato di tentata frode in commercio
allorché in un esercizio commerciale si rinvengano prodotti alimentari
congelati, atteso che, in assenza di ulteriori elementi circostanziali, non è
individuabile nella mera detenzione una condotta idonea e non equivocamente

La lealtà nelle transazioni commerciali è un valore di mercato la
cui fraudolenta violazione è, giustamente, punita anche in sede penale con la
sanzione della reclusione o della multa. In campo alimentare la questione si fa
ancora più delicata e rilevante che in altri settori merceologici proprio per il
tipo di prodotto commercializzato. E ciò, peraltro, non solo nel caso in cui la
frode nasconda un pericolo per la salute del consumatore (come può accadere
quando venga venduta carne proveniente da animali trattati con sostanze vietate
e dannose), ma pure nel caso in cui sia solo la fiducia commerciale nella
qualità o nella provenienza del prodotto a essere tradita. In tali ipotesi il
consumatore riceverà un prodotto diverso da quello atteso, che pagherà di più
del suo valore o che addirittura, a quelle condizioni (ove note), non avrebbe
neppure acquistato.
Anche la freschezza del prodotto deve riconoscersi come
una “qualità” protetta dall’art. 515 del codice penale (frode in commercio).
Tanto più in un Paese come il nostro così esigente in fatto di alimentazione e
normalmente attento agli aspetti organolettici del cibo. Del resto, ove ciò non
bastasse, va sottolineato che le caratteristiche nutrizionali che l’alimento
surgelato presenta spesso non sono più esattamente le stesse del prodotto
fresco. È, dunque, ben comprensibile che la vendita di alimento scongelato per
fresco senza preavvertirne il consumatore ricada nella sfera punitiva del citato
art. 515.
Un punto che ha formato oggetto di annose controversie
interpretative riguarda la situazione anteriore alla vendita vera e propria. In
questo frangente il reato non è ancora perfezionato in tutti i suoi elementi
costitutivi per assenza, in particolare, della consegna della merce a un
determinato acquirente. Ma il fatto può ritenersi ugualmente punibile come
“tentativo”?
Si deve, infatti, ricordare che il codice penale punisce anche i
reati tentati, cioè quelli in cui la condotta vietata non è stata completata ma
è arrivata, comunque, a uno stadio per cui si può dire che – qualora non fossero
intervenuti fattori accidentali impeditivi – il reato sarebbe stato compiuto.
Questo principio generale, una volta trasposto nell’ambito della frode in
commercio, ha generato non pochi dubbi applicativi. Da una parte si sosteneva
che per aversi tentativo punibile di frode in commercio occorresse almeno un
inizio di trattativa con un determinato cliente, poi non portata a termine con
la effettiva consegna della merce. Dall’altra si affermava che tanto non fosse
necessario, purché la destinazione alla commercializzazione del prodotto fosse
altrimenti inequivoca.
La giurisprudenza si è attestata per lungo tempo su
una posizione largheggiante (in senso punitivo). A tale indirizzo si devono le
reiterate pronunce di condanna di ristoratori che non avessero indicato sul menù
la natura di prodotto scongelato degli alimenti utilizzati per la preparazione
dei piatti gastronomici (tipico il caso del pesce, ma anche della mozzarella per
il confezionamento delle pizze ecc.).
Si badi che in questi casi gli organi
accertatori si erano limitati perlopiù a riscontrare due fatti distinti: da una
parte la conservazione nei frigoriferi della cucina di alimenti congelati o
surgelati e, dall’altra, l’assenza di indicazioni particolari sul menù. La
conclusione era che logicamente si doveva supporre che il ristoratore avrebbe
somministrato alimenti scongelati ai propri avventori, e quindi aveva tentato
una frode. Questo ragionamento veniva avversato da chi notava un gap tra i due
fatti di cui si è detto, nel senso che la mera detenzione di alimenti
surgelati/congelati nei frigoriferi di un ristorante non provava ancora in
maniera sufficientemente univoca che i medesimi sarebbero stati somministrati ai
clienti facendoli passare come freschi.
A risolvere la questione nel 2000 è
intervenuta una decisione delle sezioni unite della Cassazione la quale – in un
caso di messa in vendita di prodotti con data di scadenza artefatta – ha
distinto tra la mera detenzione di merce accantonata e la vera e propria offerta
in vendita del prodotto, anche in assenza di contatto con specifici acquirenti
(per esempio esposizione nei banchi di vendita di un supermercato), ritenendo
punibile a titolo di tentativo di frode in commercio questa seconda situazione e
non punibile la prima condotta, proprio per la sua equivocità in mancanza di
altre circostanze più pregnanti.
Nel caso preso in esame dalla sentenza in
commento erano stati rinvenuti diversi chilogrammi di brioches surgelate
all’interno di un laboratorio di pasticceria. I giudici di merito avevano
condannato il titolare sulla base del ragionamento logico-indiziario che un tal
quantitativo di merce non poteva che essere destinato alla vendita e, visto che
in alcun modo era indicato il reale stato fisico originario del prodotto, se ne
era desunto il tentativo di frode.
La Cassazione ha ritenuto apodittica
questa conclusione. Seguendo la tesi più rigorosa secondo cui la mera detenzione
del prodotto – in assenza di altre circostanze sintomatiche – non può
configurare, di per sé, tentativo punibile, la Corte ha osservato che
l’esercizio in questione non era uno spaccio al dettaglio, aperto a occasionali
clienti, ma era un laboratorio di pasticceria che riforniva i bar. Da questo
punto di vista non era dimostrato che la merce dovesse essere ceduta a esercenti
professionali senza indicazione dello stato fisico del prodotto, non potendosi
ciò dedurre dal solo fatto della detenzione delle briochies nelle condizioni di
surgelazione. La Corte ha così rinviato al giudice di appello per un
approfondimento.
Facendo un passo avanti e mettendosi dalla parte dei gestori
di bar acquirenti del prodotto, si può osservare che se costoro ricevessero le
brioches senza conoscerne l’originario stato fisico subirebbero
inconsapevolmente una frode, sicché non potrebbero essere a loro volta ritenuti
responsabili della vendita ai propri clienti. Ben diverso sarebbe il caso che
gli esercenti avessero consapevolezza – come è assai probabile che il più delle
volte avvenga – della qualità di surgelato del prodotto acquistato. In tal caso
non vi sarebbe frode in loro danno, ma essi stessi la commetterebbero in danno
degli avventori se non li avvertissero adeguatamente della qualità del
prodotto.

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