In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di
cui all’art. 517 c.p., la presentazione della merce alla dogana per l’operazione
di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per
tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra
l’elemento oggettivo del reato. Cass. sent. 11671 del 27.5.99 – ric. Desaler
(riferimento normativo artt. 56, 517 c.p.) È configurabile il tentativo nel
reato di cui all’art. 517 c.p., allorché vengano presentati per lo sdoganamento
prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo,
diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla
in vendita.
Prima ancora di entrare nel merito della questione risolta (in
maniera opposta) dalle due sentenze citate osserviamo proprio il dato del loro
contrasto, che può disorientare sia l’interprete sia l’operatore economico. In
particolare quest’ultimo non potrà che rimanere spiazzato dalla divergenza delle
decisioni di fronte a due casi che, almeno in apparenza, si sono presentati in
maniera analoga. Purtroppo questo dei contrasti giurisprudenziali è un fenomeno
assai frequente e praticamente ineliminabile, poiché le norme di legge non sono
quasi mai assolutamente univoche, ma devono essere interpretate e applicate ai
singoli casi concreti né l’amministrazione della giustizia può trasformarsi in
un automatismo meccanico e cieco. Certo che nonostante tutte le ragioni che
possono vantare in buona fede i giuristi nel dare soluzioni diverse a casi
simili, il cittadino troverà grande difficoltà a comprendere queste disparità,
che indeboliscono la certezza del diritto.
Qui siamo di fronte a una situazione (importazione) opposta a
quella esaminata nella prima sentenza commentata, che riguardava prodotti
destinati alla esportazione. Lì un reato che veniva commesso (almeno in parte)
nel territorio nazionale; qui un reato che è originariamente commesso
all’estero, ma i cui effetti potrebbero prodursi anche in Italia, se la merce
irregolare passasse la dogana. Bisogna subito dire che sebbene il legislatore
non si disinteressi totalmente dei reati commessi all’estero (specie dei più
gravi: v. artt. 7 ss. c.p.), di regola questi non vengono perseguiti, anche per
oggettive – e intuitive – difficoltà. Ma ovviamente diverso è il caso,
affrontato dalle pronunce in esame, in cui l’illecito rischia di riverberarsi
sul mercato interno.
Prima di proseguire occorre ancora ricordare che l’art. 517 c.p.
punisce la vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali con nomi,
marchi o segni distintivi atti a indurre il consumatore in errore sullo loro
origine, provenienza o qualità. La tutela è apprestata anche per prodotti privi
di marchio registrato o comunque anche in assenza di vera e propria
contraffazione del marchio, essendo piuttosto l’ingannevolezza del segno che
contraddistingue il prodotto, sotto il profilo della confondibilità con quello
legittimamente usato da altri, ad essere vietata. L’ingannevolezza della
condotta può derivare sia dall’utilizzo abusivo del marchio genuino altrui (se
per esempio viene venduto del vermouth di marca sconosciuta in autentiche
bottiglie che recano un marchio famoso) sia dalla vera e propria contraffazione
del marchio (come quando si venda quello stesso vermouth in bottiglie
etichettate fraudolentemente col marchio noto).
Sebbene la norma di legge parli di “prodotti industriali”, si
conviene che essa riguardi anche i prodotti dell’agricoltura, come formaggi,
vini, olio ecc. (che del resto sono perlopiù sottoposti a un trattamento
industriale). È in questa cornice di generale applicabilità della disposizione
che sono intervenute le due sentenze citate, che hanno riguardato il caso
peculiare della presentazione in dogana, prima della immissione sul mercato
interno, del prodotto contrassegnato in maniera irregolare, e quindi fermato
tempestivamente. Ma allora una situazione del genere – oltre a poter costituire
altri tipi di illeciti, per esempio contrattuali – integra o meno anche un
illecito penale? La diversa risposta fornita riposa su di una questione di
ordine più generale, che le due sentenze hanno inteso risolvere diversamente.
Infatti, è alquanto discusso se il reato di cui all’art. 517 c.p. ammetta una
condotta di “tentativo” punibile.
La prima sentenza implicitamente risponde negativamente e,
pertanto, visto che la merce non era stata ancora immessa sul mercato interno,
ha ritenuto del tutto insussistente il reato (anche nella sua forma tentata). La
seconda pronuncia, a nostro avviso più opportunamente, riconosce viceversa che
la presentazione della merce irregolare per lo sdoganamento comporta un vero e
proprio tentativo di messa in circolazione, punibile come reato.
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Vendita di prodotti industriali
Cassazione penale, sentenza n. 26754 del 26 aprile 2001
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di
cui all’art. 517 c.p., la presentazione della merce alla dogana per l’operazione
di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per
tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra
l’elemento oggettivo del reato. Cass. sent. 11671 del 27.5.99 – ric. Desaler
(riferimento normativo artt. 56, 517 c.p.) È configurabile il tentativo nel
reato di cui all’art. 517 c.p., allorché vengano presentati per lo sdoganamento
prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo,
diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla
in vendita.
Prima ancora di entrare nel merito della questione risolta (in
maniera opposta) dalle due sentenze citate osserviamo proprio il dato del loro
contrasto, che può disorientare sia l’interprete sia l’operatore economico. In
particolare quest’ultimo non potrà che rimanere spiazzato dalla divergenza delle
decisioni di fronte a due casi che, almeno in apparenza, si sono presentati in
maniera analoga. Purtroppo questo dei contrasti giurisprudenziali è un fenomeno
assai frequente e praticamente ineliminabile, poiché le norme di legge non sono
quasi mai assolutamente univoche, ma devono essere interpretate e applicate ai
singoli casi concreti né l’amministrazione della giustizia può trasformarsi in
un automatismo meccanico e cieco. Certo che nonostante tutte le ragioni che
possono vantare in buona fede i giuristi nel dare soluzioni diverse a casi
simili, il cittadino troverà grande difficoltà a comprendere queste disparità,
che indeboliscono la certezza del diritto.
Qui siamo di fronte a una situazione (importazione) opposta a
quella esaminata nella prima sentenza commentata, che riguardava prodotti
destinati alla esportazione. Lì un reato che veniva commesso (almeno in parte)
nel territorio nazionale; qui un reato che è originariamente commesso
all’estero, ma i cui effetti potrebbero prodursi anche in Italia, se la merce
irregolare passasse la dogana. Bisogna subito dire che sebbene il legislatore
non si disinteressi totalmente dei reati commessi all’estero (specie dei più
gravi: v. artt. 7 ss. c.p.), di regola questi non vengono perseguiti, anche per
oggettive – e intuitive – difficoltà. Ma ovviamente diverso è il caso,
affrontato dalle pronunce in esame, in cui l’illecito rischia di riverberarsi
sul mercato interno.
Prima di proseguire occorre ancora ricordare che l’art. 517 c.p.
punisce la vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali con nomi,
marchi o segni distintivi atti a indurre il consumatore in errore sullo loro
origine, provenienza o qualità. La tutela è apprestata anche per prodotti privi
di marchio registrato o comunque anche in assenza di vera e propria
contraffazione del marchio, essendo piuttosto l’ingannevolezza del segno che
contraddistingue il prodotto, sotto il profilo della confondibilità con quello
legittimamente usato da altri, ad essere vietata. L’ingannevolezza della
condotta può derivare sia dall’utilizzo abusivo del marchio genuino altrui (se
per esempio viene venduto del vermouth di marca sconosciuta in autentiche
bottiglie che recano un marchio famoso) sia dalla vera e propria contraffazione
del marchio (come quando si venda quello stesso vermouth in bottiglie
etichettate fraudolentemente col marchio noto).
Sebbene la norma di legge parli di “prodotti industriali”, si
conviene che essa riguardi anche i prodotti dell’agricoltura, come formaggi,
vini, olio ecc. (che del resto sono perlopiù sottoposti a un trattamento
industriale). È in questa cornice di generale applicabilità della disposizione
che sono intervenute le due sentenze citate, che hanno riguardato il caso
peculiare della presentazione in dogana, prima della immissione sul mercato
interno, del prodotto contrassegnato in maniera irregolare, e quindi fermato
tempestivamente. Ma allora una situazione del genere – oltre a poter costituire
altri tipi di illeciti, per esempio contrattuali – integra o meno anche un
illecito penale? La diversa risposta fornita riposa su di una questione di
ordine più generale, che le due sentenze hanno inteso risolvere diversamente.
Infatti, è alquanto discusso se il reato di cui all’art. 517 c.p. ammetta una
condotta di “tentativo” punibile.
La prima sentenza implicitamente risponde negativamente e,
pertanto, visto che la merce non era stata ancora immessa sul mercato interno,
ha ritenuto del tutto insussistente il reato (anche nella sua forma tentata). La
seconda pronuncia, a nostro avviso più opportunamente, riconosce viceversa che
la presentazione della merce irregolare per lo sdoganamento comporta un vero e
proprio tentativo di messa in circolazione, punibile come reato.
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