Tra la previsione di cui all’art. 2, D.Lgs. 27.1.1992, n. 109, recante
disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari
tali da non attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e
l’art. 515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell’attività commerciale,
non sussiste alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di
operatività delle due disposizioni.
Con questa decisione, di cui non constano
precedenti negli stessi termini, torniamo da un diverso punto di vista e su di
un piano più generale al problema dei rapporti tra illeciti amministrativi e
illeciti penali.
Come è noto l’art. 2, D.Lgs. 109/1992 contiene il divieto di
pubblicità ingannevole del prodotto alimentare. In particolare è stabilito che
l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in
errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla
natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla
durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di
fabbricazione del prodotto stesso. La violazione di questo precetto è, di per
sé, punita con una sanzione amministrativa. Per parte sua l’art. 515 c.p. vieta
la consegna all’acquirente di un bene diverso, per origine, provenienza, qualità
o quantità, da quanto dichiarato o pattuito. Il riferimento alla “dichiarazione”
viene normalmente inteso come riguardante proprio l’etichettatura, mentre la
pattuizione è quella che può avvenir seduta stante tra venditore e acquirente.
L’inosservanza della disposizione è punita come delitto e comporta l’irrogazione
di una pena detentiva o, alternativamente, pecuniaria.
Bisogna ricordare che
anche l’art. 13, L. 283/1962 si occupa di pubblicità ingannevole dei prodotti
alimentari in termini molto simili a quelli appena citati, tanto che si è
discusso a lungo della sua sopravvivenza applicativa a seguito dell’entrata in
vigore della disciplina generale sull’etichettatura di cui al D.Lgs.
109/1992.
La risposta comunemente negativa che veniva data dalla
giurisprudenza potrebbe forse essere rivista oggi a causa della intervenuta
depenalizzazione di quello che, in precedenza, costituiva un autonomo
reato.
Tornando alle due fattispecie citate dalla sentenza in commento,
notiamo come vi sia una evidente affinità tra le due norme, in cui ricorrono
anche termini identici.
Ciò potrebbe fare astrattamente dubitare della
applicabilità dell’art. 515 c.p. ai casi di etichettatura mendace di prodotti
alimentari a causa della operatività del principio di specialità (che abbiamo
spiegato più sopra), essendo la disciplina del D.Lgs. 109/1992 senz’altro
speciale – dal punto di vista dell’oggetto (solo i prodotti alimentari) –
rispetto a quella del codice penale (che riguarda qualsiasi tipo di
prodotto).
Come c’era da aspettarsi, la giurisprudenza si dimostra di
contrario avviso e opta per la concorrente applicazione di entrambe le
disposizioni sanzionatorie.
Il ragionamento che sottende l’affermazione
secondo cui esse hanno diverso ambito di operatività allude probabilmente al
fatto che la norma del codice penale tutela semplicemente la lealtà dei traffici
commerciali, mentre al decreto 109 sulla etichettatura non è estraneo – in
ragione del tipo di prodotti a cui si applica – un aspetto che può riguardare,
almeno indirettamente, la salute del consumatore. In effetti, se un alimento
viene presentato in maniera diversa da ciò che è in realtà esso può finire con
il falsare la dieta alimentare del consumatore.
Ma le differenze non si
fermano qui.
Va, infatti, precisato che non ogni irregolarità di
etichettatura si traduce anche in una vera e propria frode, sanzionabile ai
sensi dell’art. 515 c.p.
Per esempio, quando anni fa si riteneva che il
termine “biologico” non potesse essere attribuito ai prodotti di origine animale
(per esempio allo yogurt), l’inosservanza di tale limitazione non veniva fatta
rientrare di per sé nella frode in commercio, ma soltanto nelle violazioni di
etichettatura (si invocava in particolare l’art. 13, L. 283/1962).
Questo
perché, se l’alimento fosse stato prodotto sostanzialmente con metodi biologici,
anche se non poteva fregiarsi di tale appellativo, non poteva però dirsi che
venisse venduta una cosa diversa da come veniva propagandata.
Se prendiamo
poi l’altro divieto fissato dall’art. 2, D.Lgs. 109/1992 – quello di vantare
proprietà medicamentose – altrettanto dobbiamo escludere che la mera violazione
del divieto integri il delitto di cui all’art. 515 c.p. La verifica che deve
essere compiuta per distinguere il rispettivo campo di applicazione delle due
norme a confronto è, in fondo, quella di domandarsi se il consumatore venga o
meno tratto in inganno su qualità essenziali del prodotto.
Così il vendere
del prosciutto anonimo come prosciutto di Parma, dei limoni qualsiasi come
limoni di Sorrento, delle arance d’importazione come arance di Sicilia e così
via costituisce senz’altro frode in commercio. Viceversa non è tale, per
esempio, la subdola enfatizzazione di qualità che il prodotto bensì possiede, ma
che non lo differenziano realmente da tutti gli altri dello stesso tipo. Nello
stesso ordine di idee ricordiamo che mentre la vendita di un alimento oltre la
data di scadenza incorre soltanto nell’illecito amministrativo sanzionato dal
D.Lgs. 109/1992, diverso è il caso della sua dolosa contraffazione, in quanto in
questo modo si suggerisce al consumatore una qualità di freschezza o, al limite,
di commestibilità che esso più non possiede.
Home » Pubblicità ingannevole
Pubblicità ingannevole
Cassazione penale, sentenza n. 16062 dell’8 marzo 2001
Tra la previsione di cui all’art. 2, D.Lgs. 27.1.1992, n. 109, recante
disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari
tali da non attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e
l’art. 515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell’attività commerciale,
non sussiste alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di
operatività delle due disposizioni.
Con questa decisione, di cui non constano
precedenti negli stessi termini, torniamo da un diverso punto di vista e su di
un piano più generale al problema dei rapporti tra illeciti amministrativi e
illeciti penali.
Come è noto l’art. 2, D.Lgs. 109/1992 contiene il divieto di
pubblicità ingannevole del prodotto alimentare. In particolare è stabilito che
l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in
errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla
natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla
durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di
fabbricazione del prodotto stesso. La violazione di questo precetto è, di per
sé, punita con una sanzione amministrativa. Per parte sua l’art. 515 c.p. vieta
la consegna all’acquirente di un bene diverso, per origine, provenienza, qualità
o quantità, da quanto dichiarato o pattuito. Il riferimento alla “dichiarazione”
viene normalmente inteso come riguardante proprio l’etichettatura, mentre la
pattuizione è quella che può avvenir seduta stante tra venditore e acquirente.
L’inosservanza della disposizione è punita come delitto e comporta l’irrogazione
di una pena detentiva o, alternativamente, pecuniaria.
Bisogna ricordare che
anche l’art. 13, L. 283/1962 si occupa di pubblicità ingannevole dei prodotti
alimentari in termini molto simili a quelli appena citati, tanto che si è
discusso a lungo della sua sopravvivenza applicativa a seguito dell’entrata in
vigore della disciplina generale sull’etichettatura di cui al D.Lgs.
109/1992.
La risposta comunemente negativa che veniva data dalla
giurisprudenza potrebbe forse essere rivista oggi a causa della intervenuta
depenalizzazione di quello che, in precedenza, costituiva un autonomo
reato.
Tornando alle due fattispecie citate dalla sentenza in commento,
notiamo come vi sia una evidente affinità tra le due norme, in cui ricorrono
anche termini identici.
Ciò potrebbe fare astrattamente dubitare della
applicabilità dell’art. 515 c.p. ai casi di etichettatura mendace di prodotti
alimentari a causa della operatività del principio di specialità (che abbiamo
spiegato più sopra), essendo la disciplina del D.Lgs. 109/1992 senz’altro
speciale – dal punto di vista dell’oggetto (solo i prodotti alimentari) –
rispetto a quella del codice penale (che riguarda qualsiasi tipo di
prodotto).
Come c’era da aspettarsi, la giurisprudenza si dimostra di
contrario avviso e opta per la concorrente applicazione di entrambe le
disposizioni sanzionatorie.
Il ragionamento che sottende l’affermazione
secondo cui esse hanno diverso ambito di operatività allude probabilmente al
fatto che la norma del codice penale tutela semplicemente la lealtà dei traffici
commerciali, mentre al decreto 109 sulla etichettatura non è estraneo – in
ragione del tipo di prodotti a cui si applica – un aspetto che può riguardare,
almeno indirettamente, la salute del consumatore. In effetti, se un alimento
viene presentato in maniera diversa da ciò che è in realtà esso può finire con
il falsare la dieta alimentare del consumatore.
Ma le differenze non si
fermano qui.
Va, infatti, precisato che non ogni irregolarità di
etichettatura si traduce anche in una vera e propria frode, sanzionabile ai
sensi dell’art. 515 c.p.
Per esempio, quando anni fa si riteneva che il
termine “biologico” non potesse essere attribuito ai prodotti di origine animale
(per esempio allo yogurt), l’inosservanza di tale limitazione non veniva fatta
rientrare di per sé nella frode in commercio, ma soltanto nelle violazioni di
etichettatura (si invocava in particolare l’art. 13, L. 283/1962).
Questo
perché, se l’alimento fosse stato prodotto sostanzialmente con metodi biologici,
anche se non poteva fregiarsi di tale appellativo, non poteva però dirsi che
venisse venduta una cosa diversa da come veniva propagandata.
Se prendiamo
poi l’altro divieto fissato dall’art. 2, D.Lgs. 109/1992 – quello di vantare
proprietà medicamentose – altrettanto dobbiamo escludere che la mera violazione
del divieto integri il delitto di cui all’art. 515 c.p. La verifica che deve
essere compiuta per distinguere il rispettivo campo di applicazione delle due
norme a confronto è, in fondo, quella di domandarsi se il consumatore venga o
meno tratto in inganno su qualità essenziali del prodotto.
Così il vendere
del prosciutto anonimo come prosciutto di Parma, dei limoni qualsiasi come
limoni di Sorrento, delle arance d’importazione come arance di Sicilia e così
via costituisce senz’altro frode in commercio. Viceversa non è tale, per
esempio, la subdola enfatizzazione di qualità che il prodotto bensì possiede, ma
che non lo differenziano realmente da tutti gli altri dello stesso tipo. Nello
stesso ordine di idee ricordiamo che mentre la vendita di un alimento oltre la
data di scadenza incorre soltanto nell’illecito amministrativo sanzionato dal
D.Lgs. 109/1992, diverso è il caso della sua dolosa contraffazione, in quanto in
questo modo si suggerisce al consumatore una qualità di freschezza o, al limite,
di commestibilità che esso più non possiede.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Normativa, la “controversa vita” del regio decreto legge 2033/1925
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi