Costituisce tentativo punibile del reato di frode
nell’esercizio del commercio l’offerta in vendita in un determinato mulino di
confezioni di sacchetti di farina prodotti da un mulino diverso da quello
indicato sui sacchetti stessi, trattandosi di proposta contrattuale
inequivocabilmente rivolta a consegnare all’acquirente farina diversa da quella
dichiarata sulla confezione come in essa contenuta.
La decisione risolve due
questioni controverse e delicate della immissione in commercio di prodotti
alimentari.
La prima riguarda la configurabilità di una ipotesi di reato
punibile nella condotta del produttore o commerciante che, senza ancora avere
compiuto atti di vendita nei confronti di specifici acquirenti, detenga per la
vendita merce etichettata in maniera difforme dal vero. Nella soluzione al
problema la sentenza anticipa le conclusioni delle sezioni unite della
Cassazione, che con decisone del 25.10.2000 avrebbero affermato che mentre non
costituisce reato “la semplice detenzione all’interno del negozio o di un
deposito” di merce con etichetta contenente false informazioni commerciali,
diverso è il caso (questa volta punibile) in cui “i prodotti in questione
vengono esposti sui banchi dell’esercizio, o sono comunque offerti al pubblico”.
È, però, piuttosto sull’altro aspetto giudicato che ci interessa richiamare
l’attenzione del lettore: può un produttore contrassegnare con il suo marchio
beni di consumo in realtà fabbricati da altri, sebbene su committenza del primo?
È intuibile l’estrema importanza della risposta, dal momento che soprattutto le
grandi aziende articolano la propria organizzazione produttiva in maniera da
dislocare sempre più frequentemente su subfornitori la fabbricazione parziale o
integrale della merce che verrà poi commercializzata con il marchio del
committente.
Il fenomeno riguarda svariate tipologie di merci
(dall’abbigliamento all’automobile), compresi i prodotti alimentari, di cui in
specifico si è pure occupata la giurisprudenza, come nel caso in esame (ma non
solo, come vedremo). Bisogna subito dire che l’indicazione della provenienza del
prodotto – intesa non come origine geografica, ma appunto come fabbricazione –
costituisce una delle informazioni più importanti che debbono essere
veridicamente fornite al consumatore. Tale principio si ricava non solo dal
citato art. 515 c.p. sulla frode in commercio – secondo cui costituisce reato la
vendita di cosa diversa per qualità, origine o provenienza da quella dichiarata
o pattuita – ma anche dall’art. 2, D.Lgs. 109/1992, il quale in tema di
etichettatura dei prodotti alimentari vieta le etichette che possono trarre in
inganno il consumatore, tra l’altro, sulla provenienza della merce. Orbene, se
Tizio vende come di propria produzione un prodotto che in realtà è stato
fabbricato da Caio, senza fornire alcuna specificazione in merito, è evidente
che si ricade nel divieto. Ciò perché l’acquirente ricerca e sceglie quel
determinato marchio in quanto identifica un certo produttore, che lo soddisfa
nelle sue esigenze e aspettative; e deve, quindi, poter acquistare esattamente
quanto è indicato in etichetta. Infatti, il marchio che contraddistingue il
prodotto indica non solo la provenienza nel senso anzidetto, ma finisce per
garantire anche la sua qualità. Tutto ciò è vero e condivisibile in linea di
principio e in via di prima approssimazione.
Ma a determinate condizioni si ammette ormai da tempo che
l’imprenditore nel campo dell’attività industriale possa affidare a terzi
subfornitori l’incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche
qualitative pattuite con l’esecutore, un determinato bene, e che possa
imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi porlo in
commercio (Cass. 29.1.1979, Vitaloni). Peraltro, nel caso Vitaloni – che
riguardava la fabbricazione e la commercializzazione di panettoni – fu affermata
la illiceità della condotta ai sensi dell’art. 517 c.p. (vendita di prodotti con
segni mendaci), in quanto l’imprenditore aveva utilizzato il proprio marchio
senza accompagnarlo con delle precisazioni idonee ad evitare di trarre in
inganno i compratori. Si ritenne, cioè, che l’etichetta poteva recare il marchio
del committente, ma artificiosamente ometteva di indicare il reale fabbricante.
Attualmente esiste un supporto normativo a una simile soluzione “aperturista”,
dal momento che il nuovo art. 15, R.D. 929/1942 (in materia di marchi e
brevetti) ammette la cessione del marchio separatamente dalla cessione
dell’azienda. Il marchio può così passare a un imprenditore che può non ricevere
la strumentazione per “continuare” la precedente produzione. Ciò nonostante, a
garanzia del consumatore è stabilito che “dal trasferimento o dalla licenza del
marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”. A prescindere dalla cessione
del marchio il fuoco del problema si sposta a individuare a quali condizioni il
committente, che non produce materialmente il bene, è legittimato a utilizzare
il proprio marchio.
In sintesi si è risposto al quesito affermando che ciò che
deve essere garantito è che la qualità del prodotto, che il consumatore associa
a quel marchio, non sia deprivata per effetto della traslazione a terzi di tutte
o di alcune fasi produttive.
Come fu riconosciuto con una importante e
innovativa sentenza (che riguardava un noto marchio automobilistico, ma le
questioni di principio sono le medesime anche per i prodotti alimentari), il
concetto di „provenienza aziendale” va esteso fino a ricomprendere i prodotti
provenienti anche da terzi allorché sia assicurato un identico „standard”
qualitativo dei prodotti fabbricati da unità diverse: “Qualora questa uniformità
di prodotti vi sia, l’adozione di un medesimo marchio sia per quelli fabbricati
direttamente dal titolare sia per quelli fabbricati dai c.d. „terzisti” non può
che essere ritenuta legittima, anche alla stregua del disposto dell’art. 517
c.p., posto che è da escludere l’attitudine di tale marchio ad indurre in
inganno i consumatori, e quindi a ledere il bene giuridicamente protetto
(l’interesse dei consumatori a non essere ingannati)” (Trib. Torino 12.10.1984,
Agnelli).
In altri termini ciò che deve essere assicurato è che la qualità
finale del prodotto, anche se commissionato a terzi, sia la medesima che
l’acquirente avrebbe diritto di aspettarsi qualora provenisse direttamente dal
titolare del marchio. Tale garanzia può derivare da plurimi fattori, specie se
congiuntamente esistenti, come la fornitura della materia prima dal committente
al terzista perché la lavori, il controllo della produzione da parte di tecnici
del commitente, e quindi la verifica del prodotto finale (Cass. 7.7.1999, Thun).
Queste conclusioni risultano oggi positivamente convalidate dalla nuova
disciplina della subfornitura. Così l’art. 1, L. 18.6.1998, n. 192 stabilisce
che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare
per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su
materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire
all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad
essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella
produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze
tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
Viene, quindi, posto in rilievo che il subfornitore opera sulla base di know-how
e materiali forniti dal committente e ne deriva pure che il subfornitore ha la
responsabilità “del funzionamento e della qualità” di quanto gli è stato
commissionato (art. 5, L. 192/1998).
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Farina diversa da quella dichiarata sulla confezione: è frode in commercio
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 14448 dell’11 novembre 1999 (riferimenti normativi: artt. 56 e 515 del c.p.)
Costituisce tentativo punibile del reato di frode
nell’esercizio del commercio l’offerta in vendita in un determinato mulino di
confezioni di sacchetti di farina prodotti da un mulino diverso da quello
indicato sui sacchetti stessi, trattandosi di proposta contrattuale
inequivocabilmente rivolta a consegnare all’acquirente farina diversa da quella
dichiarata sulla confezione come in essa contenuta.
La decisione risolve due
questioni controverse e delicate della immissione in commercio di prodotti
alimentari.
La prima riguarda la configurabilità di una ipotesi di reato
punibile nella condotta del produttore o commerciante che, senza ancora avere
compiuto atti di vendita nei confronti di specifici acquirenti, detenga per la
vendita merce etichettata in maniera difforme dal vero. Nella soluzione al
problema la sentenza anticipa le conclusioni delle sezioni unite della
Cassazione, che con decisone del 25.10.2000 avrebbero affermato che mentre non
costituisce reato “la semplice detenzione all’interno del negozio o di un
deposito” di merce con etichetta contenente false informazioni commerciali,
diverso è il caso (questa volta punibile) in cui “i prodotti in questione
vengono esposti sui banchi dell’esercizio, o sono comunque offerti al pubblico”.
È, però, piuttosto sull’altro aspetto giudicato che ci interessa richiamare
l’attenzione del lettore: può un produttore contrassegnare con il suo marchio
beni di consumo in realtà fabbricati da altri, sebbene su committenza del primo?
È intuibile l’estrema importanza della risposta, dal momento che soprattutto le
grandi aziende articolano la propria organizzazione produttiva in maniera da
dislocare sempre più frequentemente su subfornitori la fabbricazione parziale o
integrale della merce che verrà poi commercializzata con il marchio del
committente.
Il fenomeno riguarda svariate tipologie di merci
(dall’abbigliamento all’automobile), compresi i prodotti alimentari, di cui in
specifico si è pure occupata la giurisprudenza, come nel caso in esame (ma non
solo, come vedremo). Bisogna subito dire che l’indicazione della provenienza del
prodotto – intesa non come origine geografica, ma appunto come fabbricazione –
costituisce una delle informazioni più importanti che debbono essere
veridicamente fornite al consumatore. Tale principio si ricava non solo dal
citato art. 515 c.p. sulla frode in commercio – secondo cui costituisce reato la
vendita di cosa diversa per qualità, origine o provenienza da quella dichiarata
o pattuita – ma anche dall’art. 2, D.Lgs. 109/1992, il quale in tema di
etichettatura dei prodotti alimentari vieta le etichette che possono trarre in
inganno il consumatore, tra l’altro, sulla provenienza della merce. Orbene, se
Tizio vende come di propria produzione un prodotto che in realtà è stato
fabbricato da Caio, senza fornire alcuna specificazione in merito, è evidente
che si ricade nel divieto. Ciò perché l’acquirente ricerca e sceglie quel
determinato marchio in quanto identifica un certo produttore, che lo soddisfa
nelle sue esigenze e aspettative; e deve, quindi, poter acquistare esattamente
quanto è indicato in etichetta. Infatti, il marchio che contraddistingue il
prodotto indica non solo la provenienza nel senso anzidetto, ma finisce per
garantire anche la sua qualità. Tutto ciò è vero e condivisibile in linea di
principio e in via di prima approssimazione.
Ma a determinate condizioni si ammette ormai da tempo che
l’imprenditore nel campo dell’attività industriale possa affidare a terzi
subfornitori l’incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche
qualitative pattuite con l’esecutore, un determinato bene, e che possa
imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi porlo in
commercio (Cass. 29.1.1979, Vitaloni). Peraltro, nel caso Vitaloni – che
riguardava la fabbricazione e la commercializzazione di panettoni – fu affermata
la illiceità della condotta ai sensi dell’art. 517 c.p. (vendita di prodotti con
segni mendaci), in quanto l’imprenditore aveva utilizzato il proprio marchio
senza accompagnarlo con delle precisazioni idonee ad evitare di trarre in
inganno i compratori. Si ritenne, cioè, che l’etichetta poteva recare il marchio
del committente, ma artificiosamente ometteva di indicare il reale fabbricante.
Attualmente esiste un supporto normativo a una simile soluzione “aperturista”,
dal momento che il nuovo art. 15, R.D. 929/1942 (in materia di marchi e
brevetti) ammette la cessione del marchio separatamente dalla cessione
dell’azienda. Il marchio può così passare a un imprenditore che può non ricevere
la strumentazione per “continuare” la precedente produzione. Ciò nonostante, a
garanzia del consumatore è stabilito che “dal trasferimento o dalla licenza del
marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”. A prescindere dalla cessione
del marchio il fuoco del problema si sposta a individuare a quali condizioni il
committente, che non produce materialmente il bene, è legittimato a utilizzare
il proprio marchio.
In sintesi si è risposto al quesito affermando che ciò che
deve essere garantito è che la qualità del prodotto, che il consumatore associa
a quel marchio, non sia deprivata per effetto della traslazione a terzi di tutte
o di alcune fasi produttive.
Come fu riconosciuto con una importante e
innovativa sentenza (che riguardava un noto marchio automobilistico, ma le
questioni di principio sono le medesime anche per i prodotti alimentari), il
concetto di „provenienza aziendale” va esteso fino a ricomprendere i prodotti
provenienti anche da terzi allorché sia assicurato un identico „standard”
qualitativo dei prodotti fabbricati da unità diverse: “Qualora questa uniformità
di prodotti vi sia, l’adozione di un medesimo marchio sia per quelli fabbricati
direttamente dal titolare sia per quelli fabbricati dai c.d. „terzisti” non può
che essere ritenuta legittima, anche alla stregua del disposto dell’art. 517
c.p., posto che è da escludere l’attitudine di tale marchio ad indurre in
inganno i consumatori, e quindi a ledere il bene giuridicamente protetto
(l’interesse dei consumatori a non essere ingannati)” (Trib. Torino 12.10.1984,
Agnelli).
In altri termini ciò che deve essere assicurato è che la qualità
finale del prodotto, anche se commissionato a terzi, sia la medesima che
l’acquirente avrebbe diritto di aspettarsi qualora provenisse direttamente dal
titolare del marchio. Tale garanzia può derivare da plurimi fattori, specie se
congiuntamente esistenti, come la fornitura della materia prima dal committente
al terzista perché la lavori, il controllo della produzione da parte di tecnici
del commitente, e quindi la verifica del prodotto finale (Cass. 7.7.1999, Thun).
Queste conclusioni risultano oggi positivamente convalidate dalla nuova
disciplina della subfornitura. Così l’art. 1, L. 18.6.1998, n. 192 stabilisce
che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare
per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su
materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire
all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad
essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella
produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze
tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
Viene, quindi, posto in rilievo che il subfornitore opera sulla base di know-how
e materiali forniti dal committente e ne deriva pure che il subfornitore ha la
responsabilità “del funzionamento e della qualità” di quanto gli è stato
commissionato (art. 5, L. 192/1998).
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