Cattivo stato di conservazione degli alimenti

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 5 del 3 gennaio 2002 (udienza del 5 ottobre 2001 – riferimenti normativi: art. 5, lett. b, legge 283/1962)

Correttamente è stato ravvisato il reato di cui all’art. 5,
lettera b, della legge 30 aprile 1962 n. 283 nella condotta dell’esercente che
abbia posto in vendita con il sistema cosiddetto del self-service del pesce
congelato privo dell’involucro protettivo e di idonee confezioni, conservato in
banchi refrigeratori non protetti, unitamente ad altre confezioni, anche aperte,
di diversi prodotti; ciò perché trattasi di una modalità di conservazione
assolutamente inidonea, in quanto tale da non impedire il contatto delle mani
dei clienti e, quindi, tale da non prevenire la trasmissione di impurità, di
batteri e di qualunque altra sostanza nociva che possa contaminare il prodotto.
Questa decisione si inserisce perfettamente nella interpretazione del “cattivo
stato di conservazione”, che abbiamo appena visto ribadito dall’autorevole
pronuncia delle sezioni unite. Nel caso in esame è particolarmente evidente e
chiaro che al perfezionamento del reato non interessa l’eventuale oggettiva
insalubrità in atto del prodotto allorché questo si trovi comunque in condizioni
di potenziale rischio igienico. Infatti, si osserva che se l’alimento è messo
alla portata del pubblico senza adeguate protezioni, in modo tale che il
contatto del consumatore possa veicolare delle contaminazioni, il prodotto è
illecitamente conservato in condizioni igienicamente scorrette. È anche ben
richiamato il rischio derivante dalla promiscuità tra alimenti, già in altre
occasioni stigmatizzato dalla giurisprudenza. Il principio fissato dalla
sentenza è importante e significativo perché appare applicabile a sistemi di
vendita piuttosto diffusi in bar e ristoranti ed effettivamente poco rispettosi
della assoluta garanzia di sicurezza alimentare che deve essere assicurata ai
consumatori.

Per la verità non sempre la giurisprudenza è stata di questo
avviso. Si ricorda un caso di qualche anno fa di distribuzione a self-service,
all’interno di un ristorante, di piatti gastronomici alla diretta disponibilità
del pubblico senza l’adozione di protezioni, schermi o altri accorgimenti volti
a scongiurare il pericolo di contaminazione degli alimenti attraverso gli abiti,
le mani o gli effluvi orali degli avventori, in cui la cassazione pervenne a
conclusioni diverse (Cass. 30.11.1992, Thirez), facendo leva sulla mancanza di
una norma specifica di diritto positivo che quella modalità di esposizione per
la somministrazione vietasse e sanzionasse. La conclusione è stata criticata
(Correra) e a buon diritto, poiché nel regolamento di esecuzione della L.
283/1962 possono rinvenirsi disposizioni di cautela sanitaria contro le
contaminazioni alimentari, come pure negli allegati del D.Lgs. 26.5.1997, n. 155
in materia di igiene, dove per esempio si stabilisce che “i prodotti alimentari
devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente
possibile, i rischi di contaminazione” (all., cap. III, 2° co, lett. h). Così
pure l’ordinanza 3.4.2002 del Ministero della salute relativa ai requisiti
igienico-sanitari richiesti per la vendita di prodotti alimentari su aree
pubbliche, che all’art. 3, co. 3, stabilisce che i prodotti esposti (salve
alcune categorie specificate come gli ortofrutticoli freschi) “devono essere
comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i
clienti”, mentre il successivo art. 5, co. 1, ribadisce per gli esercizi di
vendita mobili che i banchi di esposizione devono essere muniti di “adeguati
sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni
esterne”. Esistono, quindi, delle prescrizioni normative specifiche da cui può
anche trarsi un principio generale di prudenza igienico-sanitaria nella
conservazione, esposizione in vendita e somministrazione degli alimenti; e ciò
tanto più dopo che la sentenza delle sezioni unite più sopra commentata ha
finito con l’allargare il cerchio delle fonti normative integratrici del
precetto di cui all’art. 5, lett. b), L. 283/1962, estendendolo fino alle regole
di esperienza, termine che può tradursi come “buone prassi igieniche”.

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