Etichettatura dei prodotti alimentari

Condividi

Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 14 dicembre 2000, causa C-99/99

Non sussistono i motivi per l’annullamento del regolamento Ce della
Commissione del 22.12.1998 n. 2815, relativo alle norme commerciali dell’olio di
oliva, e in particolare gli artt. 1, 2 nn. 1 e 2, e co 3 e art. 3 riguardanti i
criteri per la determinazione della zona geografica di origine dell’olio
extravergine di oliva e dell’olio di oliva vergine, non essendo stato dimostrato
che la valutazione discrezionale della Commissione sia viziata da errore
manifesto o sviamento di potere.

La Corte di giustizia è intervenuta su
una questione che stava molto a cuore al governo italiano per il coinvolgimento
di importanti interessi economici dei produttori nazionali di olio di oliva nel
gioco della concorrenza con i produttori di altri paesi membri. È noto che
l’olio d’oliva di produzione italiana è un vanto e una ricchezza per la qualità
del prodotto nazionale – tra l’altro in aspra competizione con quello
proveniente da altri paesi mediterranei – ma a condizione che, appunto,
l’origine della merce possa (e debba) essere correttamente evidenziata, senza
sotterfugi che favoriscano olio di altra (anche solo parziale) provenienza.
È
questa la filosofia che ha condotto al varo della legge 3.8.98 n. 313 (in
materia di etichettatura d’origine dell’olio extravergine di oliva, dell’olio di
oliva vergine e dell’olio di oliva. In questo modo si viene a privilegiare
la produzione integralmente nazionale dell’olio, con una finalità che non
dovrebbe considerarsi protezionistica, ma di incentivazione delle produzioni
nazionali di qualità; sicché da questo punto di vista neppure la Corte di
giustizia dovrebbe avere da eccepire.
Ora è avvenuto che con il regolamento
comunitario (della Commissione) n. 2815 del 22.12.1998 (dunque posteriore alla
legge citata) sono state dettate disposizioni di etichettatura dell’olio
extravergine di oliva e dell’olio di oliva vergine relative alla designazione
della loro origine territoriale (che è gran parte del suo richiamo
pubblicitario, almeno per il consumatore italiano). Più specificatamente è stato
previsto che tale indicazione è facoltativa sugli imballaggi o sulle etichette.
Qualora, poi, si preferisca inserire l’indicazione di provenienza, questa può
contenere: a) il riferimento a una zona geografica particolare, quando il
prodotto sia registrato come a denominazione d’origine protetta o a indicazione
geografica protetta; oppure: b) il riferimento a uno Stato membro o alla
Comunità europea o a un paese terzo. Ma nella ipotesi sub b) la designazione
geografica viene a dipendere non dal luogo di produzione, bensì da quello di
spremitura.
Questa breve annotazione normativa spiega agevolmente
l’iniziativa dell’Italia di contrastare la nuova disciplina comunitaria,
pregiudizievole per gli interessi nazionali, contestando l’operato della
Commissione e richiedendo l’annullamento del regolamento.
Le ragioni tecniche
(al di là del reale sottofondo economico) che sono state avanzate dal governo
italiano, pur apparentemente dotate di una certa plausibilità, sono state tutte
respinte dalla Corte; la quale ha, comunque, premesso di non poter essere
chiamata ad effettuare una valutazione di merito del regolamento, sostituendo le
proprie alle valutazioni della autorità competente, ma solo a stabilire se la
disciplina emanata fosse affetta da errore manifesto o sviamento di potere. Il
ricorso italiano si è articolato su questi punti principali.
Innanzi tutto,
si è provato a sostenere che la stessa normativa comunitaria avrebbe in più
occasioni scelto la diversa strada del collegamento con il luogo di produzione
della materia prima (come nel caso del reg. 2081/1992 sulle dop e igp). La Corte
ha replicato che dalla normativa citata non è possibile trarre un principio
generale con cui quello fatto proprio dal regolamento impugnato sarebbe in
contrasto.
Si è continuato da parte del ricorrente osservando che la qualità
dell’olio sarebbe caratterizzata dal luogo di coltura delle olive e non dal
luogo dove è situato il frantoio; tanto più che diversamente si favorirebbe
l’introduzione surrettizia dall’estero di materia prima di minor qualità, che
verrebbe, però, “nazionalizzata” per effetto della sola spremitura in Italia,
con conseguente disinformazione per il consumatore. La Corte, richiamando la
linea difensiva della Commissione (che ha fatto propria), ha sostenuto che,
intanto, il fenomeno del trasferimento delle olive dal luogo di coltura al
frantoio deve considerarsi un fenomeno statisticamente ridotto per i costi che
ne derivano e il pericolo di perdite di qualità. Inoltre, ha affermato che la
determinazione delle caratteristiche organolettiche dipende in maniera notevole
proprio dal modo con cui l’olio viene estratto dalle olive. Al contrario, il
luogo di coltivazione ha minore incidenza per via della variazione delle
condizioni climatiche e ambientali e della diversità della materia prima anche
all’interno dello stesso Stato. Con questo argomento la Corte allude al fatto
che un’indicazione geografica precisa e circoscritta è consentita solo per
prodotti a denominazione protetta, mentre negli altri casi l’indicazione
territoriale può solo riguardare genericamente l’intero Stato, e dunque anche
olive provenienti da diverse regioni di quello Stato. Ne consegue, conclude la
Corte che il regolamento impugnato non crea alcun rischio di cattiva
informazione del consumatore. Quali considerazioni finali trarre dalla
vicenda?
Probabilmente è nel giusto chi ha visto nel ricorso italiano uno
strumento improprio, destinato fin dall’origine a rivelarsi un’arma spuntata a
fronte della inattaccabilità giuridica del regolamento comunitario. Resta il
fatto che non è la prima volta che la normativa comunitaria o il principio della
libera circolazione delle merci come interpretato dalla Corte di giustizia
penalizzano la produzione agricola italiana. La Corte ha, peraltro, sempre
spiegato che la libertà di scambio deve essere bilanciata da una corretta
etichettatura del prodotto estero, nel senso che questo può essere liberamente
commercializzato all’interno della Comunità anche se privo delle caratteristiche
prescritte dalla normativa del paese “importatore”, purché non solo regolare nel
paese di provenienza, ma anche etichettato in maniera tale che i consumatori del
paese di destinazione possano rendersi conto della differenza con il prodotto
nazionale. Orbene, sebbene non possa dirsi che quest’ultimo profilo sia stato
esplicitamente smentito nella vicenda illustrata, si potrebbe forse avanzare il
dubbio che le modalità di etichettatura imposte dal regolamento 2815/1998 non
consentano una cognizione da parte dell’acquirente della precisa provenienza del
prodotto, circostanza che, a prescindere dalla sua maggiore o minore effettiva
influenza sulla qualità del medesimo, non pare che sia così automaticamente
insignificante da dover essere preclusa all’attenzione del
consumatore.
Peraltro, si ha notizia che il consiglio dei ministri Ue per
l’agricoltura ha recentemente approvato una nuova normativa sulla etichettatura
degli oli d’oliva, che comporterà l’indicazione sia del luogo di spremitura
delle olive che quello di coltura, se diverso.

Edicola web

Ti potrebbero interessare