Regolamento delegato (UE) 2026/273 della Commissione del 4 febbraio 2026

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione europea serie L del 13 aprile 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 48, lettere d) ed f), l’articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto iv), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce, tra l’altro, norme relative ai controlli di conformità dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione da paesi terzi o territori. Tale regolamento è stato abrogato dall’articolo 270, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 21 aprile 2021. L’articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce tuttavia che, in deroga a tale abrogazione, il regolamento (UE) n. 576/2013 continua ad applicarsi, in luogo della parte VI del regolamento (UE) 2016/429, fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione stabilisce le condizioni alle quali i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
(3) Poiché le misure di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 cessano di applicarsi allo scadere del periodo transitorio previsto dall’articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429, a fini di coerenza, le norme relative ai controlli di conformità dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione da paesi terzi o territori dovrebbero essere integrate nel regolamento delegato (UE) 2019/2122 per allinearle alle condizioni alle quali tali animali da compagnia possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2122.
(4) All’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122, la lettera c) è destinata ad applicarsi solo ai prodotti di origine animale e ai prodotti composti. Tuttavia il termine «merci» utilizzato all’articolo 7, lettera c), di tale regolamento delegato comprende altri prodotti come i sottoprodotti di origine animale, che non dovrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in quanto possono comportare un grave rischio per la salute degli animali, o le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, che sono contemplati separatamente dalla lettera d) di tale articolo. L’attuale formulazione dell’articolo 7, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2122 è troppo ampia e crea ambiguità nell’identificazione delle merci che sono oggetto di esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Pertanto l’articolo 7, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2122 dovrebbe essere rettificato per sostituire il termine «merci» con la formulazione più precisa «prodotti di origine animale e prodotti composti». Si rendono quindi necessarie alcune rettifiche conseguenti nell’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2122.
(5) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2122.
(6) Dato che le modifiche e le rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122 sono sostanzialmente collegate tra loro in quanto riguardano i casi in cui e le condizioni alle quali le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e gli animali da compagnia sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, è opportuno apportare tali modifiche e rettifiche in un unico atto.
(7) Poiché il periodo transitorio relativo all’abrogazione del regolamento (UE) n. 576/2013 terminerà il 21 aprile 2026, le modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122 apportate dal presente regolamento dovrebbero entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 22 aprile 2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122

Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per i casi in cui e le condizioni alle quali alcune categorie di animali e di merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi in cui e le condizioni alle quali le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione.»
;
2) all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
«9) “proprietario dell’animale da compagnia”: proprietario di animali da compagnia come definito all’articolo 4, punto 13), del regolamento (UE) 2016/429;
10) “persona autorizzata”: persona autorizzata come definita all’articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/429;
11) “punto di entrata dei viaggiatori”: punto di entrata dei viaggiatori come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione (*1).

(*1) Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).»;”

3) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Animali da compagnia

I seguenti animali da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento a carattere non commerciale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli ufficiali eseguiti conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 e dai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006, purché soddisfino le condizioni stabilite nella parte VI del regolamento (UE) 2016/429 e, se del caso, nel regolamento delegato (UE) 2026/131:
1) animali da compagnia di una specie elencata all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 che:
a) sono mossi da un paese terzo o un territorio elencato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131 e, su richiesta delle autorità competenti, delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche, in funzione del rischio e su base non discriminatoria, soddisfano le seguenti condizioni:
i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata:
— presenta i passaporti degli animali di cui all’articolo 20, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131, che dimostrano la conformità alle prescrizioni relative ai movimenti stabilite in tale regolamento delegato, o presenta i passaporti degli animali di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131 se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, lettera b), di tale regolamento delegato;
— mette gli animali a disposizione per i controlli di cui al punto ii);

ii) gli animali sono sottoposti a controlli documentali e di identità;

b) sono mossi da un paese terzo o un territorio diverso da quelli elencati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131 e soddisfano le seguenti condizioni:
i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata:
— all’arrivo contatta le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori;
— presenta il certificato sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131, che dimostra la conformità alle prescrizioni relative ai movimenti stabilite in tale regolamento delegato, o il passaporto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131 se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, lettera b), di tale regolamento delegato;
— mette gli animali a disposizione per i controlli di cui al punto ii);

ii) gli animali sono sottoposti sistematicamente a controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori;

c) soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131 per quanto riguarda i movimenti di cani da compagnia da parte di personale militare, di personale delle forze dell’ordine o di squadre di ricerca e soccorso attraverso un punto di entrata nell’Unione diverso da un punto di entrata dei viaggiatori, e sono sottoposti a controlli conformemente alle condizioni specifiche definite dall’autorità competente nel permesso di cui all’articolo 15, lettera b), punto i), di tale regolamento delegato;
d) soddisfano le condizioni per la deroga di cui all’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2026/131 e sono sottoposti a controlli sistematicamente e conformemente alle condizioni specifiche definite dall’autorità competente nel permesso di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento delegato; o
e) sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o un territorio ha negato l’ingresso degli animali, del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata, e soddisfano le seguenti condizioni:
i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata:
— all’arrivo contatta le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori;
— presenta il passaporto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131;
— se del caso, presenta il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, o qualsiasi altro documento valido, che ha accompagnato gli animali da compagnia durante il movimento a carattere non commerciale verso il paese terzo o il territorio;
— se del caso, presenta il documento ufficiale rilasciato dall’autorità competente o da un’altra autorità pubblica del paese terzo o del territorio, che indichi i motivi per cui l’ingresso è stato negato;
— mette gli animali a disposizione per i controlli di cui al punto ii);

ii) gli animali sono sottoposti sistematicamente a controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori;

2) volatili di specie avicole elencate all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 che:
a) sono mossi da un paese terzo o un territorio non contemplato dall’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131 e soddisfano le seguenti condizioni:
i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata:
— all’arrivo contatta le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori;
— presenta il certificato sanitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131, che dimostra la conformità alle prescrizioni relative ai movimenti stabilite in tale regolamento delegato;
— mette i volatili a disposizione per i controlli di cui al punto ii);

ii) i volatili sono sottoposti sistematicamente a controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori;

b) soddisfano le condizioni per la deroga di cui all’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2026/131 e sono sottoposti a controlli sistematicamente e conformemente alle condizioni specifiche definite dall’autorità competente nel permesso di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento delegato; o
c) sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o un territorio ha negato l’ingresso dei volatili, del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata, e soddisfano le seguenti condizioni:
i) il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata:
— all’arrivo contatta le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori;
— se del caso, presenta il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, o qualsiasi altro documento valido, che ha accompagnato gli animali da compagnia durante il movimento a carattere non commerciale verso il paese terzo o il territorio;
— se del caso, presenta il documento ufficiale rilasciato dall’autorità competente o da un’altra autorità pubblica del paese terzo o del territorio, che indichi i motivi per cui l’ingresso è stato negato;
— mette i volatili a disposizione per i controlli di cui al punto ii);

ii) i volatili sono sottoposti sistematicamente a controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori;

3) volatili di specie avicole elencate all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 che sono mossi da un paese terzo o un territorio di cui all’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131;
4) animali da compagnia di specie diverse dai volatili elencate all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429.»
;
4) sono aggiunti gli articoli 11 bis e 11 ter seguenti:
«Articolo 11 bis
Prescrizioni per i controlli ufficiali sugli animali da compagnia

Le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche incaricate di eseguire i controlli di cui all’articolo 11, punti 1) e 2), del presente regolamento:
a) sono pienamente a conoscenza delle norme stabilite nella parte VI del regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2026/131;
b) provvedono affinché il loro personale riceva una formazione adeguata e regolare che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di eseguire i controlli in modo coerente;
c) conservano la documentazione relativa ai controlli eseguiti e ai casi di non conformità individuati durante tali controlli; e
d) documentano gli esiti dei controlli nella sezione pertinente del certificato sanitario per ciascun animale da compagnia, ove richiesto conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera k), e all’articolo 26, paragrafo 2, lettera j), del regolamento delegato (UE) 2026/131.
Articolo 11 ter
Misure da adottare in caso di non conformità degli animali da compagnia o di mancata messa a disposizione degli animali da compagnia per i controlli ufficiali

  1. Qualora il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata non mettano a disposizione l’animale per i controlli di cui all’articolo 11, punti 1) e 2), del presente regolamento, o qualora gli esiti di tali controlli rivelino che un animale da compagnia non soddisfa le condizioni stabilite nella parte VI del regolamento (UE) 2016/429 o nel regolamento delegato (UE) 2026/131, le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche incaricate di eseguire i controlli decidono, previa consultazione con il veterinario ufficiale e, ove necessario, con il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata, di:
    a) isolare l’animale da compagnia sotto supervisione ufficiale per il tempo necessario a garantire che soddisfi le condizioni;
    b) adottare qualsiasi altra decisione amministrativa volta a garantire che l’animale da compagnia soddisfi le condizioni;
    c) rispedire l’animale da compagnia al di fuori dell’Unione; o
    d) qualora l’applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) non sia praticabile, disporre che l’animale da compagnia sia abbattuto conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di protezione degli animali da compagnia durante l’abbattimento.
  2. Qualora le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli di cui all’articolo 11, punti 1) e 2), neghino il movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia verso l’Unione, l’animale da compagnia è isolato sotto supervisione ufficiale, in attesa dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).
  3. Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata.»

Articolo 2
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2122

Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così rettificato:
1) all’articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) prodotti di origine animale e prodotti composti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e diversi da quelli di cui all’allegato I, parte 2, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;»;

2) nell’allegato I, la parte 2 è così rettificata:
a) il titolo della tabella è sostituito dal seguente:
« Elenco dei prodotti di origine animale e dei prodotti composti non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c) »;
b) nella tabella, la voce relativa al codice NC «ex 0511 » è soppressa.

Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 22 aprile 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

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