Integratori, informazioni sulla salute e pubblicità

Secondo la sentenza nella causa C-657/24 del 17 setttembre 2026 della Corte di Giustizia UE, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che una pubblicità scritta volta a promuovere un integratore alimentare non rientra nella nozione di etichettatura, ai sensi di tale disposizione; le informazioni obbligatorie elencate in tale disposizione non devono figurare nella pubblicità scritta volta a promuovere un integratore alimentare, qualora tali informazioni siano comprese sull’etichettatura stessa di tale integratore

Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza nella causa C-657/24 del 17 settembre 2026

La Corte di Giustizia UE si è espressa a seguito del rinvio pregiudiziale di un giudice tedesco, che ne ha sollecitato la corretta interpretazione del regolamento (CE) 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, dovendo decidere sul ricorso promosso da una associazione di categoria contro l’azienda “Kyberg Pharma” in merito alle informazioni che devono figurare in una pubblicità commerciale per la promozione di un integratore alimentare. Più precisamente, mentre l’imballaggio del prodotto conteneva l’indicazione (obbligatoria) relativa “all’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano”, nel messaggio promozionale (contenuto in un inserto pubblicitario diffuso nella stampa) tale specificazione era assente, ciò contrastando – secondo il ricorrente – con il regolamento.

Dopo la presentazione delle norme di riferimento a cui ancorare la decisione, compreso il regolamento (UE) 1169/2011, relativo alle informazioni ai consumatori sugli alimenti, la Corte passa all’analisi  della disposizione oggetto della controversia.

Il testo dell’articolo 10, paragrafo 2,  riporta che “Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità” sono quelle ivi elencate, tra cui la dicitura di cui sopra.

Il primo punto da dirimere è quello relativo alla portata semantica delle tre modalità informative. In proposito si nota che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) 1924/2006, che rinvia alla direttiva 2000/13/CE, la nozione di “etichettatura” comprende “qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”. Pur trattandosi di definizione ad ampio spettro di significato, tuttavia il regolamento utilizza in maniera distinta i tre termini attraverso cui possono essere veicolate le informazioni sul prodotto. D’altra parte, ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011 la pubblicità è definita a sé come “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi”. Conseguentemente, secondo la Corte la “pubblicità” di un prodotto è una modalità  informativa diversa dalla sua “etichettatura”. E ciò anche in ragione del fatto che secondo la decisione di esecuzione (UE) 2013/63 della Commissione europea “[a] differenza dell’etichettatura, che riguarda la fornitura dell’alimento al consumatore finale, la pubblicità riguarda la promozione della fornitura dell’alimento da parte dell’operatore del settore alimentare”.

La seconda questione riguarda se le informazioni previste dal regolamento (CE) 1924/2006 debbano essere contenute nella pubblicità del prodotto, qualora esse siano già comprese nell’etichettatura. La risposta della Corte è negativa.

Infatti, l’articolo 10 citato dispone che le informazioni sulla salute devono rinvenirsi nella etichettatura ovvero, “in mancanza di etichettatura”, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto. Pertanto, se – come nel caso oggetto di controversia – le informazioni salutistiche imposte dall’articolo 10 citato sono già contenute nella etichettatura, allora non occorre che vengano ripetute nella pubblicità del prodotto.

Per inciso notiamo che l’articolo 1 del regolamento dichiara che scopo del medesimo è quello di “garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori”. Si noti che lo stesso regolamento (CE) 178/2002 sulla sicurezza alimentare nel primo considerando esplicita che “La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici”, concetto più volte ripetuto. E, infatti, la Corte ammette che l’estensione alla pubblicità dei requisiti richiesti per l’etichettatura potrebbe garantire una maggiore tutela dei consumatori, tuttavia afferma che, nello spirito della normativa  europea, questo interesse deve essere contemperato con quello di garantire il funzionamento efficace del mercato interno.

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