Decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199

Disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli, 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l’articolo 27;
Visto il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025, recante modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per quanto riguarda la materia plastica riciclata e altre questioni relative al controllo della qualità e alla fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rettifica il regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda l’etichettatura della plastica riciclata, lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio e il trasferimento delle autorizzazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e, in particolare, l’articolo 2;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 settembre 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto reca le disposizioni necessarie per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, di seguito denominato «regolamento», e per ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento, nonché per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e per l’istituzione di una banca dati nazionale.
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1616, nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29.
  3. Ai fini del presente decreto, per «autorità sanitarie competenti» si intendono le autorità individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Art. 2
Banca dati nazionale

  1. Presso la direzione generale del Ministero della salute competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, è istituita una banca dati nazionale coerente con i sistemi informatici dell’Unione europea, denominata «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio».
  2. La banca dati di cui al comma 1 contiene:
    a) le comunicazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29;
    b) le comunicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, le notifiche di cui all’articolo10, paragrafo 2 e le notifiche di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento;
    c) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso gli stabilimenti dalle autorità sanitarie territorialmente competenti;
    d) la categorizzazione del rischio degli stabilimenti controllati.
  3. La banca dati di cui al comma 1 è alimentata e aggiornata, nell’ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. L’accesso alla banca dati è altresì consentito, per finalità di consultazione, al Comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Salute di cui al comma 4.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di realizzazione e di funzionamento della banca dati di cui al comma 1, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento, scambio e interoperabilità dei dati e i requisiti tecnici concernenti le informazioni relative alle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 2), alle comunicazioni e alle notifiche di cui alla lettera b) del comma 2 e alle attività di controllo degli stabilimenti di riciclaggio e degli stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
  5. A decorrere dall’anno successivo a quello di avvio del funzionamento della banca dati di cui al comma 1, il Ministero della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, nella quale, sulla base dei dati presenti nella banca dati nazionale, sono riportati i dati relativi ai controlli effettuati sugli impianti di riciclaggio e alle non conformità riscontrate.

Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006 e n. 450/2009 e ai regolamenti (UE) n. 10/2011 e 2022/1616, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari»;
    b) alle premesse:
    1) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;» sono soppresse;
    2) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;» sono soppresse;
    3) dopo le parole: «Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;» sono inseriti i seguenti Visti: «Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008;»;
    c) all’articolo 1:
    1) al comma 2, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022»;
    2) al comma 4, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616»;
    d) all’articolo 6, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 882/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,»;
    e) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
    «Art. 9 (Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che produce o immette sul mercato materiali o oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), dell’articolo 23 e dell’allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7, del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.200 a euro 72.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione della violazione, la sospensione dell’attività è disposta da tre a dodici mesi ed è comunicata alla Commissione europea ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 23 del medesimo regolamento (UE) 2022/1616.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che utilizza materiali o oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), dell’articolo 23 e dell’allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7, del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 60.000. È altresì disposto il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione delle merci, ai sensi dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Se la violazione di cui al primo periodo è commessa da un operatore economico rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si applica la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 40.000.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le prescrizioni o le condizioni stabilite nell’autorizzazione del processo di riciclaggio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione della violazione, la sospensione dell’attività è disposta da tre a dodici mesi ed è comunicata alla Commissione europea ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 23 del medesimo regolamento (UE) 2022/1616.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che utilizza la tecnologia di riciclaggio a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata in violazione delle condizioni stabilite dall’allegato I, tabella 1, punto 2, colonna 10, al regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le prescrizioni relative alla documentazione, alle istruzioni e all’etichettatura, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell’input di materia plastica che non rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1616 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non rispetta le prescrizioni relative all’input di materia plastica e all’output del processo di decontaminazione, all’esecuzione del processo di decontaminazione, all’impianto di decontaminazione, alla registrazione e alla conservazione delle informazioni sulla qualità dei singoli lotti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasformatore, l’operatore del settore alimentare o il rivenditore di materiali e oggetti di materia plastica riciclata che non rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. Se la violazione di cui al primo periodo è commessa da un operatore del settore alimentare rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dello schema di riciclaggio che non adempie agli obblighi di informazione e aggiornamento delle informazioni previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616, nei confronti dell’autorità sanitaria territorialmente competente e della Commissione europea, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000.
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che non effettua la notifica della nuova tecnologia all’autorità sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000.
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che non pubblica la relazione prevista dagli articoli 10, paragrafo 4, e 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000.
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non rende disponibili presso l’impianto di decontaminazione le informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 20.000.
  13. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio che non adempie agli obblighi informativi previsti dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
  14. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non effettua le notifiche all’autorità sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea, previste dall’articolo 25, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000.
  15. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non trasmette la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità dell’impianto di decontaminazione entro il termine previsto dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616 è diffidato dall’autorità competente a provvedere entro trenta giorni. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
  16. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che produce un lotto di materia plastica riciclata non conforme alle prescrizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000.
  17. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che gestisce un impianto di riciclaggio non conforme alle prescrizioni dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000.
  18. Salvo che il fatto costituisca reato, i riciclatori e i trasformatori che non rispettano le prescrizioni relative al contenuto delle dichiarazioni di conformità, previste dall’articolo 29 e dall’allegato III al regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
  19. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dal presente articolo tra un limite minimo e un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie, oltre ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo anche ai danni cagionati a cose o persone in conseguenza della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616.»;
    f) all’articolo 15, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 9 sono destinati al miglioramento e al potenziamento dell’attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.».

Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32

  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 6:
    1) il comma 9 è sostituito dal seguente:
    «9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute o soggette a comunicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’azienda sanitaria locale applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli associati alle attività svolte nello stabilimento.»;
    2) al comma 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) degli alimenti di cui all’articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all’articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 nonché per la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, degli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti relativamente agli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale. »;
    b) all’articolo 13, comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «L’Azienda sanitaria locale per la registrazione» sono inserite le seguenti: «, inclusa la registrazione conseguente alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29,»;
    c) all’articolo 15, comma 2:
    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all’attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all’articolo 7-quater, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all’ottimizzazione e al miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, nell’ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, ivi comprese: 1) le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché allo svolgimento dei compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022; 2) le attività connesse alla gestione e al funzionamento, nell’ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute, denominata “Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio”; 3) la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell’operatore, in orario compreso tra le ore 18:00 e le ore 6:00 e nei giorni festivi;»;
    2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    «e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, ivi incluse le attività connesse allo svolgimento dei compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, nonché quelle connesse all’aggiornamento, al potenziamento e alla manutenzione, nell’ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute, denominata “Stabilimenti dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio”.»;
    d) all’allegato 2, la sezione 6 è sostituita da quella di cui all’allegato I al presente decreto.

Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria

  1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addì 9 ottobre 2026
    MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Schillaci, Ministro della salute

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro
dell’ambiente e della sicurezza
energetica

Lollobrigida,
Ministro
dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio

ALLEGATO 1
(articolo 4, comma 1, lettera d) «Sezione 6 – Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue Tabella A. Tipologia di attività produttiva dello stabilimento

Parte di provvedimento in formato grafico

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