LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2) A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(3) L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende le mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. quale nuovo alimento autorizzato.
(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/965 della Commissione ha autorizzato l’immissione sul mercato di mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. quale nuovo alimento, comprese la tutela dei dati e l’esclusiva di mercato concesse alla società JatroSolutions GmbH, successivamente acquisita dalla società Chuta Nut GmbH nell’ottobre 2022.
(5) Il 9 maggio 2023 la società Chuta Nut GmbH («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso e delle specifiche del nuovo alimento mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. Il richiedente ha chiesto di includere due ulteriori forme del nuovo alimento, ossia le mandorle sotto forma di farina e le mandorle sotto forma di pasta, entrambe costituite al 100 % da mandorle macinate. Il richiedente ha inoltre chiesto un aumento dei livelli massimi d’uso del nuovo alimento nelle categorie di alimenti precedentemente autorizzate da 5 g/100 g a 30 g/100 g. Il richiedente ha altresì chiesto una modifica delle specifiche per quanto riguarda un aumento dell’intervallo del tenore di grassi nel nuovo alimento finale da 54 %–61 % a 54 %–64 %.
(6) Il 9 maggio 2023 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei seguenti dati protetti da proprietà industriale: processo di produzione, dati relativi alla composizione, informazioni nutrizionali e informazioni tossicologiche.
(7) Il 19 gennaio 2024 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di formulare un parere scientifico sulla modifica delle condizioni d’uso e delle specifiche del nuovo alimento mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L.
(8) Il 29 settembre 2025 l’Autorità ha adottato un parere scientifico dal titolo «Safety of changes in the conditions of use and the specifications of edible Jatropha curcas L. (Chuta) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (8), in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
(9) Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che il nuovo alimento mandorle, farina di mandorle e pasta di mandorle, (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. è sicuro alle nuove condizioni d’uso e specifiche proposte.
(10) Nel suo parere scientifico l’Autorità ha inoltre osservato che le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento si basavano su dati protetti da proprietà industriale relativi al processo di produzione, alla composizione, alle informazioni nutrizionali e alle informazioni tossicologiche, senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento e raggiungere le sue conclusioni.
(11) La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali dati e studi e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento agli stessi in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.
(12) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda gli studi pertinenti e che l’accesso o il riferimento a tali dati o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito.
(13) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ritiene che quest’ultimo abbia dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. I dati relativi al processo di produzione, i dati relativi alla composizione, le informazioni nutrizionali e le informazioni tossicologiche dovrebbero pertanto essere tutelati in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza nei cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione le mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. alle condizioni d’uso estese.
(14) Il fatto di limitare l’autorizzazione e il riferimento ai dati contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo da parte di quest’ultimo non impedisce tuttavia a richiedenti successivi di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.
(15) La categoria di alimenti precedentemente autorizzata «mandorle come tali, candite o conservate nello zucchero e come frutta a guscio trasformata» dovrebbe essere rivista al fine di garantire chiarezza per quanto riguarda gli alimenti che rientrano in tale categoria. È pertanto opportuno definire tale categoria di alimenti come «mandorle come tali o mandorle intere trasformate da consumare come snack (ad esempio tostate, candite, salate o simili), comprese miscele con altra frutta a guscio, semi e/o frutti essiccati».
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Nei cinque anni a decorrere dal 14 luglio 2026 solo la società Chuta Nut GmbH (9) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. alle condizioni d’uso estese, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’articolo 3 o con il consenso di Chuta Nut GmbH.
Articolo 3
I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di Chuta Nut GmbH.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa alle mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. è sostituita dalla seguente:
| Nuovo alimento autorizzato | Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato | Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura | Altri requisiti | Tutela dei dati | |
| «Mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. | Categoria dell’alimento specificato | Livelli massimi (g/100 g) | La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “mandorle di Jatropha curcas L. commestibile”. | Autorizzato il 12 luglio 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: JatroSolutions GmbH, Echterdinger Strasse 30, 70599 Stoccarda, Germania. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società JatroSolutions GmbH è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento “mandorle della varietà commestibile di Jatropha curcas L.”, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di JatroSolutions GmbH. Data finale della tutela dei dati: 12 luglio 2027. | |
| Mandorle come tali o mandorle intere trasformate da consumare come snack (ad esempio tostate, candite, salate o simili), comprese miscele con altra frutta a guscio, semi e/o frutti essiccati | |||||
| Barrette ai cereali | 5 | ||||
| Cereali da colazione | 5 | ||||
| Frutti essiccati | 5 | ||||
| Barrette ai cereali | 30 | La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “mandorle di Jatropha curcas L. commestibile”. | Autorizzato il 14 luglio 2026. Questo inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Chuta Nut GmbH, Hans-Lorenser-Str. 20, 89079 Ulma, Germania. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Chuta Nut GmbH è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento “mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L.” alle condizioni d’uso estese, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Chuta Nut GmbH. Data finale della tutela dei dati: 14 luglio 2031.» | ||
| Cereali da colazione | 30 | ||||
| Frutti essiccati | 30 | ||||
| Paste/emulsioni di frutta a guscio/semi | |||||
| Farina/polvere di frutta a guscio secca/semi secchi | |||||
Nella tabella 2 (Specifiche) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa alle mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. è sostituita dalla seguente:
| Nuovo alimento autorizzato | Specifiche | |||
| «Mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. | Descrizione Le mandorle sono ottenute dai semi dei frutti maturi della varietà commestibile delle piante di Jatropha curcas L. che producono mandorle con livelli non rilevabili di esteri del forbolo, dopo una serie di fasi comprendenti la pulizia e la decorticazione dei frutti per ottenere i semi, l’essiccazione dei semi, la pulizia dei semi per eliminare detriti e altri residui, la sgusciatura meccanica dei semi per ottenere le mandorle e il trattamento idrotermico (> 120 °C per 40 minuti) delle mandorle per ridurre gli antinutrienti e il carico microbiologico. Poiché la varietà commestibile delle piante di Jatropha curcas L., che producono mandorle contenenti livelli non rilevabili di esteri del forbolo, è fenotipicamente indistinguibile dalla varietà non commestibile, solo la varietà commestibile appropriata delle piante di Jatropha curcas L. deve essere utilizzata nella produzione del nuovo alimento. L’intero processo di produzione deve garantire che non vengano mescolate mandorle commestibili e non commestibili. L’assenza di mescolanza di mandorle commestibili e non commestibili deve essere confermata da controlli analitici degli esteri del forbolo eseguiti su ogni partita dei semi dopo la fase di essiccazione e prima della sgusciatura secondo la procedura di campionamento della tabella A. Cinque campioni di laboratorio estratti da ciascun campione aggregato sono sgusciati, macinati e analizzati al fine di rilevare la presenza di esteri del forbolo utilizzando un metodo validato UHPLC-UV-MS (b). Solo le partite in cui gli esteri del forbolo non sono rilevabili in nessuno dei cinque campioni sono sottoposte a ulteriore trasformazione, ossia alle fasi di sgusciatura e del trattamento idrotermico delle mandorle. Tabella A | |||
| Peso della partita (tonnellate) | Peso o numero delle sottopartite | Numero di campioni elementari | ||
| ≥ 500 | 100 tonnellate | 100 | ||
| > 100 e < 500 | 5 sottopartite | 100 | ||
| > 10 e ≤ 100 | 5 sottopartite | 100 | ||
| > 5,0 e ≤ 10 | — | 80 | ||
| > 1 e ≤ 5,0 | — | 60 | ||
| > 0,1 e ≤ 1,0 | — | 30 | ||
| ≤ 0,1 | — | 10 | ||
| Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato. I campioni aggregati sono composti da un minimo di dieci campioni elementari. La quantità minima di un campione aggregato è di 3,5 kg. Questa quantità può aumentare proporzionalmente in base al numero di campioni elementari prelevati. Caratteristiche/composizione Umidità: ≤ 3 % Grassi totali: 54–64 % Proteine totali: 21–32 % Fibre totali: 6–10 % Ceneri: 3–5 % Contaminanti Esteri del forbolo (μg TPA eq. (a)/g mandorle) (b): ≤ 0,75 (LOD) (c) Piombo: ≤ 0,20 mg/kg Cadmio: ≤ 0,20 mg/kg Somma di aflatossine B1, B2, G1, G2: ≤ 4,0 μg/kg Criteri microbiologici Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 1 000 CFU/g Conteggio totale lieviti/muffe: ≤ 100 CFU/g Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g Salmonella sp.: assente in 25 g Listeria monocytogenes: ≤ 100 CFU/g | ||||
| (a) TPAeq: equivalente di 12-O-tetradecanoilforbolo-13-acetato; (b) metodo validato di cromatografia liquida a prestazione ultra-alta accoppiata a spettrofotometria ultravioletta e a spettrometria di massa per la rilevazione dei picchi degli esteri del forbolo (UHPLC-UV-MS); (c) limite di rilevazione (solo le partite con concentrazioni di esteri del forbolo inferiori al LOD possono essere interamente trasformate); CFU: unità formanti colonie.» | ||||