Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) 853/2004, gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale contemplati nel successivo allegato III – e, quindi, soggetti ai requisiti specifici di igiene ivi previsti – possono operare soltanto previo riconoscimento da parte dell’autorità competente.
L’articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625 precisa che il riconoscimento è rilasciato solo previa apposita domanda dell’operatore del settore alimentare (Osa) interessato, il quale deve dimostrare di rispettare i pertinenti requisiti della normativa in materia di alimenti.
Inoltre, stando a quanto riportato dalle “Linee guida applicative del regolamento 853/2004/CE” adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni (atto n. 253/Csr del 17 dicembre 2009), i requisiti da comprovare – e che l’autorità competente verificherà nell’ambito di una visita in loco – attengono sia al profilo “oggettivo” delle condizioni igienico-strutturali dei locali e delle attrezzature, sia al profilo “soggettivo” delle procedure Haccp predisposte dal singolo Osa.
I riferimenti normativi e di prassi richiamati sopra, ad avviso di chi scrive, inducono a considerare il riconoscimento dello stabilimento come un atto avente – quanto meno parzialmente – carattere personale, in quanto riferito ad uno specifico Osa, il quale:
- ha presentato la domanda di riconoscimento;
- ha dimostrato i relativi requisiti e predisposto le procedure di autocontrollo valutate dall’autorità competente;
- è intestatario del riconoscimento, ossia, del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività sotto il profilo igienico-sanitario.
L’Osa titolare del riconoscimento dovrebbe essere, quindi, il soggetto responsabile in via primaria per le attività svolte nello stabilimento autorizzato. Responsabilità che, in linea di principio, dovrebbe permanere anche nel caso in cui l’Osa titolare dell’autorizzazione consentisse ad un altro soggetto, sulla base di appositi rapporti contrattuali, di svolgere autonomamente, nei medesimi locali, attività corrispondenti a quelle autorizzate.
Si precisa tuttavia che, in situazioni di uso promiscuo dello stabilimento, non risulta possibile individuare una soluzione valida nella generalità dei casi, stante la necessità di valutare sia le peculiarità del caso concreto, sia la specifica disciplina regionale che regola il procedimento amministrativo di riconoscimento. Ciò, anche al fine di stabilire se e, eventualmente, quale titolo abilitativo debba essere conseguito dall’Osa che intende svolgere attività di impresa alimentare nello stabilimento altrui.
Fermo quanto sopra, nel quesito in esame viene rappresentata una vicenda del tutto peculiare, in cui l’Osa titolare del riconoscimento, a seguito della dichiarazione di fallimento (oggi sostituita dalla “liquidazione giudiziale”), cessa completamente di esercitare la propria attività nello stabilimento e viene, di fatto, sostituito da un diverso Osa, che subentra nello svolgimento della medesima attività in forza di un contratto di affitto/locazione stipulato con il curatore. Il riconoscimento, però, rimane formalmente a nome dell’Osa dichiarato fallito.
La valutazione giuridica di tale fattispecie presupporrebbe, come già anticipato, un esame puntuale della normativa applicabile nella Regione di riferimento.
Ciò nonostante, è comunque possibile segnalare sin d’ora quanto segue.
In primo luogo, non si ritiene che la dichiarazione di fallimento (e analogamente, oggi, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) incida, di per sé, sulla titolarità e sulla validità del provvedimento di riconoscimento, non rinvenendosi alcuna previsione in tal senso nelle rispettive normative di riferimento (ossia, nel regio decreto 267/1942 e nel decreto legislativo 14/2019).
In secondo luogo, le modalità di gestione della vicenda descritte nel quesito suscitano, nello scrivente, ragionevoli perplessità:
- sia perché l’Osa subentrante risulta svolgere un’attività soggetta a riconoscimento (ossia, ad autorizzazione) sulla base di una mera registrazione (ossia, di una Scia) e, dunque, in forza di un regime amministrativo radicalmente diverso;
- sia perché, come giustamente segnalato dal lettore, il regime della “registrazione”, determinando un minor livello di rischio, comporterà anche una frequenza inferiore di controlli ufficiali sull’Osa subentrante (in particolare, sulle sue procedure di autocontrollo e sulle concrete modalità di svolgimento della sua attività), rischiando così di determinare un’elusione della disciplina di riferimento.
La soluzione che risulterebbe più coerente con la fattispecie in esame, a parere di chi scrive, sarebbe invece quella di trasferire la titolarità del provvedimento di riconoscimento – mediante voltura – dall’Osa sottoposto a fallimento all’Osa che, di fatto, è subentrato nella conduzione dello stabilimento alimentare. Prospettiva che, peraltro, in linea di principio, non dovrebbe essere preclusa dalla procedura di fallimento in corso, stante la presenza di un curatore che potrebbe farsi carico del compimento dei relativi atti giuridici, se del caso, anche previa autorizzazione del Giudice.
Alimenti privi di tracciabilità e congelati con metodo non idoneo