Con il ricorso in esame che ripropone la questione della
configurabilità del tentativo di frode in commercio indipendentemente
dall’inizio dell’azione criminosa, la Corte rimette la questione alla decisione
delle Sezioni Unite. Vi sono, infatti, diversi orientamenti: il primo afferma che
il reato di frode in commercio s’integra con la consegna di “aliud pro alio”,
mancando la consegna materiale manca l’univocità degli atti, necessaria ai fini
della configurazione del tentativo punibile; il secondo, invece, afferma che si
realizza l’ipotesi del tentativo ogni volta che la situazione sia idonea a
trarre in inganno la clientela.
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Vendita di pomodori pelati con etichettature
Cassazione penale, sentenza n. 5910 del 22 maggio 2000 (riferimenti normativi: articoli 56 e 515 del codice penale)
Con il ricorso in esame che ripropone la questione della
configurabilità del tentativo di frode in commercio indipendentemente
dall’inizio dell’azione criminosa, la Corte rimette la questione alla decisione
delle Sezioni Unite. Vi sono, infatti, diversi orientamenti: il primo afferma che
il reato di frode in commercio s’integra con la consegna di “aliud pro alio”,
mancando la consegna materiale manca l’univocità degli atti, necessaria ai fini
della configurazione del tentativo punibile; il secondo, invece, afferma che si
realizza l’ipotesi del tentativo ogni volta che la situazione sia idonea a
trarre in inganno la clientela.
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