Salsiccia con solfiti, reato condannato anche come doloso

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L’aggiunta di solfiti alla salsiccia, prodotto poi messo in vendita in un supermercato, integra i due delitti concorrenti dell’articolo 516 e dell’articolo 440 del Codice penale, quest’ultimo eventualmente nella forma colposa di cui all’articolo 452 del Codice penale

Autori: Vincenzo Pacileo, già Magistrato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Cassazione penale, sentenza n. 36955 del 13 novembre 2025 (udienza del 30 settembre 2025 – riferimenti normativi: articoli 440, 452, 516 del Codice penale)

Il Tribunale di Torino ha condannato il titolare di un minimarket per i reati di cui agli articoli 516 (vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine) e 440 del Codice penale (adulterazione di sostanze alimentari con pericolo per la salute pubblica), nella forma colposa di cui all’articolo 452 del Codice penale, per aver posto in vendita salsiccia di bovino contenente solfiti, additivo non ammesso ai sensi del decreto ministeriale 209/1996 e del regolamento (CE) 1333/2008, nella misura di 98 + 21 mg/kg, così adulterando i prodotti in modo da renderli pericolosi per la salute pubblica.

Quello dell’additivazione delle carni (specialmente salsiccia) con solfiti è un fenomeno ricorrente. La casistica giudiziaria ci consegna 10 casi tra il settembre 2021 e il novembre 2025. Possono sembrare pochi, ma occorre tenere conto da una parte che – come è agevole supporre – solo una parte di queste non conformità emergono (a seguito dei limitati controlli ufficiali), dall’altra che tali sostanze hanno effetto allergizzante, tale che in soggetti predisposti possono provocare conseguenze dannose anche molto importanti (nel caso trattato dalla Cassazione con la sentenza n. 22618/2014, si era verificato uno shock anafilattico del consumatore con gravi conseguenze lesive).

Come è noto, i solfiti sono composti chimici contenenti zolfo, utilizzati come conservanti alimentari per le loro proprietà antiossidanti e antimicrobiche. Oltre a trovarsi naturalmente in alcuni alimenti e bevande, vengono anche aggiunti per prolungare la durata di conservazione e prevenire l’imbrunimento dell’alimento.

Nel caso di aggiunta volontaria di solfiti in alimenti in cui ne è vietato l’uso (ovvero oltre il limite ammesso), il primo reato configurabile è quello di frode commerciale, nella forma specifica dell’articolo 516 del Codice penale, in quanto l’additivazione determina la non genuinità del prodotto, tenuto conto che, in senso tecnico-giuridico la “genuinità” dipende dalla osservanza delle caratteristiche che l’alimento deve avere – o non avere – secondo la normativa di riferimento.

Tale reato è tra quelli che determinano anche la responsabilità amministrativa dell’ente (per esempio, una società) i cui amministratori, dirigenti o dipendenti abbiano commesso il reato, e l’ente non abbia adottato o non abbia applicato adeguatamente un efficace ed efficiente modello di gestione e organizzazione del rischio-reato, idoneo ad evitare la commissione dell’illecito. Le sanzioni conseguenti, in caso di accertamento positivo di responsabilità, sono di ordine pecuniario e interdittivo (come l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o licenze funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti o la loro revoca se già ottenuti), oltre alla confisca del profitto conseguente al reato (decreto legislativo 231/2001).

L’attenzione del legislatore nel contrasto delle frodi è poi tale che anche l’articolo 516 del Codice penale è tra quei delitti che consentono le intercettazioni (articolo 266, lettera f-ter, del Codice di procedura penale), strumento che non sarebbe altrimenti utilizzabile in ragione della (modesta) pena prevista.

Insomma, un apparato investigativo e sanzionatorio di tutto rispetto.

Ma l’interesse maggiore della sentenza riguarda la qualificazione del fatto anche ai sensi dell’articolo 440 del Codice penale, che nella forma dolosa prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni. Nel nostro caso, il reato è stato ritenuto sussistente nella forma colposa (articolo 452 del Codice penale), con drastica riduzione della pena rispetto all’ipotesi dolosa.

Come si spiega tale contestazione colposa, visto che la condotta di additivazione/adulterazione è stata senz’altro volontaria e consapevole? Si spiega con il fatto che verosimilmente l’autore dell’illecito non intendeva provocare anche la pericolosità dell’alimento, che però secondo il giudice si era verificata. Si è, però, ritenuto che l’atteggiamento psicologico del trasgressore fosse una forma aggravata di colpa, ossia una colpa “cosciente” per la consapevole accettazione del rischio per la salute.

Nel ricorso in Cassazione, la difesa dell’imputato ha, tra l’altro, censurato la (presunta) illogicità del ragionamento del giudice, poiché da una parte era stato accertato il reato di cui all’articolo 516 del Codice di procedura penale, che ha natura dolosa, mentre l’adulterazione pericolosa per la salute pubblica è stata qualificata come colposa.

Ineccepibilmente la Corte ha risposto che non sussisteva nessuna contraddizione, poiché l’articolo 440 del Codice penale prevede una condotta (l’adulterazione pericolosa per la salute) che è anteriore e prodromica alla successiva e diversa condotta prevista dall’articolo 516 del Codice penale, che è integrata con la messa in commercio dell’alimento (già) adulterato. Si può aggiungere che tra i due reati è anche diversa l’obiettività giuridica (cioè la finalità della tutela), in quanto l’articolo 440 del Codice penale è posto a presidio della salute pubblica, mentre l’articolo 515 del Codice penale (ovvero, come nel caso, l’articolo 516 del Codice penale) del leale esercizio del commercio (così la Cassazione nella sentenza n. 12033/2023).

Prendiamo ora in esame i dieci casi giudiziari registrati in Cassazione tra il 2021 e il 2025.

Intanto, osserviamo che nel caso di illecita aggiunta di solfiti è sempre stato contestato, oltre a quello di frode, il reato dell’articolo 440 del Codice penale nella forma dolosa, e non colposa come nel nostro caso (l’unica eccezione è quella riportata nella sentenza della Cassazione n. 35916/2025, in cui era contestato il reato di cui all’articolo 5, lettera d, della legge 283/1962), con condanna in un caso alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, poi ridotta a due anni in appello (Cassazione, sentenza n. 21901/2024), mentre in un altro caso il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura degli arresti domiciliari, poi annullata dal giudice del riesame (Cassazione, sentenza n. 33741/2021).

Ma il punto veramente importante è quando si può ritenere che l’aggiunta di solfiti in prodotti alimentari per cui ne è vietato l’uso integri effettivamente il grave delitto dell’articolo 440 del Codice penale.

Infatti, tale condotta costituisce senz’altro una adulterazione dell’alimento, perseguibile innanzitutto come frode commerciale; ma ben altra questione è se l’additivazione possa ritenersi concretamente pericolosa per la salute pubblica, come la disposizione normativa richiede secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale. Tanto è vero che in alcuni dei casi che stiamo esaminando l’imputazione non ha retto, e il giudice ha assolto, proprio per difetto di tale carattere.

Ora, non è scritto da nessuna parte quale sia la soglia oltre la quale la concentrazione di solfiti diventi effettivamente pericolosa, specie in assenza di specifica consulenza tecnica o perizia, che nei casi in esame non risulta essere stata disposta (senza dire, peraltro, che le stesse conclusioni dell’esperto potrebbero essere oscillanti in casi comparabili).

Nel 2016 l’Efsa, sulla base delle conclusioni provvisorie di un paneldi esperti, aveva indicato il limite di 0,7 mg/kg di solfiti come dose giornaliera accettabile; ma nella revisione del 2022 tale limite è stato eliminato, essendo stati ritenuti insufficienti i dati probanti.

Tornando alle sentenze, possiamo solo registrare che la condanna a due anni di reclusione (Cassazione, sentenza n. 21901/2024) ha riguardato la presenza nell’alimento di ione solfito nella quantità di 47 mg/kg, mentre in un altro caso, in cui si era accertata nel campione analizzato la quantità (non molto inferiore alla precedente) di 16-20 mg/kg, l’imputato è stato assolto (Cassazione, sentenza n. 10237/2024). E nel caso in cui il quantitativo di solfiti nell’alimento era risultato di 22 mg/kg fu contestato solo il reato di cui all’articolo 516 del Codice penale (Cassazione, sentenza n. 333/2025).

Lascia più tranquilli la decisione in cui è stato confermato il reato in presenza di ione solfito in ragione di 286 mg/kg, cioè, in misura quasi trenta volte superiore al limite (10 mg/l per i vini) che impone la segnalazione in etichetta (Cassazione, sentenza n. 12033/2023).

Non dimentichiamo, però, che nel caso citato sopra di shock anafilattico con gravi danni alla persona il quantitativo era pari a «10,7 g/kg» (ma più verosimilmente mg/kg), come riportato nella sentenza di Cassazione n. 22618/2014.

Qualche spunto può essere desunto dal fatto che l’aggiunta di solfiti non è esclusa in assoluto e che alcuni alimenti li contengono naturalmente. Ciò potrebbe indurre a imputare il reato di cui all’articolo 440 del Codice penale nei soli casi in cui il quantitativo di solfiti o di anidride solforosa sia rilevante.

Per esempio, il regolamento (CE) 1333/2008, allegato II, Parte E, punto 08.2, ammette per le preparazioni di carni (salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca) fino a 450 mg/kg di solfiti o anidride solforosa. Nondimeno l’effetto allergizzante potrebbe derivare dall’assunzione di un quantitativo anche di molto inferiore.

Un ragionevole equilibrio interpretativo per la configurazione dell’adulterazione di alimenti da ritenere pericolosa per la salute ai sensi di legge potrebbe essere quello di considerare sussistente il reato (che comunque non richiede la prova di un danno effettivo) nel caso di multipli di 10 mg/l (o kg), limite oltre il quale è obbligatoria l’indicazione in etichetta in prodotti come il vino.

Si noti che in casi come quelli commentati le difese hanno più volte hanno sostenuto che i solfiti non erano stati aggiunti, ma si trovavano in uno degli ingredienti impiegati (per esempio, nel disciplinare della salsiccia di Bra è previsto l’uso di vino bianco, che può legittimamente contenere solfiti). La giurisprudenza si è, però, ormai assestata sulla interpretazione che non rileva in senso esonerativo di responsabilità che i solfiti rinvenuti siano stati aggiunti piuttosto che trovarsi già in un ingrediente usato nella preparazione. Infatti, si osserva, ciò che interessa è che quel determinato prodotto non possa contenere l’additivo, in modo da renderlo pericoloso per salute, a prescindere da come è finito nell’alimento messo in commercio.

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