LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 126, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore, tra l’altro, relativo agli alimenti e alla sicurezza alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. L’articolo 126 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono le condizioni per l’ingresso nell’Unione di animali e merci e stabilisce che tali condizioni devono identificare gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
(3) La normativa dell’Unione stabilisce requisiti rigorosi in materia di igiene per i prodotti di origine animale. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio impone inoltre agli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi di provvedere affinché l’importazione avvenga esclusivamente se il paese terzo figura in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti. L’articolo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 specifica i codici della nomenclatura combinata o le voci del sistema armonizzato (codici NC/SA) dei prodotti di origine animale di cui è consentito l’ingresso nell’Unione solo da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco per tali prodotti di origine animale. Al fine di garantire la conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla normativa dell’Unione e assicurare la coerenza tra l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e l’articolo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2292, è opportuno includere in quest’ultima disposizione i codici NC/SA di alcuni prodotti di origine animale che ancora non vi figurano, segnatamente quelli concernenti le preparazioni alimentari a base di prodotti lattiero-caseari e di prodotti della pesca.
(4) L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 individua gli animali e i prodotti di origine animale cui si applicano prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive e i loro residui, i contaminanti e i residui di antiparassitari, conformemente agli articoli da 6 a 12 di tale regolamento delegato. Le prescrizioni di cui alla direttiva 96/22/CE del Consiglio, al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamate agli articoli da 9 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, si applicano ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti della pesca, compresi quelli i cui codici NC/SA non sono stati inclusi nell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292. I codici NC/SA di tali prodotti dovrebbero pertanto essere inclusi nell’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento delegato.
(5) L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 individua gli animali e i prodotti di origine animale cui si applicano prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive e i loro residui, i contaminanti e i residui di antiparassitari. I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati e trasformati figurano nell’allegato I, parte seconda, capitolo 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. In genere, tuttavia, la produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini avvengono nell’ambiente naturale. Nella produzione acquicola, contrariamente ad altre specie, non sono somministrati mangimi o altre sostanze, salvo nel caso in cui tale produzione avvenga in locali a terra. Per questo motivo un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive e dei loro residui, dei contaminanti e dei residui di antiparassitari è giustificato solo per la produzione a terra. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 contiene un elenco di prodotti di origine animale esclusi dall’applicazione delle prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive e i loro residui, i contaminanti e i residui di antiparassitari. I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati e trasformati dovrebbero pertanto essere aggiunti a tale elenco, salvo nel caso in cui la produzione avvenga in locali a terra.
(6) L’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti specifici in materia di igiene per i prodotti della pesca. L’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti specifici in materia di igiene per i prodotti lattiero-caseari. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 853/2004 impone inoltre agli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi di provvedere affinché l’importazione avvenga esclusivamente se lo stabilimento da cui i prodotti sono stati spediti ed ottenuti o preparati figura in un elenco di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti, ove applicabile. L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 stabilisce che è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale per cui sono fissati i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e i cui codici NC/SA figurano nel medesimo articolo, solo se tali partite sono spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625. Al fine di garantire la conformità ai requisiti specifici di cui all’allegato III, sezioni VIII e IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per motivi di coerenza, è opportuno includere nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 i codici NC/SA concernenti le preparazioni alimentari a base di prodotti lattiero-caseari e di prodotti della pesca che ancora non vi figurano.
(7) L’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 stabilisce che è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti della pesca i cui codici NC/SA figurano nel medesimo articolo solo se sono state ottenute o preparate, in ogni fase della produzione, in uno stabilimento a terra, in una nave officina o nave congelatrice, o sono state conservate in un deposito frigorifero o in una nave reefer che figurano in un elenco redatto e aggiornato conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblicato dalla Commissione. Al fine di garantire la conformità ai requisiti specifici di cui all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per motivi di coerenza, è opportuno includere nell’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 i codici NC/SA concernenti le preparazioni alimentari a base di prodotti della pesca che ancora non vi figurano.
(8) L’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 impone agli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi di provvedere affinché l’importazione avvenga esclusivamente se tali prodotti sono accompagnati da certificati e documenti, ove applicabile. L’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 specifica i codici NC/SA dei prodotti di origine animale di cui è consentito l’ingresso nell’Unione solo se sono accompagnati da un certificato ufficiale. Al fine di garantire la conformità ai requisiti specifici di cui all’allegato III, sezioni VIII e IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per motivi di coerenza, è opportuno includere nell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 i codici NC/SA concernenti le preparazioni alimentari a base di prodotti lattiero-caseari e di prodotti della pesca che ancora non vi figurano,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 è così modificato:
1) all’articolo 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) le voci del sistema armonizzato («voci SA») 0901 , 1301 , 1702 , 1806 , 1901 , 2103 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3203 , 3204 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3823 , 3824 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 o 9602 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10 ;»;
2) l’articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) prodotti di origine animale per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, capitoli da 2 a 5, 15 e 16, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e le sottovoci del sistema armonizzato («sottovoci SA») di cui alle voci SA 0901 , 1901 , 2103 , 2105 , 3501 , 3502 e 3504 ;»;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) il quarto trattino è sostituito dal seguente:
«— ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili, e»;
ii) è aggiunto il quinto trattino seguente:
«— ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, salvo nel caso dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati di allevamento allevati in locali a terra.»;
3) all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) le sottovoci SA di cui alle voci 1702 , 1806 , 1901 , 2103 , 2105 , 2106 , 2301 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 4101 , 4102 o 4103 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10 ;»;
4) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Prescrizioni speciali relative ai prodotti della pesca
Le partite di prodotti della pesca per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui alle voci 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0306 , 0307 , 0308 , 0309 , 1504 , 1516 , 1517 , 1603 , 1604 , 1605 , 2103 o 2106 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell’Unione per essere immesse in commercio solo se sono state ottenute o preparate, in ogni fase della produzione, in uno stabilimento a terra, in una nave officina o nave congelatrice, o sono state conservate in un deposito frigorifero o in una nave reefer che figurano in un elenco redatto e aggiornato conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblicato dalla Commissione.»;
5) all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) le voci SA 0901 , 1702 , 1806 , 1901 , 2103 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 o 9602 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10 ;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN