Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1305 della Commissione dell’11 giugno 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione europea serie L del 12 giugno 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 126, paragrafo 3, e l’articolo 129, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l’articolo 238, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione stabilisce norme e un modello di certificato per le importazioni nell’Unione dagli Stati Uniti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano.
(2) L’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con l’articolo 107, paragrafo 2, dello stesso regolamento, stabilisce che gli operatori in paesi terzi non devono impiegare medicinali antimicrobici negli animali allo scopo di promuoverne la crescita o di aumentarne la produttività. Dall’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 consegue che non devono essere utilizzati relativamente agli animali o ai prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione neppure i medicinali contenenti gli antimicrobici inclusi nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione integra il regolamento (UE) 2019/6 stabilendo condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi destinati alla produzione di alimenti e di partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati da paesi terzi nell’Unione.
(4) L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/905 prevede, tra l’altro, che le partite di animali vivi destinati alla produzione di alimenti e le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano possano entrare nell’Unione solo se sono corredate di un certificato ufficiale attestante la conformità alle norme dell’Unione sull’impiego dei medicinali antimicrobici stabilite all’articolo 3 dello stesso regolamento delegato.
(5) È pertanto opportuno inserire nel modello di certificato di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 un attestato concernente la conformità a tali norme dell’Unione.
(6) Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell’Unione, è opportuno aggiornare il modello di certificato di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641, anche per quanto riguarda i riferimenti, le note e gli elementi strutturali, sostituendolo con il modello di certificato che figura nell’allegato del presente regolamento.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641.
(8) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione dagli Stati Uniti di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, dovute alle modifiche apportate all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 dal presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare l’uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati ufficiali rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2026, continua a essere autorizzato, per l’ingresso nell’Unione dagli USA di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, l’uso di certificati ufficiali rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2026.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO
«ALLEGATO
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DAGLI STATI UNITI D’AMERICA DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Parte I: descrizione della partita

PAESECertificato sanitario/ufficiale per l’UE
I.1.Speditore/esportatore I.2.Riferimento del certificatoI.2a.Riferimento IMSOC
 Nome CODICE QR
 Indirizzo I.3.Autorità centrale competente
 PaeseCodice ISO del paeseI.4.Autorità locale competente
I.5.Destinatario/importatore I.6.Operatore responsabile della partita 
 Nome  Nome 
 Indirizzo  Indirizzo 
 PaeseCodice ISO del paese PaeseCodice ISO del paese
I.7.Paese di origineCodice ISO del paeseI.9.Paese di destinazioneCodice ISO del paese
I.8.Regione di origineCodiceI.10.Regione di destinazioneCodice
I.11.Luogo di spedizione I.12.Luogo di destinazione 
 NomeN. di registrazione/di riconoscimento NomeN. di registrazione/di riconoscimento
 Indirizzo  Indirizzo 
 PaeseCodice ISO del paese PaeseCodice ISO del paese
I.13.Luogo di caricoI.14.Data e ora della partenza
I.15.Mezzo di trasportoI.16.Posto di controllo frontaliero di ingresso
  Aeromobile NaveI.17.Documenti di accompagnamento
  Treno Veicolo stradale TipoCodice
 Identificazione PaeseCodice ISO del paese
 Riferimento del documento commerciale 
I.18.Temperatura di trasporto☐ Ambiente Di refrigerazione Di congelamento
I.19Numero del contenitore/numero del sigillo
 N. del contenitoreN. del sigillo 
I.20.Certificato come o per
 ☐ Prodotti destinati al consumo umano☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano Centro di spedizione Ulteriore trasformazione
I.21. Per il transitoI.22. Per il mercato interno
Paese terzoCodice ISO del paeseI.23. 
I.24.Numero totale di colliI.25.Quantità totaleI.26.Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27.Descrizione della partita
Codice NCSpecie      
  Deposito frigorifero  Tipo di imballaggio Peso netto
  Tipo di trattamento Natura del prodottoNumero di colli Lotto n.
☐ Consumatore finaleData di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione   

Parte II: certificazione

PAESEModello di certificato US-LBM-HC
 II. Informazioni sanitarieII.a.Riferimento del certificatoII.b.Riferimento IMSOC
II.1. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto certifica che: II.1.1. i prodotti descritti nel presente certificato sono conformi alle pertinenti norme e prescrizioni statunitensi di cui al programma degli Stati Uniti per il controllo regolamentare dei molluschi e sono stati prodotti nel rispetto di tali norme e prescrizioni;   II.1.2. l’etichetta dei prodotti descritti nel presente certificato indica che tali prodotti non sono destinati ad essere immersi in acque dell’Unione o a venire a contatto con tali acque;   II.1.3. tutti i molluschi di provenienza estera utilizzati nei prodotti descritti nel presente certificato provengono da paesi terzi o loro regioni elencati nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e da stabilimenti/zone di coltura da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati.   (1) (7) II.2. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che [i molluschi bivalvi vivi] (1) [gli echinodermi vivi] (1) [i tunicati vivi] (1) [i gasteropodi marini vivi] (1) provenienti dall’acquacoltura a terra e i prodotti di origine animale da essi derivati di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali di acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione (8).   (2) (3) [II.3. Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi (4di specie elencate destinati al consumo umano Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali acquatici di cui alla casella I.27 della parte I soddisfano: II.3.1. le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione stabilite all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) (5) e b), all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;   II.3.2. le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione dei prodotti cui si applica il presente certificato stabilite all’articolo 167, lettera a), lettera c), punti ii) e iii), e lettera d), e all’articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.] Note Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Parte I Casella I.8. : regione di origine: indicare uno Stato di raccolta negli Stati Uniti e un codice della zona di produzione riconosciuta. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente.   (2) La parte II.3. del presente certificato sanitario/ufficiale si applica solo ai seguenti prodotti di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano: (a) molluschi delle specie elencate trasportati senza acqua, imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;   (b) molluschi delle specie elencate trasportati senza acqua, destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;   (c) molluschi delle specie elencate trasportati senza acqua, imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.   (3) La parte II.3 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica e deve essere cancellata se la partita è costituita da animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci.   (4) Specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.   (5) Qualora la malattia sia pertinente e debba essere segnalata.   (6) Deve essere firmato da: — un veterinario ufficiale quando l’attestato di sanità animale nella parte II.3 è compilato;   — un certificatore o un veterinario ufficiale quando l’attestato di sanità animale nella parte II.3 è cancellato.   (7) Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.   (8) O elencati in altri atti di esecuzione adottati conformemente all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2023/905.
[Veterinario ufficiale] (1) (6)/[Certificatore] (1) (6)
Nome e cognome (in stampatello)   
Data Qualifica e titolo 
Timbro Firma 

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