Ai più attenti del settore sicuramente non sarà sfuggita quella dicitura dell’art. 1 del regolamento CE 853/2004 che recita “salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica al commercio al dettaglio”, dove per commercio al dettaglio viene intesa anche l’attività di somministrazione effettuata da ristoranti, attività similari e la ristorazione collettiva (art. 3 del regolamento CE 178/2002).
Eppure, nonostante l’esclusione dal campo di applicazione del citato regolamento delle attività di vendita al dettaglio e somministrazione, ribadito anche dalle linee guida applicative della Conferenza Stato Regione (accordo n. 2477 del 9 febbraio 2006), la circolare del 17 febbraio scorso emanata dal ministero della Salute fornisce chiarimenti applicativi riguardanti l’allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera d, punto 1 del regolamento CE 853/2004, in merito alle preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi.
Per farla breve, detto nella lingua dei palati più raffinati, sushi, pesce fresco marinato e carpacci, dovranno essere preparati da pesce congelato.
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Pesce crudo. Arrivano le regole del Ministero
I chiarimenti e gli adempimenti a carico degli operatori del settore.
Ai più attenti del settore sicuramente non sarà sfuggita quella dicitura dell’art. 1 del regolamento CE 853/2004 che recita “salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica al commercio al dettaglio”, dove per commercio al dettaglio viene intesa anche l’attività di somministrazione effettuata da ristoranti, attività similari e la ristorazione collettiva (art. 3 del regolamento CE 178/2002).
Eppure, nonostante l’esclusione dal campo di applicazione del citato regolamento delle attività di vendita al dettaglio e somministrazione, ribadito anche dalle linee guida applicative della Conferenza Stato Regione (accordo n. 2477 del 9 febbraio 2006), la circolare del 17 febbraio scorso emanata dal ministero della Salute fornisce chiarimenti applicativi riguardanti l’allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera d, punto 1 del regolamento CE 853/2004, in merito alle preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi.
Per farla breve, detto nella lingua dei palati più raffinati, sushi, pesce fresco marinato e carpacci, dovranno essere preparati da pesce congelato.
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