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Home » Moca. Come dare evidenza della loro idoneita’
Moca. Come dare evidenza della loro idoneita’
Immissione sul mercato UE, prove di idoneità e responsabilità.
Non bisogna chiedere al regolamento di rispondere ad ogni esigenza operativa che deriva dall’applicazione dello stesso, ma è necessario organizzare la propria attività in modo da renderlo efficace e da assicurare che queste stesse attività siano documentate adeguatamente, a beneficio dei clienti e per gli organi competenti al controllo.
Se viene affermata la conformità del materiale o di un oggetto al regolamento, e quindi l’idoneità dello stesso al contatto con gli alimenti, è anche necessario essere in grado di produrre elementi di fatto, prove, che possano assicurare la veridicità di quanto si afferma e, per quanto riguarda soprattutto le materie prime, assicurare nel tempo tale idoneità.
Le direttive di prodotto impongono al fabbricante di produrre documenti che sono prescritti dalla direttiva stessa, proprio con la finalità di tracciare il percorso che ha portato ad affermare la conformità del prodotto alla direttiva specifica. Il fatto che il regolamento CE 1935/2004 non preveda questa prescrizione non significa che il fabbricante sia libero di attestare l’idoneità del prodotto al contatto con gli alimenti senza preoccuparsi di dare evidenza della veridicità di quanto afferma. Da aggiungere che, considerando il regolamento una norma speciale rispetto alle norme di prodotto, per esempio alla Direttiva Macchine, il contatto con gli alimenti è contemplato anche tra i rischi previsti dalla direttiva di prodotto, che il fabbricante deve affrontare e spiegare come sono stati affrontati.
Eppure la chiave per assicurare la conformità del prodotto e quindi dei materiali alle norme è qui: verificare con idonei strumenti tecnici la conformità di materiali e prodotti e controllare che tale conformità venga mantenuta nel tempo.
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