L’importatore che abbia immesso sul mercato nazionale un
prodotto alimentare contaminato da Salmonella non va esente da responsabilità in
quanto tenuto a verificare la conformità del prodotto (sia o meno confezionato)
ai requisiti stabiliti dalla legge e la corrispondenza delle indicazioni sulle
etichette, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio.
Home » Immissione di un prodotto alimentare contaminato da Salmonella, l’importatore è responsabile
Immissione di un prodotto alimentare contaminato da Salmonella, l’importatore è responsabile
Cassazione penale, sentenza n. 4593 del 5 aprile 2000 (riferimenti normativi: articolo 12 della legge 283/1962)
L’importatore che abbia immesso sul mercato nazionale un
prodotto alimentare contaminato da Salmonella non va esente da responsabilità in
quanto tenuto a verificare la conformità del prodotto (sia o meno confezionato)
ai requisiti stabiliti dalla legge e la corrispondenza delle indicazioni sulle
etichette, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Etichettatura, come indicare gli “sciroppi di zucchero”
Reati alimentari: le modifiche al Codice penale
Legge 21 aprile 2026, n. 75
Regolamento delegato (UE) 2026/252 della Commissione del 2 febbraio 2026