Il prossimo 20 luglio entrerà in applicazione il regolamento di esecuzione (UE) 828/2014 relativo all’informazione ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
Si tratta dell’ultima tappa di un percorso di riforma che ha sancito la transizione degli alimenti senza glutine o a ridotto contenuto di glutine dalla categoria dei dietetici (che assieme agli alimenti per la prima infanzia ricadono nella macrocategoria dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, i cosiddetti Adap) a quella dei prodotti alimentari di uso comune e, in quanto tali, disciplinati dal regolamento (UE) 1169/2011, che detta le norme inerenti agli aspetti generali dell’etichettatura degli alimenti.
Per capire le nuove prescrizioni, tuttavia, è indispensabile fornire alcuni cenni sul percorso di inquadramento giuridico dei prodotti “senza glutine”e “a ridotto contenuto di glutine”.
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Glutine in etichetta Come cambia la normativa
Dal 20 luglio, al via le nuove norme sull’ informazione al consumatore.
Si tratta dell’ultima tappa di un percorso di riforma che ha sancito la transizione degli alimenti senza glutine o a ridotto contenuto di glutine dalla categoria dei dietetici (che assieme agli alimenti per la prima infanzia ricadono nella macrocategoria dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, i cosiddetti Adap) a quella dei prodotti alimentari di uso comune e, in quanto tali, disciplinati dal regolamento (UE) 1169/2011, che detta le norme inerenti agli aspetti generali dell’etichettatura degli alimenti.
Per capire le nuove prescrizioni, tuttavia, è indispensabile fornire alcuni cenni sul percorso di inquadramento giuridico dei prodotti “senza glutine”e “a ridotto contenuto di glutine”.
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