In tema di delega di funzioni al delegante incombe,
comunque, un compito di vigilanza e di controllo, che si realizza, a maggior
ragione, nella fase seguente alla comunicazione dell’esito delle analisi,
nell’adottare misure idonee atte ad adeguare la qualità delle acque. Il
responsabile dell’acquedotto, quindi, non risponde per avere per colpa fornito
al consumo umano acque inidonee, bensì per la volontaria omessa adozione delle
misure idonee ad adeguare la qualità dell’acqua.
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Fornitura di acque destinate al consumo umano
Cassazione penale, sentenza n. 5633 del 16 maggio 2000 (riferimenti normativi: articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 236/1998; articolo 26 della legge 36/1994)
In tema di delega di funzioni al delegante incombe,
comunque, un compito di vigilanza e di controllo, che si realizza, a maggior
ragione, nella fase seguente alla comunicazione dell’esito delle analisi,
nell’adottare misure idonee atte ad adeguare la qualità delle acque. Il
responsabile dell’acquedotto, quindi, non risponde per avere per colpa fornito
al consumo umano acque inidonee, bensì per la volontaria omessa adozione delle
misure idonee ad adeguare la qualità dell’acqua.
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