Sulla base dell’articolo 30 del Trattato Ce e dell’articolo 14
della direttiva del Consiglio n. 112/79/Cee, è ammissibile la normativa
nazionale in base alla quale l’etichettatura dei prodotti alimentari e le
relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore il consumatore
in merito alle caratteristiche di tali prodotti. Sulla base dell’articolo 30 del
Trattato e dell’articolo 14 della direttiva del Consiglio n. 112/79/Cee, non è
ammissibile la normativa nazionale che imponga l’uso di una lingua determinata
per l’etichettatura dei prodotti alimentari anche qualora la diversa lingua
utilizzata sia facilmente compresa dagli acquirenti oppure nel caso in cui
l’informazione dell’acquirente venga garantita altrimenti.
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Etichettatura dei prodotti alimentari
Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 12 settembre 2000, causa C-366/98
Sulla base dell’articolo 30 del Trattato Ce e dell’articolo 14
della direttiva del Consiglio n. 112/79/Cee, è ammissibile la normativa
nazionale in base alla quale l’etichettatura dei prodotti alimentari e le
relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore il consumatore
in merito alle caratteristiche di tali prodotti. Sulla base dell’articolo 30 del
Trattato e dell’articolo 14 della direttiva del Consiglio n. 112/79/Cee, non è
ammissibile la normativa nazionale che imponga l’uso di una lingua determinata
per l’etichettatura dei prodotti alimentari anche qualora la diversa lingua
utilizzata sia facilmente compresa dagli acquirenti oppure nel caso in cui
l’informazione dell’acquirente venga garantita altrimenti.
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