Marchio celebre – Utilizzazione in un settore di
mercato diverso – Tutela – Limite dei diritti preesistenti.
Nel conflitto tra il titolare di un marchio celebre ed il
terzo che ne abbia registrato uno identico, ma diretto a distinguere prodotti
diversi da quelli contrassegnati dal predetto titolare non viene in rilievo
l’effetto automaticamente estensivo conseguente alla naturale espansività
compresa dentro un certo comparto di mercato, ma piuttosto il potenziale
ampliamento dello sfruttamento del segno, oltre la sua funzione
individualizzante ed in considerazione del suo effetto soggettivo. Pertanto,
mentre può riconoscersi tutela a quelle situazioni che conseguono al cosiddetto
merchandising – cioè all’utilizzazione che il titolare persegue di un marchio
dentro un settore di mercato diverso da quello nel quale lo stesso ha assunto
notorietà – non può comunque pretendersi che la notorietà del marchio tolga i
diritti che a questo sfruttamento ulteriore preesistono (nella specie la Corte
ha ritenuto che esattamente nella fase di merito era stata applicata la legge n.
929 del 1942, nel testo anteriore alla riforma del 1992).
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Esclusività del marchio
Cassazione civile, sentenza n. 8409 del 25 agosto 1998 (udienza del 26 novembre 1997)
Marchio celebre – Utilizzazione in un settore di
mercato diverso – Tutela – Limite dei diritti preesistenti.
Nel conflitto tra il titolare di un marchio celebre ed il
terzo che ne abbia registrato uno identico, ma diretto a distinguere prodotti
diversi da quelli contrassegnati dal predetto titolare non viene in rilievo
l’effetto automaticamente estensivo conseguente alla naturale espansività
compresa dentro un certo comparto di mercato, ma piuttosto il potenziale
ampliamento dello sfruttamento del segno, oltre la sua funzione
individualizzante ed in considerazione del suo effetto soggettivo. Pertanto,
mentre può riconoscersi tutela a quelle situazioni che conseguono al cosiddetto
merchandising – cioè all’utilizzazione che il titolare persegue di un marchio
dentro un settore di mercato diverso da quello nel quale lo stesso ha assunto
notorietà – non può comunque pretendersi che la notorietà del marchio tolga i
diritti che a questo sfruttamento ulteriore preesistono (nella specie la Corte
ha ritenuto che esattamente nella fase di merito era stata applicata la legge n.
929 del 1942, nel testo anteriore alla riforma del 1992).
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