Il Consorzio fra i Caseifici
Altopiano di Asiago
può utilizzare
la dicitura “Asiago”
sulle confezioni
del formaggio “comune”
di sua produzione.
Il preuso del marchio
rispetto al riconoscimento
della Dop Asiago,
insieme alla buona fede,
è, infatti, riconosciuto
elemento sufficiente
a non dare luogo
ad alcuna evocazione
della Dop.
Home » Dop e Igp. L’evocazione è (quasi) sempre illecita
Dop e Igp. L’evocazione è (quasi) sempre illecita
Riflessioni su una recente sentenza della Cassazione.
Altopiano di Asiago
può utilizzare
la dicitura “Asiago”
sulle confezioni
del formaggio “comune”
di sua produzione.
Il preuso del marchio
rispetto al riconoscimento
della Dop Asiago,
insieme alla buona fede,
è, infatti, riconosciuto
elemento sufficiente
a non dare luogo
ad alcuna evocazione
della Dop.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2105 della Commissione del 14 settembre 2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2078 della Commissione del 9 settembre 2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2017 della Commissione del 2 settembre 2026
Regolamento delegato (UE) 2026/1304 della Commissione del 12 giugno 2026