Il Consorzio fra i Caseifici
Altopiano di Asiago
può utilizzare
la dicitura “Asiago”
sulle confezioni
del formaggio “comune”
di sua produzione.
Il preuso del marchio
rispetto al riconoscimento
della Dop Asiago,
insieme alla buona fede,
è, infatti, riconosciuto
elemento sufficiente
a non dare luogo
ad alcuna evocazione
della Dop.
Home » Dop e Igp. L’evocazione è (quasi) sempre illecita
Dop e Igp. L’evocazione è (quasi) sempre illecita
Riflessioni su una recente sentenza della Cassazione.
Altopiano di Asiago
può utilizzare
la dicitura “Asiago”
sulle confezioni
del formaggio “comune”
di sua produzione.
Il preuso del marchio
rispetto al riconoscimento
della Dop Asiago,
insieme alla buona fede,
è, infatti, riconosciuto
elemento sufficiente
a non dare luogo
ad alcuna evocazione
della Dop.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Decreto 8 maggio 2026 – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1185 della Commissione del 2 giugno 2026
Etichettatura, come indicare gli “sciroppi di zucchero”
Reati alimentari: le modifiche al Codice penale