Sussiste il delitto di frode in commercio avente ad oggetto prodotti alimentari a denominazione d’origine protetta qualora non vengano rispettate tutte le disposizioni del relativo disciplinare.
La vicenda giudiziaria esaminata dalla Cassazione ha riguardato un vino di alto pregio qualitativo e commerciale quale il “Barolo”. In primo grado, il Tribunale aveva condannato i titolari di un’azienda del settore per i delitti di cui agli articoli 515 e 517-bis del codice penale nella forma del tentativo per aver detenuto per la vendita un rilevante numero di bottiglie di vino etichettate come Barolo Docg, in violazione del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, assumendo che le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento fossero state effettuate non soltanto presso la cantina di Monforte d’Alba, ma anche presso uno stabilimento sito in Dogliani, comune non compreso nella zona di produzione del vino Barolo. In appello, la decisione veniva ribaltata, esitando in assoluzione degli imputati, e il Procuratore generale proponeva ricorso.
La primitiva sentenza di condanna riposava su di una serie di elementi indiziari inerenti ai consumi d’acqua, lo smaltimento delle acque reflue, la pressatura dell’uva, lo smaltimento delle vinacce, ricostruiti sulla base di documenti e testimonianze, da cui veniva tratto il convincimento che le uve raccolte nei vigneti di Monforte d’Alba non venissero integralmente vinificate e invecchiate nella zona stabilita dal disciplinare, ma in parte trasportate nella cantina di Dogliani. Secondo il Procuratore ricorrente, il giudice di secondo grado non aveva fornito una razionale e adeguata motivazione delle ragioni che l’avevano portato a ritenere prevalenti gli elementi difensivi.
La Cassazione si è limitata nell’occasione ad annullare la sentenza assolutoria per vizio di motivazione, rinviando il caso alla Corte d’Appello in altra composizione di giudicanti, ma ha implicitamente riconosciuto in linea di principio che le suddette violazioni del disciplinare sono idonee a integrare il reato contestato.
Già in precedenza la Cassazione era pervenuta all’affermazione che lo sviamento da una qualsiasi disposizione del disciplinare che governa un determinato settore agroalimentare impedisce di fregiare il prodotto risultante con la denominazione protetta. In tal caso, infatti, esso è privo di una o più delle caratteristiche qualitative identificatrici che deve possedere perché si possa legittimamente attribuirgli quella denominazione.
Home » Denominazione di origine protetta: se il disciplinare non viene rispettato, è frode in commercio
Denominazione di origine protetta: se il disciplinare non viene rispettato, è frode in commercio
Cassazione penale, sentenza n. 42609 del 10 novembre 2022 (udienza del 23 settembre 2022 – riferimenti normativi: articoli 515 e 517-bis del codice penale)
Sussiste il delitto di frode in commercio avente ad oggetto prodotti alimentari a denominazione d’origine protetta qualora non vengano rispettate tutte le disposizioni del relativo disciplinare.
La vicenda giudiziaria esaminata dalla Cassazione ha riguardato un vino di alto pregio qualitativo e commerciale quale il “Barolo”. In primo grado, il Tribunale aveva condannato i titolari di un’azienda del settore per i delitti di cui agli articoli 515 e 517-bis del codice penale nella forma del tentativo per aver detenuto per la vendita un rilevante numero di bottiglie di vino etichettate come Barolo Docg, in violazione del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, assumendo che le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento fossero state effettuate non soltanto presso la cantina di Monforte d’Alba, ma anche presso uno stabilimento sito in Dogliani, comune non compreso nella zona di produzione del vino Barolo. In appello, la decisione veniva ribaltata, esitando in assoluzione degli imputati, e il Procuratore generale proponeva ricorso.
La primitiva sentenza di condanna riposava su di una serie di elementi indiziari inerenti ai consumi d’acqua, lo smaltimento delle acque reflue, la pressatura dell’uva, lo smaltimento delle vinacce, ricostruiti sulla base di documenti e testimonianze, da cui veniva tratto il convincimento che le uve raccolte nei vigneti di Monforte d’Alba non venissero integralmente vinificate e invecchiate nella zona stabilita dal disciplinare, ma in parte trasportate nella cantina di Dogliani. Secondo il Procuratore ricorrente, il giudice di secondo grado non aveva fornito una razionale e adeguata motivazione delle ragioni che l’avevano portato a ritenere prevalenti gli elementi difensivi.
La Cassazione si è limitata nell’occasione ad annullare la sentenza assolutoria per vizio di motivazione, rinviando il caso alla Corte d’Appello in altra composizione di giudicanti, ma ha implicitamente riconosciuto in linea di principio che le suddette violazioni del disciplinare sono idonee a integrare il reato contestato.
Già in precedenza la Cassazione era pervenuta all’affermazione che lo sviamento da una qualsiasi disposizione del disciplinare che governa un determinato settore agroalimentare impedisce di fregiare il prodotto risultante con la denominazione protetta. In tal caso, infatti, esso è privo di una o più delle caratteristiche qualitative identificatrici che deve possedere perché si possa legittimamente attribuirgli quella denominazione.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’