IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007», come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e, in particolare, gli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 159;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva, e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», così come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, ai sensi del quale il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante «Disposizioni per la etichettatura d’origine dell’olio extravergine di oliva, dell’olio di oliva vergine e dell’olio di oliva», e, in particolare, l’art. 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera b), e l’art. 3, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, di approvazione del «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Vista la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata dalla Corte dei conti il 13 febbraio 2025, al n. 170, recante «Gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2026»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021, recante «Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313» e, in particolare, l’art. 4;
Considerata la necessità di semplificare e di aggiornare le disposizioni che regolano la permanenza di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell’elenco nazionale di cui all’art. 4, comma 1, del predetto decreto ministeriale 7 ottobre 2021;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell’11 giugno 2026;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all’art. 4 del decreto 7 ottobre 2021
1. All’art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La cancellazione dall’elenco nazionale è disposta dalla regione o dalla provincia autonoma, o dalla C.C.I.A.A. ai sensi del successivo comma 6, su domanda dell’interessato o d’ufficio. La cancellazione d’ufficio è disposta nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell’espletamento dell’attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini ovvero nel caso in cui l’iscritto non produca alla competente regione, provincia autonoma o C.C.I.A.A., entro il 30 novembre del quinto anno successivo all’iscrizione o all’ultimo rinnovo d’iscrizione, documentazione idonea a dimostrare l’attività svolta. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, la regione o la provincia autonoma comunica l’avvio del procedimento di cancellazione dall’elenco e l’interessato ha la possibilità di produrre, entro il termine di dieci giorni, documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza di gravi inadempienze e/o l’attività effettivamente svolta. Per documentazione idonea si intende attestati rilasciati da capi panel, di cui all’art. 3, comma 7, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia COI vigente, ad almeno cinque giornate di assaggio, tenute nel quinquennio successivo all’anno d’iscrizione o all’anno del precedente rinnovo d’iscrizione, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Entro il 28 febbraio di ogni anno, l’elenco in forma aggregata dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva, vergini ed extra vergini aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente è comunicato da ogni regione o provincia autonoma al Ministero-PQA. Il Ministero provvede alla pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale entro il 31 marzo di ogni anno»;
c) il comma 10 è abrogato.
Art. 2
Istanza di reiscrizione
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tecnici e gli esperti già iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 4, comma 1, del decreto 7 ottobre 2021, per i quali, prima della predetta pubblicazione, è stata disposta la cancellazione ai sensi dell’art. 4, comma 10, dello stesso decreto, possono presentare alla competente regione, provincia autonoma o C.C.I.A.A., istanza motivata di reiscrizione nel predetto elenco.
2. All’esito dell’istruttoria condotta nel rispetto delle garanzie partecipative e procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l’accoglimento dell’istanza presentata ai sensi del comma 1 priva di effetti la cancellazione, determina il reinserimento dell’interessato nell’elenco con effetto dalla prima iscrizione ed è comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 ottobre 2021, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Per i tecnici ed esperti iscritti in elenco antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il primo quinquennio di cui all’art. 4, comma 5, del decreto 7 ottobre 2021, decorre dalla data della predetta pubblicazione.
2. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e acquista efficacia dal giorno della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2026
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 970