IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato concluso dall’Unione mediante decisione (UE) 2019/848 del Consiglio.
(2) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) («Consiglio dei membri») può prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l’applicazione delle disposizioni dell’accordo.
(3) Durante la sua 123a sessione del giugno 2026 si prevede che il Consiglio dei membri adotti due decisioni relative al metodo di valutazione organolettica dell’olio d’oliva vergine.
(4) Le decisioni del COI se adottate produrranno effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del COI e saranno tali da incidere sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare le norme sui controlli di conformità dell’olio d’oliva adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 90 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5) Le decisioni da adottare sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell’olio d’oliva della Commissione e degli Stati membri. Tali decisioni contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore, istituendo un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere l’adozione di tali decisioni.
(6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, per quanto riguarda il metodo di valutazione organolettica dell’olio d’oliva vergine.
(7) Se l’adozione di tali decisioni è rinviata affinché abbia luogo uno scambio di corrispondenza prima della 124a sessione del Consiglio dei membri, a causa del fatto che alcuni membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nella presente decisione dovrebbe essere adottata a nome dell’Unione mediante scambio di lettere.
(8) Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora essi risultino da modifiche relative alle decisioni da adottare per quanto riguarda il metodo di valutazione organolettica dell’olio d’oliva vergine.
(9) Al fine di salvaguardare l’interesse dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere che l’adozione di tali decisioni sia rinviata, qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 124a sessione del Consiglio dei membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Unione sostiene l’adozione delle due decisioni seguenti relative al metodo di valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine da parte del Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) nella 123a sessione del giugno 2026 o in uno scambio di lettere che abbia luogo prima della 124a sessione:
— la revisione 3 del documento COI/T.20/Doc. N. 5 «Bicchiere per l’assaggio di oli»;
— la revisione 2 del documento COI/T.20/Doc. N. 6 relativo alla guida all’installazione di un locale per l’assaggio.
Articolo 2
I rappresentanti dell’Unione in seno al Consiglio dei membri del COI possono approvare adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio, se tali adeguamenti tecnici risultano dalle revisioni apportate ai due documenti di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati scientifici o tecnici presentati prima o durante la 123a sessione del Consiglio dei membri del COI, i rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI chiedono che l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 1 sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. PANAYIOTOU