In tema di alimenti, la comunicazione del risultato delle
analisi, prevista dall’art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962 n. 283,
non richiede specifiche forme, atteso che la stessa ha il solo scopo di mettere
l’interessato nella condizione di esercitare il proprio diritto di richiedere la
revisione delle analisi. Conseguentemente la stessa può avvenire anche con
l’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., dal cui ricevimento decorrerà
il termine di giorni quindici previsto, ex art. 1, comma quarto, legge 283 del
1962, per avanzare la richiesta di revisione.
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Comunicazione del risultato delle analisi
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 29248 del 3 agosto 2005 (udienza del 15 giugno 2005)
In tema di alimenti, la comunicazione del risultato delle
analisi, prevista dall’art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962 n. 283,
non richiede specifiche forme, atteso che la stessa ha il solo scopo di mettere
l’interessato nella condizione di esercitare il proprio diritto di richiedere la
revisione delle analisi. Conseguentemente la stessa può avvenire anche con
l’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., dal cui ricevimento decorrerà
il termine di giorni quindici previsto, ex art. 1, comma quarto, legge 283 del
1962, per avanzare la richiesta di revisione.
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