Il reato di cui all’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 non è integrato esclusivamente dall’originaria violazione in sede produttiva dei limiti all’uso dell’additivo, ma pure dalla sua presenza in sé nel prodotto, allorché la sostanza si trovi spontaneamente negli ingredienti utilizzati.
La sentenza in commento esprime un orientamento contrastato da altre decisioni, che viene fatto discendere sia dalla descrizione normativa della fattispecie penale sia dalla sua natura, quale forma di tutela anticipata della salute.
Si apprende dalla narrativa che un soggetto era stato tratto a giudizio per i reati di cui agli articoli 444 del codice penale (commercio di sostanze alimentari nocive) e 5, lettera g), della legge 283/1962 (che punisce la produzione/commercializzazione di alimenti contenenti additivi vietati o in quantità superiore ai limiti ammessi) per aver impiegato nella preparazione di salsicce destinate alla vendita dei solfiti, ossia un additivo chimico non consentito dal decreto ministeriale 209/1996. L’imputato fu assolto dal primo reato e condannato per il secondo.
La difesa ha impugnato la sentenza, reclamando la non applicabilità della disposizione incriminatrice (articolo 5) in quanto – a suo dire – i solfiti non erano stati aggiunti alla carne tritata, ma vi si trovavano spontaneamente in ragione dell’utilizzo come ingrediente di vino, sostanza alimentare nella quale è ammessa la presenza di tale additivo.
La lettera g) dell’articolo citato vieta l’«aggiunta di additivi chimici» negli alimenti se non nei casi e limiti in cui siano ammessi dai decreti del ministro per la Sanità. Tale formulazione suggerisce che il reato sia integrato, appunto, dall’addizionamento volontario di sostanze vietate o in quantità non ammesse nell’alimento. E, in effetti, alcune sentenze, ancora di recente (vedi la sentenza della Cassazione n. 22292/2017), valorizzando il dato testuale, hanno affermato che il reato in oggetto è di natura “commissiva”, cioè necessita di una positiva condotta di additivazione illecita. Non sarebbe, pertanto, punibile una condotta puramente omissiva.
Non è di questo avviso la presente sentenza, che sviluppa un ragionamento fondato su una duplice argomentazione. Innanzitutto, si osserva che l’articolo 5 non punisce esclusivamente l’impiego nella preparazione alimentare di sostanze vietate, ma anche la detenzione per la vendita di alimenti non conformi a causa della presenza di additivi vietati. Inoltre, va considerato – continua la Cassazione – che l’articolo 5 è considerato reato di “pericolo presunto”, nel senso che ai fini dell’incriminabilità rileva la pura e semplice non conformità del prodotto (salvi i casi in cui difetti anche solo la colpa dell’operatore).
Peraltro, la Corte non pare avere considerato il fatto che l’utilizzo di un ingrediente che contiene (seppure in sé legittimamente) un additivo che è, però, vietato nel prodotto finale, “aggiunge” l’additivo, anche se ciò avviene con modalità mediate e non dirette. Inoltre, è esatto che per la “ratio” che fonda l’incriminazione ciò che rileva non è come l’additivo è finito nella salsiccia, bensì che in definitiva viene commercializzato un alimento che non deve contenerlo.
In proposito, la Corte precisa che, stante il principio di tassatività nell’uso degli additivi ammessi, la loro ammissibilità in un alimento non può essere estesa ad altri alimenti che per cui esso non è previsto (il cosiddetto principio della “lista positiva”).
La Corte ha, invece, ritenuto condivisibile il motivo difensivo che era stata applicata erroneamente la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, stabilita dall’articolo 6 della legge 283/1962 per il caso di “frode tossica” (unitamente al divieto di concessione dei benefici della non menzione della condanna nel certificato penale e della sospensione condizionale della pena). Ragiona la Cassazione che non era stata provata la concreta pericolosità della salsiccia campionata e, pertanto, non poteva parlarsi di frode “tossica”. Infatti, secondo la giurisprudenza, questa ipotesi è ravvisabile soltanto quando l’alimento si presenti «insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto» (tra le molte, vedi la sentenza della Cassazione n. 14482/2017).
E, in effetti, i giudici di merito avevano escluso il reato di cui all’articolo 444 del codice penale, che appunto richiede la pericolosità dell’alimento, accertata in concreto come effettiva potenzialità di danno alla salute (anche se non è necessario che questo si produca); con la precisazione che la Corte d’Appello, diversamente dal Tribunale, aveva ritenuto sussistente una generica pericolosità della salsiccia in quanto la presenza di solfiti non era stata indicata sul cartellino di accompagnamento del prodotto, ma aveva concluso ugualmente per l’assoluzione poiché non era stata provata l’effettiva pericolosità della sostanza (che potrebbe dipendere dall’elevato quantitativo di solfiti presenti).
Home » Commercializzazione di alimenti con additivi vietati, è reato anche se gli additivi sono presenti spontaneamente negli ingredienti
Commercializzazione di alimenti con additivi vietati, è reato anche se gli additivi sono presenti spontaneamente negli ingredienti
Cassazione penale, sentenza n. 12532 del 20 aprile 2020 (udienza del 3 marzo 2020 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera g), della legge 283/1962)
Il reato di cui all’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 non è integrato esclusivamente dall’originaria violazione in sede produttiva dei limiti all’uso dell’additivo, ma pure dalla sua presenza in sé nel prodotto, allorché la sostanza si trovi spontaneamente negli ingredienti utilizzati.
La sentenza in commento esprime un orientamento contrastato da altre decisioni, che viene fatto discendere sia dalla descrizione normativa della fattispecie penale sia dalla sua natura, quale forma di tutela anticipata della salute.
Si apprende dalla narrativa che un soggetto era stato tratto a giudizio per i reati di cui agli articoli 444 del codice penale (commercio di sostanze alimentari nocive) e 5, lettera g), della legge 283/1962 (che punisce la produzione/commercializzazione di alimenti contenenti additivi vietati o in quantità superiore ai limiti ammessi) per aver impiegato nella preparazione di salsicce destinate alla vendita dei solfiti, ossia un additivo chimico non consentito dal decreto ministeriale 209/1996. L’imputato fu assolto dal primo reato e condannato per il secondo.
La difesa ha impugnato la sentenza, reclamando la non applicabilità della disposizione incriminatrice (articolo 5) in quanto – a suo dire – i solfiti non erano stati aggiunti alla carne tritata, ma vi si trovavano spontaneamente in ragione dell’utilizzo come ingrediente di vino, sostanza alimentare nella quale è ammessa la presenza di tale additivo.
La lettera g) dell’articolo citato vieta l’«aggiunta di additivi chimici» negli alimenti se non nei casi e limiti in cui siano ammessi dai decreti del ministro per la Sanità. Tale formulazione suggerisce che il reato sia integrato, appunto, dall’addizionamento volontario di sostanze vietate o in quantità non ammesse nell’alimento. E, in effetti, alcune sentenze, ancora di recente (vedi la sentenza della Cassazione n. 22292/2017), valorizzando il dato testuale, hanno affermato che il reato in oggetto è di natura “commissiva”, cioè necessita di una positiva condotta di additivazione illecita. Non sarebbe, pertanto, punibile una condotta puramente omissiva.
Non è di questo avviso la presente sentenza, che sviluppa un ragionamento fondato su una duplice argomentazione. Innanzitutto, si osserva che l’articolo 5 non punisce esclusivamente l’impiego nella preparazione alimentare di sostanze vietate, ma anche la detenzione per la vendita di alimenti non conformi a causa della presenza di additivi vietati. Inoltre, va considerato – continua la Cassazione – che l’articolo 5 è considerato reato di “pericolo presunto”, nel senso che ai fini dell’incriminabilità rileva la pura e semplice non conformità del prodotto (salvi i casi in cui difetti anche solo la colpa dell’operatore).
Peraltro, la Corte non pare avere considerato il fatto che l’utilizzo di un ingrediente che contiene (seppure in sé legittimamente) un additivo che è, però, vietato nel prodotto finale, “aggiunge” l’additivo, anche se ciò avviene con modalità mediate e non dirette. Inoltre, è esatto che per la “ratio” che fonda l’incriminazione ciò che rileva non è come l’additivo è finito nella salsiccia, bensì che in definitiva viene commercializzato un alimento che non deve contenerlo.
In proposito, la Corte precisa che, stante il principio di tassatività nell’uso degli additivi ammessi, la loro ammissibilità in un alimento non può essere estesa ad altri alimenti che per cui esso non è previsto (il cosiddetto principio della “lista positiva”).
La Corte ha, invece, ritenuto condivisibile il motivo difensivo che era stata applicata erroneamente la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, stabilita dall’articolo 6 della legge 283/1962 per il caso di “frode tossica” (unitamente al divieto di concessione dei benefici della non menzione della condanna nel certificato penale e della sospensione condizionale della pena). Ragiona la Cassazione che non era stata provata la concreta pericolosità della salsiccia campionata e, pertanto, non poteva parlarsi di frode “tossica”. Infatti, secondo la giurisprudenza, questa ipotesi è ravvisabile soltanto quando l’alimento si presenti «insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto» (tra le molte, vedi la sentenza della Cassazione n. 14482/2017).
E, in effetti, i giudici di merito avevano escluso il reato di cui all’articolo 444 del codice penale, che appunto richiede la pericolosità dell’alimento, accertata in concreto come effettiva potenzialità di danno alla salute (anche se non è necessario che questo si produca); con la precisazione che la Corte d’Appello, diversamente dal Tribunale, aveva ritenuto sussistente una generica pericolosità della salsiccia in quanto la presenza di solfiti non era stata indicata sul cartellino di accompagnamento del prodotto, ma aveva concluso ugualmente per l’assoluzione poiché non era stata provata l’effettiva pericolosità della sostanza (che potrebbe dipendere dall’elevato quantitativo di solfiti presenti).
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’