Deve escludersi l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, sulla base della mera contestazione di un’ipotesi di cattivo stato di conservazione, contemplata dalla lett. b) dell’art. 5 della legge 283/1962, in mancanza della prova in concreto degli effetti intossicanti della sostanza alimentare oggetto del reato.
In questo caso la condanna dei due gestori di un ristorante alla pena di € 1.000 di ammenda ciascuno, oltre alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, era derivata dall’accertamento ad opera dei Carabinieri che presso l’esercizio erano presenti ingenti quantitativi di sostanze alimentari (ovvero circa 10 kg di pesce e di circa 30 kg di pane all’interno di congelatore nonché circa 200 kg di alimenti nella scaffalatura) e che tali alimenti si presentavano in parte coperti di polvere (quelli rinvenuti sulle scaffalature) e in parte conservati con modalità non corrette (quelli all’interno del congelatore), in quanto presentavano “brina e bruciature”.
Nella cronistoria processuale la Corte dà atto che gli imputati erano, invece, stati assolti dall’originaria contestazione di commercio di alimenti pericolosi per la salute (art. 444 del codice penale) e di frode in commercio (art. 515 del codice penale). In difetto di ulteriori dati, non si può fare altro che congetturare su quali basi fossero stati contestati gli ulteriori reati. Quanto al primo, verosimilmente era stato ritenuto dal Pubblico ministero che le cattive condizioni di conservazione avessero reso i prodotti pericolosi per la salute. Se così fosse, corretta sarebbe la decisione assolutoria, in quanto il reato di cui all’art. 444 del codice penale richiede una prova concreta di pericolosità, normalmente raggiungibile solo attraverso specifiche analisi di laboratorio. Quanto alla frode, questa sarebbe stata ravvisabile se nel menù a disposizione della clientela non fosse stato indicato il reale stato fisico di (alcuni) prodotti (congelati) utilizzati per le preparazioni gastronomiche. Si può supporre che tanto non sia stato provato.
Quanto al reato per cui vi era stata condanna, la Corte ribadisce non solo che le cattive condizioni di conservazione integrano effettivamente il reato addebitato, ma anche che non vi erano evidenze che i prodotti in questione fossero esclusi dal circuito commerciale e, all’opposto, destinati al consumo personale, come aveva dedotto la difesa.
La nota più interessante della sentenza risiede però in altro e cioè nell’annullamento della condanna alla pubblicazione della sentenza. Tale pena accessoria è prevista dall’art. 6 della legge 283/1962, nel caso di frode tossica o comunque dannosa.
Già la sua collocazione all’interno della legge del 1962 è incoerente col fatto che, se davvero la sostanza è tossica o dannosa, si trascende nel delitto di cui agli artt. 440 o 444 del codice penale. Comunque sia, effettivamente in passato la Cassazione ebbe ad affermare che le ipotesi di cui all’art. 5 della legge 283/1962 possono rivelarsi come frode tossica. Ma se è così, non ogni “reato di art. 5” è anche una frode tossica, per aversi la quale, viceversa, occorre che si manifesti un fenomeno “insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto”.
Nel caso sindacato dalla Corte, il primo giudice non aveva evidenziato alcun elemento di fatto che potesse ricondurre ad una simile situazione. Da cui l’annullamento della sentenza in questa parte.
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Cattivo stato di conservazione: in assenza di effetti intossicanti, no alla pubblicazione della sentenza
Cassazione penale, sentenza n. 14482 del 24 marzo 2017 (udienza del 7 dicembre 2016 – riferimenti normativi: artt. 5 e 6 della legge 283/1962)
Deve escludersi l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, sulla base della mera contestazione di un’ipotesi di cattivo stato di conservazione, contemplata dalla lett. b) dell’art. 5 della legge 283/1962, in mancanza della prova in concreto degli effetti intossicanti della sostanza alimentare oggetto del reato.
In questo caso la condanna dei due gestori di un ristorante alla pena di € 1.000 di ammenda ciascuno, oltre alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, era derivata dall’accertamento ad opera dei Carabinieri che presso l’esercizio erano presenti ingenti quantitativi di sostanze alimentari (ovvero circa 10 kg di pesce e di circa 30 kg di pane all’interno di congelatore nonché circa 200 kg di alimenti nella scaffalatura) e che tali alimenti si presentavano in parte coperti di polvere (quelli rinvenuti sulle scaffalature) e in parte conservati con modalità non corrette (quelli all’interno del congelatore), in quanto presentavano “brina e bruciature”.
Nella cronistoria processuale la Corte dà atto che gli imputati erano, invece, stati assolti dall’originaria contestazione di commercio di alimenti pericolosi per la salute (art. 444 del codice penale) e di frode in commercio (art. 515 del codice penale). In difetto di ulteriori dati, non si può fare altro che congetturare su quali basi fossero stati contestati gli ulteriori reati. Quanto al primo, verosimilmente era stato ritenuto dal Pubblico ministero che le cattive condizioni di conservazione avessero reso i prodotti pericolosi per la salute. Se così fosse, corretta sarebbe la decisione assolutoria, in quanto il reato di cui all’art. 444 del codice penale richiede una prova concreta di pericolosità, normalmente raggiungibile solo attraverso specifiche analisi di laboratorio. Quanto alla frode, questa sarebbe stata ravvisabile se nel menù a disposizione della clientela non fosse stato indicato il reale stato fisico di (alcuni) prodotti (congelati) utilizzati per le preparazioni gastronomiche. Si può supporre che tanto non sia stato provato.
Quanto al reato per cui vi era stata condanna, la Corte ribadisce non solo che le cattive condizioni di conservazione integrano effettivamente il reato addebitato, ma anche che non vi erano evidenze che i prodotti in questione fossero esclusi dal circuito commerciale e, all’opposto, destinati al consumo personale, come aveva dedotto la difesa.
La nota più interessante della sentenza risiede però in altro e cioè nell’annullamento della condanna alla pubblicazione della sentenza. Tale pena accessoria è prevista dall’art. 6 della legge 283/1962, nel caso di frode tossica o comunque dannosa.
Già la sua collocazione all’interno della legge del 1962 è incoerente col fatto che, se davvero la sostanza è tossica o dannosa, si trascende nel delitto di cui agli artt. 440 o 444 del codice penale. Comunque sia, effettivamente in passato la Cassazione ebbe ad affermare che le ipotesi di cui all’art. 5 della legge 283/1962 possono rivelarsi come frode tossica. Ma se è così, non ogni “reato di art. 5” è anche una frode tossica, per aversi la quale, viceversa, occorre che si manifesti un fenomeno “insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto”.
Nel caso sindacato dalla Corte, il primo giudice non aveva evidenziato alcun elemento di fatto che potesse ricondurre ad una simile situazione. Da cui l’annullamento della sentenza in questa parte.
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